Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33788 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26744-2018 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VALADIER

43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA ROMANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIAMPIERO CLEMENTINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1537/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato:

che il contribuente impugnava l’avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni per omessa dichiarazione e conseguente omesso versamento IRPEF del 2005 in relazione alla cessione da parte sua di una licenza di taxi che il Fisco ha valutato essere avvenuta a titolo oneroso per un importo presuntivo di Euro 150 mila mentre il contribuente sosteneva essere avvenuta a titolo gratuito;

che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente riducendo il valore dell’accertamento a Euro 100 mila;

che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello;

che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11074 del 2016, cassava con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, affinchè rinnovasse l’apprezzamento del merito della vicenda alla luce della disciplina ad essa correttamente applicabile;

che il contribuente riassumeva il giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale, la quale rigettava l’appello;

che il contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, nonchè dell’art. 2729 c.c. e dei principi in materia di giudizio di rinvio in quanto la CTR non si sarebbe attenuta ai principi dettati dalla sentenza n. 11074 del 2016, dando solo generica indicazione dei criteri utilizzati nella valutazione dell’importo della cessione della licenza di taxi;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. nonchè dei principi in materia di giudizio di rinvio in quanto avrebbe illegittimamente posto in capo al contribuente l’onere della prova che il taxi fosse stato ceduto a titolo gratuito;

considerato che i motivi di impugnazione per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, trattandosi nella sostanza di valutare se la CTR in sede di rinvio si sia attenuta o meno al dictum della sentenza n. 11074 del 2016;

considerato che – a prescindere da una indagine circa una eventuale inammissibilità per avere il ricorrente surrettiziamente cercato di prospettare una situazione di fatto diversa da quella individuata dalla sentenza impugnata – la sentenza n. 11074 del 2016 aveva evidenziato che il giudicante aveva fatto derivare dalla semplice notorietà della onerosità della cessione di azienda anche una correlata presunzione in ordine all’ammontare del corrispettivo ed ha di fatto sollevato l’Agenzia ricorrente dall’onere che le incombe di fornire la specifica dimostrazione dei presupposti dell’azione amministrativa (dovendo essi consistere almeno in presunzioni gravi, precise e concordanti), non solo nell’ottica della legittimità della propria determinazione in ordine all’adozione del provvedimento impositivo ma anche in ordine alla legittimità della liquidazione dell’ammontare della pretesa che in esso è contenuta; inoltre, secondo questa Corte, in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27804);

ritenuto che la CTR si è attenuta non solo al principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 11074 del 2016 ma anche a quello di cui alla sentenza n. 27804 del 2018, laddove ha compiuto – in ossequio ai principi di diritto di Cass. n. 11074 del 2016 – una analitica esposizione dei motivi che l’hanno portata a rigettare l’appello evidenziando dapprima come da un lato la licenza abbia per comune sentire un valore nel libero mercato e come dall’altro nessun elemento abbia apportato il contribuente per dimostrare la gratuità della cessione e poi come il valore della licenza sia stato determinato facendo riferimento a numerosi e ragionevoli criteri fra i quali il valore indicato da riviste specializzate, il prezzo indicato da coloro che hanno esposto in dichiarazione l’importo riscosso, le dichiarazioni rese dai responsabili comunali della gestione delle licenze, nonchè del valore presuntivo del corrispettivo versato nell’atto di acquisto della medesima licenza, con conseguente riduzione della plusvalenza dai centocinquantamila Euro inizialmente calcolati ai definitivi Euro centomila;

ritenuto pertanto che i motivi di impugnazione sono infondati, che il ricorso va conseguentemente rigettato e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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