Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33796 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29020-2018 proposto da:

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1718/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo ad un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Pace di Caserta e richiesto dalla società contribuente contro P.G., debitore ceduto di Fiditalia s.p.a., con cui si liquidava la suddetta imposta per un importo complessivo di Euro 408,75;

considerato che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate rilevando che dall’avviso di liquidazione non si comprende se l’imposta fosse stata liquidata in misura fissa o proporzionale e che una tassazione in misura fissa sarebbe dovuta essere di Euro 168 e che la prospettazione difensiva dell’Agenzia delle entrate secondo la quale l’avviso si riferirebbe ad una doppia tassazione (tassa di sentenza e tassa di titolo relativa alla cessione del credito) non emerge in alcun modo dalla motivazione dell’atto impugnato, atteso che il contratto di cessione di credito non è posto a base del decreto ingiuntivo ma che comunque l’imposta di registro in misura fissa per il decreto ingiuntivo deve essere pagata;

che il contribuente proponeva ricorso affidato a due motive e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato:

che, con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dell’art. 24 Cost., per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro compiuto dall’Agenzia delle entrate (da aliquota proporzionale, come indicato nell’avviso di liquidazione, ad aliquota fissa), in quanto non è consentito all’ufficio mutare in corso di causa il presupposto dell’imputazione;

che, con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22 e 41, nonchè dell’art. 24 Cost., per avere la CTR disatteso le doglianze del contribuente sulla carenza assoluta di motivazione dell’atto tributario nonostante la mancata esplicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell’avviso di liquidazione;

ritenuto, quanto al primo motivo, che la causa petendi dell’avviso di liquidazione in questione è costituita dall’omesso versamento dell’imposta di registro relativa ad un decreto ingiuntivo;

considerato che la CTR, lungi dal ritenere fondata la difesa dell’Agenzia che affermava trattarsi di imposta calcolata in misura proporzionale, ha rilevato che dall’avviso non potesse dedursi se il calcolo fosse stato fatto con riferimento a quella in misura proporzionale o in misura fissa ma ha evidenziato che quest’ultima fosse la più plausibile in relazione all’importo richiesto e ha ricalcolato l’imposta considerandola in misura fissa ma senza raddoppiarla, così lasciando immutata la causa petendi dell’avviso di liquidazione, dimodochè non può dirsi che la CTR abbia mutato in corso di giudizio i presupposti della pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 10779 del 2007 secondo cui nel giudizio tributario, l’oggetto del dibattito processuale è delimitato da un lato dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall’Ufficio nell’atto impositivo impugnato; in senso analogo Cass. n. 11470 del 2014, che tollera variazioni meramente quantitative del petitum; n. 9810 del 2014 secondo cui non è consentito all’Ufficio finanziario, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della “causa petendi”, da quelle recepite nell’atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa; Cass. n. 25909 del 2008; Cass. n. 525 del 2007; Cass. n. 22010 del 2006);

considerato che l’imposta di registro è un’imposta d’atto e va pagata per ciascun provvedimento giudiziario di cui si usufruisce (secondo questa Corte, infatti, in tema di imposta di registro, in caso di pluralità di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ciascuno di essi è soggetto autonomamente ad imposizione, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che si riferiscano al medesimo oggetto ed alle stesse parti, in quanto il tributo non è volto a colpire il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all’atto, preso in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre Cass. 18 aprile 2018, n. 9501) e che pertanto la CTR ha correttamente ritenuto che la società contribuente debba pagare l’imposta di registro per il decreto ingiuntivo;

ritenuto, quanto al secondo motivo che, come per la causa petendi, la motivazione dell’avviso di liquidazione in questione è costituita dall’omesso versamento dell’imposta di registro relativa ad un decreto ingiuntivo ed è sufficiente in quanto il contribuente – come correttamente evidenziato dalla CTR – era già in possesso del decreto ingiuntivo in questione e comunque l’imposta di registro per i provvedimenti giudiziari è espressamente prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 (in senso analogo cfr. Cass. n. 8508 del 2019; 32127 del 2018; 31406 del 2018; 14275 del 2018);

ritenuto pertanto che i motivi di ricorso sono infondati, che il ricorso va conseguentemente rigettato e che nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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