Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3379 del 12/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3379 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

ricorrente

Contro
Fallimento Renato Pisehiutta s.r.1., in persona del curatore pro tempore;

inkinato —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 32, n. 84/32/07 del 24 maggio 2007, depositata il 5 luglio
2007, non notificata;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 dicembre 2012 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di una cartella ex art. 36-bis,
D.P.R. n. 600 del 1973, della quale veniva eccepita la tardività, che conte-

Oggetto:
IRPECJ. Cartella. Decadenza.
D.L. n. 106 del
2005. Applicabilità.

Data pubblicazione: 12/02/2013

neva richieste anche per omessi pagamenti e il disconoscimento di un credito IRPEG.
La Commissione adita, dopo che nel corso di giudizio l’Ufficio concedeva
un parziale sgravio delle somme pretese, accoglieva il ricorso, ritenendo
tardiva la notifica della cartella. L’appello dell’Agenzia era rigettato, con la
sentenza in epigrafe, la quale, oltre a confermare la tardività della notifica
della cartella, riteneva estinta la pretesa tributaria per avvenuto pagamento

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con
tre motivi. Il contribuente non si è costituito.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione contesta il mancato rispetto dei termini di notifica della cartella, con la conseguente decadenza
del I ‘ Ufficio.
Il motivo è fondato. Il termine cui occorre far riferimento è esclusivamente
quello previsto per la notificazione della cartella stabilito dall’art. 1, commi
5-bis e 5-ter, del d. I. 17 giugno 2005, n. 106, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 156, applicabile anche ai giudizi pendenti (Cass. nn. 16826 e
29384/2006, 4255/2007, 14861/2007, 15313/2009, 30704/2011), e cioè, per
le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel
caso di specie, trattandosi di imposte e sanzioni riferite al 1999, la notifica
eseguita il 27 gennaio 2004 era nei termini previsti dalla legge.
Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati
congiuntamente per ragioni di connessione logica, l’amministrazione lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge per extrapetizione, il ritenuto adempimento del debito tributario.
Le censure sono fondate. La motivazione della sentenza impugnata sul punto appare manifestamente perplessa affermando, con l’utilizzo della formula
dubitativa, che «dalle ricevute presentate, sembrerebbe che tutte le imposte
siano state pagate» e non tiene conto del fatto che nemmeno il contribuente,
come emerge chiaramente dai passi degli atti di parte riportati nel ricorso,
aveva dedotto l’integrale pagamento del debito e aveva chiesto che ne fosse
dichiarato il completo adempimento, eccependo, in senso contrario a suddetta posizione, la decadenza dell’amministrazione per tardività della notifica
della cartella.
2

delle somme pretese.

LUA
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio che provvederà anche in ordine alle spese della presente rase del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2012.

ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

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