Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33772 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21376/2018 proposto da:

B.A., M.A., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO MARIA COCCO;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante

p.t. Dott. A.E. nella sua qualità di Responsabile dello

staff penale della direzione Group General Counsel e Procurato

Speciale di MPS SPA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLA SERRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A. e M.A. ricorrono, formulando un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 212/2017 della Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, pubblicata il 26 maggio 2017.

I ricorrenti assumono che C.S., promotore di Axa Sim s.p.a., li convinse ad effettuare un investimento finanziario mediante sottoscrizione di un fondo FONDICRI n. (OMISSIS) per un importo di Euro 40.000,00, corrisposto tramite assegno dell’Istituto Centrale Banche e Banchieri di Lire 54.771.563, emesso in data 6 agosto 1998, proveniente da un disinvestimento ING di cui C.S. era stato promotore fino ai primi di luglio 1998. Quest’ultimo, restituita ai ricorrenti la somma di Lire 14.771.563 in contanti, negoziava per proprio conto l’assegno.

Successivamente, il 27 gennaio 2000, i ricorrenti asseriscono di essere stati convinti da C.S. a sottoscrivere un altro contratto di investimento, AXA World Founds n. 13854 per Lire 50.000.000, pari ad Euro 25822,84; tale somma era stata corrisposta tramite assegno circolare non trasferibile del Banco di Sardegna, anch’esso negoziato sul suo conto personale da C.S..

Nel 2001, appreso dagli organi di stampa che C.S. era fuggito, si rivolgevano alla AXA Sim ed appuravano che le loro adesioni ai fondi di investimento non si erano mai perfezionate. Presentavano una denuncia querela presso i carabinieri di Ozieri nei confronti di C.S. e B.G., la sua segretaria, e convenivano in giudizio la Axa Sim SPA, quest’ultima ex art. 2049 c.c. e/o ai sensi dell’art. 31 T.u.f., chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, pari ad Euro 46.481,12, e del danno morale, quantificato in Euro 5.000,00.

Axa Sim S.p.A., costituitasi in giudizio, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito risarcitorio, disconosceva il valore probatorio dei documenti e l’autenticità della sottoscrizione dei contratti prodotti dagli attori, contestava l’applicabilità del D.Lgs. n. 58 del 2009, art. 31, chiedeva che, ai sensi dell’art. 1227 c.c., fosse accertata la responsabilità degli attori per avere utilizzato mezzi di pagamento per contanti, chiedeva ed otteneva di estendere il contraddittorio nei confronti di Credito Italiano (ora Unicredit S.p.A.), Banco di Sardegna e Abax Bank, ritenuti responsabili dell’irregolare negoziazione dei titoli di credito consegnati dagli attori a C.S..

Le banche contestavano le ragioni della chiamata ed eccepivano il mancato rispetto del termine a comparire.

Il Tribunale rigettava la domanda attorea relativamente all’investimento (OMISSIS), per mancanza di prova del pagamento, accoglieva la domanda relativamente al contratto (OMISSIS) e, di conseguenza, condannava Axa Sim S.p.A. a pagare Euro 25.822,84, oltre agli interessi ed alla rivalutazione.

Banca Monte dei Paschi di Siena che, nel frattempo, aveva incorporato Axa Sim S.p.a., impugnava la sentenza di prime cure, lamentando, in via prinCipale, l’erronea applicazione dell’art. 157 c.p., in tema di prescrizione del reato e, quindi, l’erroneo computo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in subordine, deduceva l’infondatezza della pretesa e, in via ulteriormente gradata, chiedeva la riduzione del risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1227 c.c..

Gli odierni ricorrenti proponevano appello incidentale relativamente al capo della sentenza che aveva ritenuto non provato il pagamento del contratto di investimento (OMISSIS).

La Corte d’Appello, con la sentenza qui impugnata, riteneva fondata l’eccezione di prescrizione e condannava gli appellati alla restituzione delle somme percepite in forza della sentenza di primo grado, oltre agli interessi ed alle spese del doppio grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2947 c.c., comma 3, per avere la Corte d’Appello omesso di tener conto della sentenza del GUP presso il Tribunale di Sassari numero 481/2009, della sentenza del Tribunale penale di Sassari numero 1878/2009, peraltro richiamate anche ex adverso e prodotte in atti, della lettera del 31 gennaio 2006 inviata nell’interesse dei ricorrenti, ai fini del computo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

In particolare, asseriscono che la Corte d’Appello avrebbe dovuto tener conto del reato di truffa pluriaggravata presente al capo c) di imputazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, su cui i ricorrenti avevano fatto affidamento per la proposizione della domanda di risarcimento, con la conseguenza che il reato di cui all’art. 640 c.p., aggravato dalle circostanze di cui all’art. 61 c.p., nn. 2 e 11, comportando una pena edittale massima di 5 anni avrebbe portato a 10 anni il termine per l’esercizio dell’azione in sede civile. In aggiunta, la Corte di Appello avrebbe ingiustamente omesso di attribuire il dovuto rilievo alla lettera raccomandata di diffida al risarcimento del danno formulata dagli odierni ricorrenti tramite il loro avvocato, in data 31 gennaio 2006, pur essendo stata acquisita agli atti di causa in primo grado ed avendo formato oggetto di esame da parte del Tribunale di Sassari.

Il motivo merita accoglimento per quanto di ragione.

Il Collegio ritiene che siano fondati i rilievi critici formulati dai ricorrenti in ordine alla applicabilità al diritto risarcitorio azionato del termine di prescrizione più lungo, previsto per il reato di truffa aggravata, in luogo di quello quinquennale, previsto per il reato di truffa semplice. Corrisponde ad un principio consolidato che il termine di prescrizione debba calcolarsi sulla base della pena applicabile in relazione alla imputazione contestata con la richiesta di rinvio a giudizio o quella più severa contestata con la sua modificazione (confr., ad es., Cass. 4/12/1992, n. 12919).

Tanto premesso, la Corte territoriale non ha affatto spiegato per quale ragione non abbia tenuto conto che nel processo era entrata una figura criminosa più grave di quella della truffa semplice, rispetto alla quale andava parametrato il termine di prescrizione. Il Giudice a quo, infatti, ha preso in considerazione il reato di associazioni a delinquere, ritenendolo irrilevante nel caso di specie, ma, come emerge de plano dalla pronuncia, ha del tutto omesso di prendere in esame la contestazione del reato di truffa aggravata.

L’accoglimento di tale censura rende irrilevante la eventuale interruzione del termine di prescrizione tramite la lettera di diffida al risarcimento del danno.

P.Q.M.

Il ricorso è fondato, la sentenza impugnata viene cassata e la controversia è rinviata alla Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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