Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33770 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33770
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7135/2018 proposto da:
C.F., C.M.G., entrambi in proprio e quali
eredi di C.G. e L.R. elettivamente
domiciliati in Roma alla via A. Emo n. 144 presso lo studio
dell’Avvocato MARCELLO DI MATTEO che li rappresenta e difende
unitamente ad essi stessi, quali difensori in proprio;
– ricorrente –
contro
G.B., Milano Assicurazioni S.p.a.,
– intimati –
avverso la sentenza n. 00869/2017 della CORTE d’APPELLO di SALERNO,
depositata il 18/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/10/2019 da Dott. Cristiano Valle, osserva.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello Salerno con sentenza n. 00869 del 18/09/2017 ha, per quanto ancora in questa sede rileva, riformato la sentenza del Tribunale di Sala Consilina del 12/02/2008 ed ha risarcito in misura maggiore, rispetto a quanto fatto dal giudice di prime cure, L.R., quale madre e C.F. e M.G. – anche quali eredi del padre, C.G., deceduto nelle more del giudizio – fratelli di C.I., giovane di diciassette anni, vittima di un incidente stradale il (OMISSIS) sulla strada statale n. (OMISSIS), all’altezza del (OMISSIS) tra i comuni di (OMISSIS), deceduto mentre veniva trasportato all’ospedale di (OMISSIS).
Avverso la sentenza d’appello ricorrono per cassazione, con unico motivo, C.F. e M.G., fratelli del defunto, in proprio ed anche quali eredi di C.G. e di L.R., deceduta nelle more del giudizio d’appello.
G.B. e la Milano Assicurazioni S.p.a. sono rimasti intimati. Non vi è stato deposito di memorie e il P.G. non ha depositato conclusioni.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1226,2056 e 2059 c.c., che nella liquidazione, avvenuta nel 2017, il giudice dell’impugnazione di merito ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano, ma, utilizzando quelle del 2008, anzichè quelle del 2009 come successivamente aggiornate nel 2017, data della decisione della causa in fase d’appello.
Il motivo è fondato.
Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall’osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della Camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615-01).
Nel caso di specie, senza alcuna logica spiegazione, la Corte d’Appello di Salerno, nel decidere la causa nell’anno 2017, come è pacifico, ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano risalenti all’anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell’importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla stessa Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame dei fatti rilevanti si atterrà a quanto in questa sede statuito.
La Corte di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019