Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3379 del 03/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3379
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6596-2021 proposto da:
S.G., S.A., in qualità di genitori esercenti la
potestà sui minori Si.Ge., S.F., domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;
– ricorrenti –
contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO;
– intimata –
avverso il decreto n. 877/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositato il 21/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso in atti i coniugi S., genitori dei minori Si.Ge. e S.F. impugnano l’epigrafato decreto con il quale la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato il rigetto decretato in primo grado dell’autorizzazione alla loro permanenza temporanea nel territorio dello Stato sull’assunto che i minori non sono più in tenera età, sono entrati in Italia al seguito dei genitori nel mese di novembre 2019 e secondo le risultanze istruttorie “non soffrono di patologie che richiedono particolari cure in Italia, non risultano integrati nel contesto sociale in cui vivono e non hanno superato le difficoltà linguistiche determinate dallo stradicamento dall’ambiente in cui sono nati e vissuti durante i primi anni di vita”.
Il ricorso avverso il predetto pronunciamento è assistito da due motivi.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso, con cui si argomenta l’erroneità del deliberato oggetto di impugnativa in quanto esso, violando il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1. e art. 31, comma 3, sarebbe affetto da un vizio motivazionale che lo colloca al di sotto del minimo costituzionale dovuto per aver tratto le ragioni del proprio convincimento in modo apodittico e segnatamente senza richiamarsi alle risultanze dell’indagine sociale eventualmente disposta e senza dare atto delle dichiarazioni rese dai minori nel corso della loro audizione, è fondato e merita accoglimento.
3. E’ invero convinzione di questa Corte che l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in territorio italiano, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in favore del familiare del minore straniero che si trovi in Italia, oltre ad imporre un’indagine individualizzata diretta all’accertamento della sussistenza nel caso concreto dei gravi motivi che ne giustificano il rilascio, postula che la valutazione del danno conseguente all’allontanamento dei genitori e allo stradicamento del minore debba essere fondata su un giudizio prognostico – i cui elementi costitutivi, in considerazione del preminente interesse tutelato dalla norma, sono rappresentati dall’età del minore, dal grado di radicamento nel nostro paese e dalla possibilità di mantenere il rapporto con i genitori in caso di rimpatrio dei medesimi – volto segnatamente ad accertare secondo un giudizio probabilistico, la sussistenza di un nesso causale tra l’allontanamento coattivo del genitore e i verosimili effetti pregiudizievoli sull’equilibrio psico-fisico del minore (Cass., Sez. VI-I, 22/07/2020, n. 15642).
4. Nella specie la motivazione adottata dal decidente non ottempera a questo quadro di principio astenendosi, per mezzo di affermazioni generiche e non circostanziate, dal procedere al bilanciamento tra l’interesse pubblico al controllo delle frontiere e l’interesse del minore alla continuità del rapporto genitoriale secondo gli esiti fatti registrare dal pregresso giudizio prognostico postulato dalla norma nel superiore interesse da essa tutelato.
5. Resta con ciò assorbito il secondo motivo di ricorso.
6. Il ricorso va dunque accolto con rinvio della causa al giudice a quo per un nuovo giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Catanzaro che in altra composizione provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022