Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33786 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25098-2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ERITREA,

20, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO

PROVINCIALE DI NAPOLI, COMUNE DI POZZUOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 903/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile – per la mancata allegazione allo stesso della copia del provvedimento impugnato – il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento emesso dal comune di Pozzuoli per omesso versamento dell’ICI per l’anno 2010;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello della contribuente ritenendo che la mancata notifica di una variazione di classamento non può essere causa di annullamento della stessa e in particolare il ricorso alla procedura DOCFA ai fini del classamento dell’immobile abilita il Comune ad emettere direttamente l’avviso di liquidazione ICI senza dover procedere alla preventiva notifica della rendita catastale proposta;

la contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che, con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, in quanto, in caso di mancata notifica della rendita catastale proposta con procedura DOCFA, l’Ufficio non potrebbe utilizzarla per riscuotere l’ICI;

considerato che, secondo questa Corte, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contribuente che si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del D.M. n. 701 del 1994, pone in essere un’attività collaborativa che comporta soltanto, in caso di variazione della rendita originaria, la non applicazione di sanzioni (salvo nel caso in cui lo scarto ecceda la misura del 30%), ma abilita il Comune ad emettere avviso di liquidazione, senza necessità di preventiva notifica della rendita (Cass. n. 27576 del 2018 e Cass. n. 19943 del 2010);

considerato che la ricorrente afferma trattarsi appunto di rendita catastale proposta con DOCFA e la sentenza della CTR, non contestata sul punto dalla ricorrente stessa, afferma trattarsi di variazione di classamento e che dunque vi è piena corrispondenza tra la situazione di fatto oggetto del giudizio e il principio di diritto astratto di cui sopra a cui la CTR si è fedelmente attenuta;

ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita l’altra parte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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