Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3377 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22330-2006 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE PROVINCIALE

DEL LAVORO DI SALERNO, in persona del Ministro e legali

rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope lege;

– ricorrenti –

contro

I.M.A., in proprio e quale legale rappresentante

DELL’AUTOSCUOLA INTERNAZIONALE di Iannuzzi Maria e Granito Lina

S.n.c., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso

lo studio dell’avvocato TORRE GIUSEPPE, rappresentata e difesa dagli

avvocati CLAVELLI MICHELE, MARINO GENNARO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/2005 del TRIBUNALE di SALA CONSILINA,

depositata il 20/07/2005 R.G.N. 124/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato TORTORA ROBERTA (per Avvocatura);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. Con sentenza n, 248 del 2005, avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, il Tribunale di Sala Consilina dichiarava, nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la nullità della ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di I.M.A., in proprio e quale rappresentante p.t.

dell’autoscuola internazionale di Iannuzzi Maria e Granito Lina, dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno, n. 2738/7598 del 19 gennaio 2005, irrogata per l’accertamento di un orario effettivo di lavoro superiore a quello che doveva essere svolto dalla lavoratrice S.R. in base al contratto stipulato.

2. Le spese di giudizio venivano compensate integralmente tra le parti.

3. Il Tribunale espone che la sentenza n. 20/01 del medesimo Ufficio giudiziario, confermata dalla Corte d’Appello, resa tra la suddetta lavoratrice e la datrice di lavoro, aveva affermato che non poteva ritenersi provata l’effettuazione di lavoro supplementare, ulteriore rispetto a quello risultante dal contratto di lavoro stipulato.

Tale sentenza, afferma il Tribunale, pur non potendo spiegare effetti nei confronti del Ministero, ha la valenza di argomento di prova degli accertamenti compiuti nella stessa e introduce elementi di dubbio, che in ragione dell’art. 2697 c.c., non possono che risolversi a favore della ricorrente I..

4. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza la Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prospettando due motivi di ricorso.

5. Resiste con controricorso I.M.A., in proprio e quale rappresentante p.t. dell’autoscuola internazionale di Iannuzzi Maria e Granito Lina.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2909 c.c., e all’art. 187 c.p.c., nonchè all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2. In via preliminare va osservato che la sentenza del Tribunale è stata resa nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ora nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, spetta soltanto all’autorità che l’ha emessa (quale, nella specie, la Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno) – in base ai principi speciali (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 che reca “Modifiche al sistema penale”), che derogano i principi generali in materia di rappresentanza dello Stato – la legittimazione passiva a resistere all’opposizione (Cass., sentenza n. 6126 del 2005).

Tuttavia, l’irregolarità determinata nella specie dall’erronea individuazione nel giudizio di merito dell’organo legittimato a contraddire, deve ritenersi sanata, in quanto l’Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione per la Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno in uno al Ministero suddetto “e per quanto possa occorrere”, senza formulare alcun rilievo sul punto (si v. Cass., sentenza n. 9527 del 2006).

3. Nel merito i motivi di ricorso, che vengono trattati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

4. La Direzione Provinciale del Lavoro deduce che la sentenza del Tribunale di Sala Consilina avrebbe illegittimamente esteso gli effetti della sentenza n. 20/01, resa dal medesimo Ufficio giudiziario, a parti diverse da quelle rispetto alle quali la stessa era stata pronunciata.

Deduce, altresì, che il Tribunale non aveva consentito di svolgere attività istruttoria e che non aveva tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali versate in atti.

5. Questa Corte ha avuto modo di affermare che il principio secondo cui, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorchè tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo. Tuttavia, la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (Cass. n. 19492 del 2007).

Il Tribunale di Sala Consilina fa corretta applicazione del suddetto principio, in quanto, valutando liberamente il contenuto della sentenza, attribuisce valenza di argomenti di prova agli accertamenti contenuti nella suddetta medesima. Afferma, infatti, il Tribunale che, se da una parte di deve convenire che la predetta sentenza non è stata resa nei confronti del Ministero convenuto e quindi non può spiegare in relazione allo stesso l’efficacia di cosa giudicata, non si può nello stesso tempo disconoscere la valenza perlomeno di argomento di prova degli accertamenti compiuti nella predetta sentenza.

Al di fuori dei casi di prove legali (artt. 2700, 2702, 2709, 2721, 2733 e 2738 c.c., e ss.) non esiste, nel vigente ordinamento, una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (Cass., sentenza n. 9245 del 2007).

In base al principio del libero convincimento ogni elemento dotato di efficacia probatoria può essere utilizzato dal giudice attraverso una sua autonoma valutazione e, naturalmente, nel contraddittorio tra tutte le parti partecipanti al giudizio, e dunque (Cass., sentenza n. 7767 del 2007), in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell’unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e da esse desumere elementi di valutazione dei fatti sottoposti alla sua cognizione.

Nella specie, il Tribunale, con argomentazione congrua, ritiene che gli accertamenti contenuti nella citata sentenza non possono che introdurre elementi di dubbio sulla effettiva sussistenza delle violazioni in questione che in ragione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., si risolvono a favore della opponente. Il Tribunale inoltre, afferma che i tali elementi non avrebbero potuto essere superati dallo svolgimento dell’attività istruttoria richiesta.

Va osservato, infine, che la Direzione Provinciale del Lavoro non offre alcuna indicazione circa le “dichiarazioni testimoniali” di cui lamenta la mancata ammissione, e comunque la valutazione, nel giudizio di opposizione – neanche nel lamentare la mancata ammissione della testimonianza dell’ispettrice rapportante che le avrebbe dovute confermare – onde difetta il requisito dell’autosufficienza della relativa censura.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2000 per onorario, oltre esborsi in Euro 10,00, spese generali e accessori.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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