Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3378 del 12/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3378 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA

W

sul ricorso 2028-2016 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente Contro
BIAGIONI PAOLA, MALACARNE ANNA MARIA;
– intimate avverso la sentenza n. 532/2015 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, emessa il 22/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

.

Data pubblicazione: 12/02/2018

rilevato:
1. che la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del
Tribunale di Lucca che aveva riconosciuto il diritto di Anna Maria
Malacarne e Paola Biagioni ad ottenere dal Ministero dell’Istruzione,
dell’ Università e della Ricerca le differenze tra il percepito e quanto

plurimi e reiterati contratti a termine;
2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, svolgendo un primo motivo con il quale valorizza la
specificità del regime delle assunzione nel comparto scuola e denuncia
la violazione e falsa applicazione della Direttiva 99/70/CE e
dell’Accordo quadro ad essa allegato (in particolare, art. 4), del d.lgs n.
368 del 2001 (in particolare art. 6) , dell’art. 70 del d.lgs n. 165 del
2001, dell’art. 526 del d.lgs n. 297 del 1994;
3. che Anna Maria Malacarne e Paola Biagioni sono rimaste
intimate;
4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato:
1. che il ricorso è infondato, in quanto la sentenza impugnata è
conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le
sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e successive
conformi, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la
clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato
recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone
di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del
comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della
attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
Ric. 2016 n. 02028 sez. ML – ud. 20-12-2017
-2-

dovuto sulla base dell’anzianità di servizio maturata nel corso di

sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
2. che non vengono prospettate argomentazioni idonee a revocare

3. che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del
relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale la parte
ricorrente non ha formulato memorie, il ricorso, manifestamente
infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi
dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
4. che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività
difensiva delle intimate;
5. che non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016)

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da •parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.12.2017
Pi tryurzio Presidente

in dubbio il richiamato orientamento;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA