Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3379 del 12/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3379 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 2500-2016 proposto da:
RUSPANTINI STEFANO, MACCHIONI SANDRA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA DE ROSA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DOMENICO CANCILLA MIDOSSI;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/02/2018

avverso la sentenza n. 1299/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 29/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato :

Tribunale di Viterbo, rigettava la domanda con la quale Macchioni
Sandra e Ruspantini Stefano – che avevano lavorato per il Ministero
dell’istruzione università e ricerca in virtù di reiterati contratti a tempo
determinato — chiedevano l’accertamento del loro diritto a percepire gli
scatti biennali di stipendio nella misura del 2,5%, in applicazione
dell’art. 53 della 1. n. 312 del 1980 e la condanna del MIUR al
pagamento della somma a tale titolo dovuta;
2. che la Corte territoriale ha ritenuto che la norma suddetta abbia
mantenuto vigore solo per i docenti incaricati nominati dal
Provveditore agli studi;
3. che per la cassazione della sentenza ricorrono Macchioni Sandra
e Ruspantini Stefano, che articolano due motivi con i quali denunciano
violazione e falsa applicazione della Direttiva 99/70/CE e degli artt.
11,36 e 117 della Costituzione;
4. che il MIUR ha resistito con controricorso;
5. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato:
1. che sulla questione oggetto del presente giudizio, questa Corte
si è espressa con la recente sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016
(seguita da numerose successive conformi) con cui si è enunciato il
seguente principio di diritto: “L’art. 53 della 1. n. 312 del 1980, che
prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non
Ric. 2016 n. 02500 sez. ML – ud. 20-12-2017
-2-

1. che la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del

è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del
comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, co. 1, e 71 del d.lgs.
n. 165/2001, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi
successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli
insegnanti di religione”;

dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, gli scatti biennali non
hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della
scuola, docente, tecnico ed amministrativo ed è stata richiamata la
sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013, la quale
ha evidenziato a quale categoria di docenti la norma in questione si
riferisse ed ha precisato che la possibilità per l’Amministrazione di
stipulare contratti a tempo indeterminato non di ruolo era venuta
meno con l’approvazione della legge 20 maggio 1982 n. 270 e non
poteva rivivere ad opera della contrattazione collettiva;
1.2. che al momento della contrattualizzazione del rapporto di
impiego del personale della scuola, dunque, l’art. 53 della 1. n.
312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti
di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene
non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze
temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo
indeterminato previsti in via eccezionale dall’art. 15 della 1. n.
270/1982 (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è
stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass. 8 aprile 2011, n. 8060,
che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di
cui all’art. 53 ai supplenti ed al personale “il cui rapporto di servizio
trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe
nell’intervallo tra un incarico e l’altro”);

Ric. 2016 n. 02500 sez. ML – ud. 20-12-2017
-3-

1.1. che in tale arresto si è osservato, tra l’altro, che a far tempo

2. che le doglianze dei ricorrenti sono allora infondate nella parte
in cui, facendo leva sul principio di non discriminazione, invocano il
riconoscimento del diritto a percepire gli scatti biennali previsti dall’art.
53 della legge n. 312/1980 (cfr. anche Cass. 7 aprile 2017, n. 9058), ed
anzi il riconoscimento degli scatti biennali finirebbe per assicurare

favore rispetto a quello riservato al personale della scuola
definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo
trovare giustificazione nella clausola 4 dell’Accordo quadro;
3. che la citata sentenza della Corte costituzionale n. 146/2013 sul
punto ha evidenziato che la diversità della condizione dei docenti di
religione – la quale costituisce una naturale conseguenza dell’intrinseca
diversità del loro rapporto di lavoro – rende priva di fondamento la
prospettata questione di legittimità costituzionale in riferimento anche
all’art. 36 Cost. nonché alla normativa europea richiamata attraverso gli
artt. 11 e 117 Costi., poiché il principio di non discriminazione di cui
alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a
tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n.
1999/70/CE del Consiglio, presuppone comunque la comparabilità tra
le due categorie di lavoratori a tempo determinato e a tempo
indeterminato;
4. che per tali motivi la sentenza gravata è corretta laddove ha
escluso l’accoglimento della domanda principale;
5. che la Corte territoriale ha rilevato che con la domanda
subordinata nel ricorso introduttivo i ricorrenti avevano invocato
anche la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE per richiedere il
medesimo riconoscimento dell’anzianità di servizio attribuito ai
docenti di ruolo mediante gli incrementi stipendiali (c.d. gradoni) di cui
al CCNL applicato, ma che tale domanda, non accolta dal Tribunale,
Ric. 2016 n. 02500 sez. ML – ud. 20-12-2017
-4-

all’assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior

non era stata riproposta dai lavoratori, rimesti contumaci in grado
d’appello, sicché non poteva essere esaminata in secondo grado;
6. che il ricorso per cassazione non contesta tali affermazioni, in
quanto riporta il contenuto del ricorso introduttivo, ma non riferisce di
avere coltivato anche in appello la domanda subordinata, come

7. che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del
relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., il ricorso, manifestamente
infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi
dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
8. che la novità e la complessità della questione, diversamente
risolta dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso
dalla Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese del
giudizio;
9. che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
P. Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.12.2017
Pie i

urzio, Presidente

richiesto dall’art. 346 cod. proc. civ.;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA