Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33789 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26769-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SRL SICILMATIC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1531/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a varie imposte afferenti l’anno d’imposta 2007 deducendo che erano stati accertati ricavi derivanti dalla gestione di apparecchi di gioco installati presso diversi esercenti sulla base dei compensi comunicati all’Amministrazione finanziaria dal concessionario della rete telematica senza tener conto che tali compensi dovevano essere ridotti del 50% in dipendenza del compenso che, a sua volta, il gestore doveva corrispondere all’esercente;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso per le ragioni dedotte dalla società contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate: quest’ultima sosteneva che il compenso che il concessionario della rete telematica aveva comunicato era al netto del compenso da quest’ultima erogato agli esercenti;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che, con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto l’Ufficio ha assolto al proprio onere probatorio ove si consideri che i maggiori ricavi sono stati accertati sulla base degli importi comunicati dal concessionario stesso sulla base degli importi complessivi incassati mentre avrebbe dovuto essere la società contribuente a produrre la documentazione comprovante i compensi corrisposti agli esercenti;

considerato che, secondo questa Corte: in tema di imposte sul reddito d’impresa, la regola posta dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d’imposta in cui si verificano tali condizioni), mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell’esercizio di competenza con l’esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare: essa va quindi interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell’anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all’atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione. Pertanto, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all’Amministrazione finanziaria per quelle positive, ed al contribuente per quelle negative (Cass. 6 giugno 2019, n. 15320);

In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27566);

in tema di accertamento analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali diverse (Cass. 29 dicembre 2016, n. 27330);

ritenuto che la CTR non si è conformata a tali principi laddove ha apoditticamente ritenuto che la società contribuente non fosse tenuta a produrre la documentazione – pur trattandosi di onere posto nel proprio interesse, pur potendolo fare adoperando un’ordinaria diligenza ragionevolmente e normalmente esigibile in virtù della qualifica professionale ricoperta e pur essendo ciò conforme al principio di vicinanza della prova in quanto era per lei più agevole che non per il Fisco accedere a tale prova – che dimostrasse che i compensi dovevano essere ridotti del 50% in dipendenza di quelli che il gestore doveva corrispondere agli esercenti;

ritenuto dunque che il motivo di ricorso è fondato e conseguentemente il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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