Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33775 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25995-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

L.T.B.S.

– intimato –

avverso la sentenza n. 3611/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 3611/17/17 depositata in data 21 settembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 132/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con cui erano stati riuniti e accolti i ricorsi proposti da L.T.B.S., titolare di impresa di installazione impianti elettrici, contro tre avvisi di accertamento per II.DD. e IVA 1999-2001;

– Il Giudice di Appello, in particolare, ribadiva la decadenza dall’azione accertativa da parte dell’Amministrazione, rilevando che, nel caso in esame, la notifica di un processo verbale di constatazione alla data di pubblicazione della L. n. 289 del 2002 precludeva la facoltà di avvalersi delle disposizioni agevolative di cui alla medesima L., artt. 7-9;

– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, mentre il contribuente non si è difeso, restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 10, laddove la C.T.R. aveva escluso l’applicabilità della proroga dei termini di cui al citato art. 10, ritenendo erroneamente inidonea a ciò la posizione del contribuente cui, in relazione alle riprese per cui è causa, era stato notificato un processo verbale di constatazione alla data di pubblicazione della L. n. 289 del 2002, circostanza che secondo la CTR avrebbe comunque precluso la facoltà per il contribuente di avvalersi della proroga biennale di cui all’art. 10;

– Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio giurisprudenziale, reiteratamente affermato da questa Corte, ad esempio da Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3782 del 2016 secondo cui “in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge”, sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perchè raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge: da un lato, non potendo desumersi argomenti in contrario dalla generica locuzione normativa “i contribuenti che non si avvalgono”, venendo in ogni caso ad essere circoscritta la iniziativa volontaria del contribuente di avvalersi della dichiarazione integrativa nell’ambito dei limiti legali previsti per il suo esercizio, dovendo quindi ricomprendersi nella indicata espressione anche la ipotesi in cui la legge non consenta di avvalersi di detta integrazione ai fini del condono (cfr. Corte Cass. 5 sez. 23.7.2010 n. 17395); dall’altro apparendo incompatibile con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) la diversa interpretazione secondo cui la norma riserverebbe – illogicamente – un trattamento differenziato ai contribuenti che non hanno inteso avvalersi del condono rispetto a quelli (che risulterebbero così avvantaggiati dal più breve termine di decadenza per l’accertamento) nei cui confronti difettano gli stessi presupposti di legge per esercitare la facoltà di integrazione della dichiarazione e fruire del condono (cfr Cass. n. 14018/2012; n. 22921 del 2014).”. Conformi, Cass. Sez. 5. n. 16964 dell’11/08/2016, Rv. 649764-01; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3816 del 16/02/2018, Rv. 64941 -02;

– Orbene, nel caso di specie è la stessa CTR ad accertare, affermazione non contestata da alcuno, che al contribuente non spetterebbe la proroga biennale di cui all’art. 10, ritenuto inapplicabile alla fattispecie semplicemente in quanto alla data di pubblicazione della L. n. 289 del 2002 gli era stato notificato il PVC con conseguente preclusione della facoltà di beneficiare del condono. Al contrario, non valendo la distinzione tra chi poteva e non poteva beneficiare del condono sulla base dei principi giurisprudenziali che precedono, la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, per esame delle questioni rimaste assorbite, e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, alle questioni rimaste assorbite, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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