Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3379 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1966-2007 proposto da:

L.P., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BETTOLO 6,

presso lo studio dell’avvocato CALIO’ ANTONIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOTOLO MONICA, giusta delega in atti e da ultimo presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

R.I., elettivamente domiciliata in ROMA, L. TEVERE R.

SAIMZIO 5, presso lo studio dell’avvocato MILANI DANIELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAMBONI VITTORIO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1481/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/10/2006 r.g.n. 701/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato ANTONIO CALIO’ per delega TOTOLO MONICA;

udito l’Avvocato MILANI DANIELE per delega CAMBONI VITTORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Asti, accogliendo parzialmente il ricorso di R.I., condannava la convenuta Azienda Agricola la Fontana, in persona del titolare L.P., al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 16.142,76 per differenze retributive e, dichiarando inefficace il licenziamento intimato in data 26 maggio 2002, condannava la convenuta al ripristino del rapporto ed al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di tutte le retribuzioni maturate dal 28 giugno 2003 sino all’effettiva riammissione al lavoro.

La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino.

A fondamento della decisione la predetta Corte rilevava, innanzitutto, che la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, eseguita in data 1 marzo 2004 presso l’indirizzo dell’azienda ed a mani “di A.P., coadiuvante, tale qualificatosi”, era avvenuta regolarmente in quanto l’azienda risultava cessata con provvedimento del 3 marzo 2004 e l’ A. P. era “il cognato della L. che coadiuvava, effettivamente, come ammesso dalla medesima, nell’azienda”.

Relativamente al merito la Corte territoriale osservava che nessun elemento probatorio veniva fornito dalla L. a supporto della tesi secondo la quale la R. non era stata sua dipendente e che la stessa veniva in azienda solamente come cliente. Nè, aggiungeva la Corte del merito, veniva allegato alcun elemento atto a confutare quanto emerso nel giudizio di primo grado.

Avverso questa sentenza la L. ricorre in cassazione sulla base di cinque censure.

Resiste con controricorso la parte intimata.

La L. deposita, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. sentenza penale – emessa in data 10 marzo 2009 dal Tribunale di Asti – di condanna di A.P. per il reato di cui all’art. 495 c.p. e di D.M. G. per il reato di cui all’art. 372 c.p..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura la L., denunciando violazione degli artt. 138, 139 e 160 c.p.c., assume che essendo la cessazione dell’azienda avvenuta in data (OMISSIS) l’ A., che ebbe a ricevere la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, non poteva definirsi coadiuvante di una imprenditrice non più imprenditrice. Formula di conseguenza il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Con la seconda censura la ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di mancata considerazione che, alla data della notifica del ricorso di primo grado, la ditta era già cessata ed essa L. aveva la residenza ad (OMISSIS). Nè la Corte valuta, aggiunge la ricorrente, che lo stesso interpello venne notificato presso l’indirizzo della ditta e sempre a mani dell’ A..

Con il terzo motivo la L., allegando violazione degli artt. 290, 291, 292, 293 e 294 c.p.c., formula il seguente quesito di diritto:

“se a fronte della prova documentale della cessazione dell’azienda in data anteriore alla notifica del ricorso introduttivo, e del verbale ammissivo dell’interrogatorio, la parte convenuta, che contesti, come ha contestato, la ritualità della notifica avvenuta presso l’azienda cessata a mani di persona terza, e non presso la residenza, debba essere rimessa in termini a compiere attività, che sarebbero precluse, posto che l’omessa conoscenza dell’atto ha impedito di avere conoscenza del processo”.

Con la quarta censura la L., allegando vizio di motivazione, prospetta che la Corte del merito non ha tenuto conto che la contestazione del merito non poteva andare al di là della negazione della sussistenza di un rapporto di lavoro. Nè la Corte territoriale, precisa la L., ha esaminato i capi di prova pur dedotti.

Con il quinto motivo la ricorrente, sostenendo violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 e della L. n. 108 del 1990, art. 2 pone il seguente quesito di diritto: “se dimostrata da parte del presunto datore di lavoro la cessazione dell’azienda, il risarcimento del danno per il lavoratore che assume di essere stato licenziato senza efficacia possa essere equiparato anche alle mensilità successive alla chiusura dell’azienda”.

Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 372 epe, del deposito della sentenza penale emessa in data 10 marzo 2009 dal Tribunale di Asti di condanna di A.P. per il reato di cui all’art. 495 c.p. e di D.M.G. per il reato di cui all’art. 372 c.p.) al fine di dimostrare che la persona alla quale era stata consegnata copia dell’atto introduttivo del giudizio aveva falsamente dichiarato di essere convivente della L..

Infatti la pretesa nullità non riguarda la sentenza impugnata e nemmeno il procedimento con essa conclusosi, bensì quello svoltosi dinanzi al giudice di primo grado.

Del resto, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, al quale il Collegio intende dare continuità giuridica, la produzione di documenti nuovi è ammessa se riguardano vizi intrinseci della sentenza impugnata per difetto di requisiti essenziali e non pure atti e situazioni che si ripercuotono sulla sentenza perchè risulterebbe altrimenti alterato il ruolo del giudizio di legittimità (Cass. 26 ottobre 2006 n. 23026, Cass. 4 novembre 2004 n. 21140, Cass. 1 marzo 2004 n. 4121; Cass. 25 febbraio 2004 n. 3735 e Cass. 11 agosto 1999 n. 7863).

Tanto rilevato osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Invero, per quanto riguarda i primi tre motivi dell’impugnazione, che in quanto strettamente connessi vanno trattati congiuntamente, la ricorrente non tiene conto dell’affermazione della Corte di Appello secondo la quale la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, eseguita in data 1 marzo 2004, era avvenuta prima del provvedimento di cancellazione e, quindi, prima che fosse possibile avere dalle visure camerali notizie diverse.

Nè tale ratio decidendi è specificamente censurata anche con riferimento alla data di notifica del verbale ammissivo dell’interpello.

Relativamente al vizio di motivazione di cui al quarto motivo, concernente il merito della controversia ed in particolare la contestazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è assorbente il rilievo che la ricorrente nulla aggiunge alla ritenuta genericità della difesa al riguardo svolta dalla L..

Nè, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente indica nel ricorso i capitoli di prova articolati e di cui la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto.

L’ultima censura non è accoglibile perchè la relativa eccezione, non essendo trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, deve considerarsi, in mancanza di diversa specificazione da parte della stessa ricorrente, sollevata per la prima volta solo in questa sede di legittimità e come tale è inammissibile.

Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 14,00 per esborsi oltre Euro 2.000,00 per onorario ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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