Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3377 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3377 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 26663-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
MATTA MARIA SILVIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 223/2015 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 07/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

Data pubblicazione: 12/02/2018

rilevato:
1. che la Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale della stessa città, riconosceva a Maria Silvia
Matta il diritto ad ottenere dal Ministero dell’Istruzione, dell’
Università e della Ricerca gli incrementi retributivi derivanti dalla

previsti per il personale di ruolo;
2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, svolgendo un unico motivo con il quale denuncia violazione
e falsa applicazione della Direttiva 99/70/CE e dell’accordo quadro
sul lavoro a tempo detetininato ad essa allegato, degli artt. 485, 489 e
526 del d.l.vo n. 297 del 1994, degli art. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre
2001 n. 368, dell’art. 9, co. 18, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come
convertito con modificazioni dall’art. 1, co. 2, della 1. 12 luglio 2011, n.
106, dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, degli artt. 36 e 45 del d.l.vo
n. 165 del 2001, degli artt. 77,79 e 106 del CCNL Comparto Scuola del
29 novembre 2007;
3. che Maria Silvia Matta è rimasta intimata;
4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato:
1. che il ricorso non è fondato, in quanto la sentenza impugnata è
conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le
sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e successive
conformi, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la
clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo deteiminato
recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone
di riconoscere l’ anzianità di servizio maturata al personale del
comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’
Rie. 2015 n. 26663 sez. ML – ud. 20-12-2017
-2-

successione di contratti a tempo determinato, in misura pari a quelli

attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dall’ anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento

economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indetettninato”;
2. che le argomentazioni del ricorrente non sono idonee a
confutare la soluzione adottata nei richiamati arresti;
3. che per tale motivo, condividendo il Collegio la proposta del
relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale la parte
ricorrente non ha formulato memorie, il ricorso, manifestamente
infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi
dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;
4. che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività
difensiva della parte intimata;
5. che non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016)
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto dell’insussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.12.2017
DEPOSITATO IN CANCELLER

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