Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33782 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26697-2018 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN

TOMMASO D’AQUINO 104, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

PASQUINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA CODASTEFANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5414/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente ricorreva avverso l’avviso di presa in carico a lui notificato relativo all’anno d’imposta 2010 per un debito fiscale originato da una plusvalenza immobiliare e preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento mediante il rito della notifica agli irreperibili;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso in quanto, da come risultava in atti, l’avviso di accertamento non era stato notificato correttamente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio ritenendo che l’avviso di accertamento fosse stato correttamente notificato;

il contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e art. 21, comma 1, e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), in quanto i termini per l’impugnazione non decorrerebbero dalla notifica effettuata con il rito degli irreperibili perchè il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto al momento della presa in carico;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il contribuente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in quanto fin dal ricorso di primo grado si rilevava come sussistesse nullità della notifica dell’avviso di accertamento ed inesistenza della stessa, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente;

ritenuto che i motivi, suppure formalmente distinti, sono entrambi diretti a censurare la decisione della CTR laddove non ha riconosciuto la nullità dell’avviso di presa in carico per inesistenza della notifica dell’atto presupposto perchè notificato mediante il rito destinato ai soggetti irreperibili nonostante tale notifica sia stata tentata presso due indirizzi ove il contribuente ha rispettivamente il domicilio e la residenza ma ciò nonostante sia risultato sconosciuto;

considerato quindi che il ricorso è suscettibile di una valutazione unitaria e ritenuto che che esso è inammissibile sia perchè sostanzialmente diretto a chiedere una nuova valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità (è stato infatti affermato da questa Corte che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404), sia perchè la censura concernente la mancata valutazione, nella sentenza impugnata, di una prova documentale offerta investe un errore processuale, da denunciarsi, pertanto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non, invece, inammissibilmente, sotto il profilo di cui al n. 5 della medesima disposizione (Cass. n. 12514 del 2013), sia perchè, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 2038 del 2019) e quindi il ricorso è inammissibile anche per difetto del requisito dell’autosufficienza;

considerato infatti, sotto quest’ultimo profilo, che, secondo questa Corte, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione (circostanza che nel caso di specie non è avvenuta), al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito (circostanza che pure nel caso di specie non è avvenuta), pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (nella specie, in applicazione del principio, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata ad indicare i documenti non esaminati dal giudice di merito senza trascriverne specificamente il contenuto: Cass. n. 13625 del 2019; Cass. 21 novembre 2017, n. 27568; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062);

considerato inoltre che, secondo un principio affermato più volte da questa Corte, il ricorrente non può limitarsi ad allegare il testo integrale degli atti del giudizio di merito, rendendo particolarmente ardua la individuazione della materia del contendere; tale modus operandi contravviene allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi di censura; il ricorso risulta così inammissibile, in quanto la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso; costituisce cioè onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso; al contrario, la pedissequa riproduzione dell’intero contenuto letterale degli atti processuali è, per un verso, superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata mentre, per altro verso, è inidonea a sostituire una sintetica esposizione dei motivi, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto, anche il superfluo, la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso; il rilievo che la sintesi ha assunto nell’ordinamento è del resto attestato anche dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, n. 2, il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24340; in senso analogo Cass. 30 novembre 2018, n. 31038): nella specie il ricorrente non dà una compiuta, puntuale, ben documentata, sintetica e chiara dimostrazione della circostanza che nell caso di specie non potesse farsi luogo alla notifica prevista in caso di soggetto irreperibile;

ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA