Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33783 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27190-2018 proposto da:
S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANGELO MARIA PUNZI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGFIESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 503/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
15/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la contribuente proponeva ricorso un avviso di accertamento relativo all’omessa dichiarazione delle imposte dirette del 2007 in relazione al contestato esercizio abusivo da parte di lei dell’attività di parrucchiera;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello, riducendo del 10% i redditi imponibili in relazione ai presunti costi sostenuti per ottenerli e nel dispositivo rigettava l’appello e compensava le spese del grado di giudizio per la metà e condannava la contribuente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, della restante metà, liquidata, per ogni grado di giudizio, in 200 Euro;
la contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, nonchè degli artt. 91 e 92 c.p.c. per essere stata la contribuente condannata, per la metà, alle spese processuali, nonostante la stessa fosse stata riconosciuta, sia pure solo in parte, vittoriosa;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente denuncia nullità della sentenza per omessa motivazione in punto di condanna in ordine al pagamento delle spese processuali;
ritenuto che il primo motivo è infondato in quanto la CTR ha accolto solo parzialmente l’appello della contribuente e quindi, trattandosi di una ipotesi di reciproca soccombenza (la reciproca soccombenza va infatti ravvisata in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento: Cass. n. 3438 del 2016), deve farsi riferimento alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poichè ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass. n. 10865 del 2019);
considerato in particolare che nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una discrezionale ma motivata valutazione, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell’operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, sempre da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente (Cass. n. 3438 del 2016);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto, in ragione della massima da ultimo citata, in una ipotesi di reciproca soccombenza quale è quella affrontata dalla CTR nel caso di specie, il giudice di merito ben può, come effettivamente ha fatto, compensare parzialmente le spese e condannare la parte parzialmente vittoriosa al pagamento di parte delle spese processuali, ma tale decisione deve essere adeguatamente motivata e del resto, secondo questa Corte, in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni” che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono indicarsi esplicitamente nella motivazione, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658), mentre nella specie la sentenza impugnata non reca alcuna motivazione nè della compensazione parziale nè della condanna alle spese processuali per la metà; ancora, analogamente, è stato altresì affermato che nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” devono essere indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, e non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206);
considerato che nel caso di specie non è stata fornita alcuna motivazione, neppure implicita, sul perchè, di fronte ad una sia pur parziale soccombenza dell’Agenzia delle entrate, siano state poste a carico del contribuente, sia pure solo in parte, le spese processuali;
pertanto, ritenuto infondato il primo motivo di impugnazione e fondato il secondo, il ricorso della contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019