Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3378 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8609-2006 proposto da:

T.C., in proprio e quale legale rappresentante della

CLINICA MARIKA S.A.S. di Truppa Concetta & C., domiciliata in

ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CICATIELLO ERNESTO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE PROVINCIALE

DEL LAVORO DI NAPOLI, in persona del Ministro e legale rappresentante

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 246/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

FRATTAMAGGIORE, depositata il 04/11/2005 R.G.N. 677/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato DE GIOVANNI ENRICO (Avvocatura dello Stato);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, con sentenza n. 246 del 2005, ha rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 2639/04 dell’8 novembre 2004, proposta da T. C. nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli.

La sanzione amministrativa in questione era stata irrogata per violazioni relative al rapporto di lavoro di I.N..

Il Tribunale ha ritenuto che altra sentenza del Tribunale di Napoli emessa in data 20 febbraio – 11 giugno 2004, nella causa vertente tra la T. e l’INPS, con la quale era stato accertato che lo I. non era mai stato dipendente della T., non escludeva la bontà della sanzione amministrativa in questione.

Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza la T., prospettando due motivi di ricorso.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, in particolare comma 12, e art. 35 in quanto il Tribunale non ha tenuto conto che le presunte violazioni, poste a base dell’ordinanza ingiunzione in questione, sono state dichiarate insussistenti con sentenza del Tribunale di Napoli n. 13808 del 2004, passata in giudicato, pronunciata al termine di un giudizio, iniziato ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e dell’art. 442 e ss. c.p.c.. La sentenza sarebbe stata pronunciata anche in violazione del principio del ne bis in idem.

2. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotto vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui la stessa non considera che l’INPS, l’Ispettorato del Lavoro e la Direzione Provinciale del Lavoro sono tutti Uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con funzioni diverse tese, però, alla gestione ed alla tutela dello stesso interesse pubblico, ragione per la quale il riferimento alla autonomia di pretese e di alterità di parti significa attribuire ad ognuno di essi soggettività giuridica.

La sentenza sarebbe, altresì, priva di motivazione in quanto fondata sulla mera non condivisione dell’altra pronuncia, nonchè contraddittoria, in quanto riconosce che vi è un giudicato circa l’inesistenza del rapporto di lavoro, ma dichiara quest’ultimo sussistente.

3. I motivi, che vengono trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non sono fondati.

3.1. Questa Corte ha avuto modo di affermare che, il principio secondo cui, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorchè tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo. Tuttavia, la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (Cass. n. 19492 del 2007).

Nella specie, il Tribunale, con argomentazione congrua, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, in quanto, valutando liberamente il contenuto della sentenza resa tra la T. e l’INPS, ha ritenuto la testimonianza sulla quale si fondava la stessa, non idonea a provare la insussistenza dei fatti per i quali veniva irrogata la sanzione amministrativa, in presenza del dato, ritenuto, invece, dirimente ai fini della prova della sussistenza del rapporto di lavoro, che lo stesso I., pur declinando false generalità, aveva ammesso di essere un lavoratore dipendente della società in questione.

3.2. Quanto detto, mette in luce come il secondo motivo di ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza in esame, che non va ravvisata nella affermata distinzione tra pretesa sanzionatoria nascente da illecito amministrativo e rapporto di lavoro, quanto nella sottoposizione della sentenza in questione da parte del giudice alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio negli atti di causa.

4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

5. Prima della pronunzia in punto di spese, deve rilevarsi che il controricorso è stato tardivamente notificato (notifica del ricorso principale a mezzo spedizione del servizio postale del 27.01.2006, notifica del controricorso del 6.4.2006) e, quindi, è inammissibile.

Come affermato da questa Corte, l’inammissibilità del controricorso, notificato oltre il termine fissato dall’art. 370 c.p.c., non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine del ricorso al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, al resistente non compete il rimborso delle spese e degli onorari relativi al controricorso, mentre spetta quello delle spese per il rilascio della procura e dell’onorario per lo studio della controversia e per la discussione (Cass., sentenza n. 11619 del 2010).

Nella specie, poichè non è stata rilasciata specifica procura all’Avvocatura dello Stato per il singolo giudizio, non essendo necessario in quanto ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato (cfr. Cass. S. U. 23020 del 2005), spettano alla resistente le competenze relative allo studio della controversia e alla discussione.

6. Dunque, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1000 per onorario oltre esborsi in Euro 12,00, spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA