Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33785 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22640-2018 proposto da:

L’OASI DI P. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, P.V., in qualità di

socio, M.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

CARSO N. 57, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARINO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ADOLFO LARUSSA;

– ricorrenti –

e contro

– intimati –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 96/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la società Oasi di P. & C. s.n.c. e i soci P.V. e M.C. impugnavano avvisi di accertamento relativi ad Irpef ed Irap per l’anno d’imposta 2009;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della società contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva parzialmente l’appello, rilevando a proposito della richiesta della società contribuente di integrazione del contraddittorio, oggetto dell’unico motivo di ricorso in questa sede, che i soci avevano aderito all’accertamento con adesione ritenendo fondata la pretesa tributaria, decisione autonoma rispetto a quella della società, con la conseguenza che la definizione agevolata produce i suoi effetti solo per coloro che vi hanno aderito e che perciò non sussiste conseguentemente una ipotesi di litisconsorzio necessario dal momento che le vicende processuali tributarie dei soci delle società di persone sono autonome rispetto a quelle della società partecipata in sede di accertamento con adesione;

la società contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il suo accoglimento mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, giacchè, pur ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario, derivante dalla circostanza che l’avviso di accertamento intestato alla società risultava notificato anche ai soci, nella specie non si era instaurato, come invece avrebbe dovuto farsi, un processo litisconsortile;

considerato che, secondo questa Corte, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questioni personali (nella specie la Cassazione, in applicazione del principio, ha escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario in quanto il socio, senza contestare la ripresa a tassazione nei confronti della società, aveva proposto motivi di ricorso estranei all’ente, eccependo la decadenza dall’esercizio del potere impositivo e la prescrizione dei contributi previdenziali: Cass. 11 giugno 2018, n. 15116);

in tema di accertamento con adesione, non sussiste il litisconsorzio necessario con i soci, posto che tale definizione dei debiti tributari può essere scelta anche solo dalla società, senza la partecipazione di alcuni soci, oppure dai soci senza la partecipazione della società oppure dalla società ed alcuni dei soci in relazione ai giudizi da essi instaurati avverso gli atti di accertamento loro notificati, in quanto assenti o non aderenti al procedimento amministrativo iniziato e definito dalla società di persone, con la conseguenza che ciascun socio può opporre solo ragioni di impugnazione specifiche e, quindi, di esclusivo carattere personale (Cass. 8 maggio 2019, n. 12137);

ritenuto che la CTR si è attenuta ai suddetti principi di diritto in quanto non solo ha fatto esplicito riferimento a tali principi, ma ne ha fatto anche corretta applicazione ritenendo che l’autonoma decisione dei soci di aderire all’accertamento con adesione relativamente agli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti avesse come conseguenza che le vicende processuali tributarie dei soci e della società divenissero autonome, a nulla rilevando che l’avviso di accertamento riguardante la società sia stato notificato anche ai soci: del resto, per opinare diversamente si sarebbe costretti a prospettare una ricostruzione dei fatti diversa – come effettivamente adombrata dal ricorrente che insiste sulla circostanza che l’avviso di accertamento intestato alla società sia stato notificato anche ai soci – rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, che invece è insindacabile in sede di legittimità;

considerato infatti che, con riferimento a motivi di ricorso che contengano questioni giuridiche che implichino accertamenti di fatto, è stato affermato da questa Corte: che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404); che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); che, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione o di una determinata circostanza dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto ed in quale sede e modo la circostanza sia stata provata o ritenuta pacifica, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 21 novembre 2017, n. 27568);

ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.500, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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