Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33769 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4245/2018 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXING TEAM S.D.M.

ASD, in persona del Presidente D.M.D.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio

dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

SABATINO CIPRIETTI;

– ricorrente –

contro

M.G., M.T. in proprio e nella qualità

di A.D.S., M.R., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dagli avvocati ANDREA DI LUZIO, MATTEO RICCI;

– controricorrenti –

e contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2256/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/10/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO PARETE per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 7/12/2017, la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Boxing Team S.D.M. ASD, e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la risoluzione del contratto di comodato intercorso tra l’associazione appellante (quale comodataria) e D.A.G., contestualmente dichiarando l’insussistenza di alcun diritto degli eredi della D.A. (nelle more deceduta) al chiesto risarcimento dei danni.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato l’infondatezza delle eccezioni di carattere pregiudiziale e preliminare sollevate dall’associazione in sede di appello, tanto in relazione alla nullità del giudizio (fondata sulla premessa dell’invalido compimento, ad opera di controparte, degli atti della fase introduttiva, consistito nella notificazione di un’intimazione di sfratto per morosità, e contestuale citazione per la convalida, dopo il decesso della parte sostanziale), quanto in relazione alla ritualità del mutamento di domanda avvenuto con la memoria ex art. 426 c.p.c. (da risoluzione di un contratto di locazione a risoluzione di un contratto di comodato).

Ciò posto, esclusa la violazione, da parte del giudice di primo grado, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. (avendo gli eredi della D.A. ritualmente richiamato la domanda di risoluzione del contratto di comodato precario e quella di condanna alla restituzione dell’immobile concesso in godimento proposte nel corso del giudizio), la porte d’appello ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso l’utilizzabilità della copia del contratto di comodato a termine prodotto dall’associazione odierna ricorrente (siccome ritualmente disconosciuta dalle controparti), sottolineando la ritualità della negata ammissione delle prove per testi invocate dall’associazione comodataria, in assenza dei relativi presupposti di legge.

3. Avverso la sentenza d’appello, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Boxing Team S.D.M. ASD propone ricorso per cassazione e sulla base di otto motivi d’impugnazione.

4. M.T., M.R. e M.G. resistono con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, l’associazione ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per essere la corte d’appello incorsa nel vizio di omessa pronuncia in relazione all’impugnazione della sentenza non definitiva emessa dal giudice di primo grado, con particolare riguardo alla denunciata nullità del giudizio di primo grado in conseguenza del decesso dell’originaria attrice prima della notificazione dell’atto introduttivo, e alla denunciata inammissibilità della mutatio libelli in cui erano incorse le controparti nel corso del giudizio.

2. Il motivo è infondato.

3. Osserva al riguardo il Collegio come la corte d’appello abbia espressamente risolto e giustificato, sul piano argomentativo, le questioni relative alla denunciata nullità del giudizio di primo grado in conseguenza del decesso dell’originaria attrice prima della notificazione dell’atto introduttivo (cfr. la motivazione relativa al superamento della questione per mancata impugnazione dell’ordinanza di mutamento del rito implicitamente reiettiva dell’eccezione di nullità in esame: fl. 3 della sentenza impugnata), e alla denunciata inammissibilità dell’asserita mutatio libelli in cui erano incorse le controparti nel corso del giudizio (cfr. la motivazione relativa all’ammissibilità, in sede di memorie ex art. 426 c.p.c., della proposizione di domande nuove: fl. 4-5 della sentenza impugnata).

4. L’avvenuta giustificazione delle decisioni assunte sui punti indicati ad opera del giudice a quo (indipendentemente dalla relativa condivisibilità o correttezza) vale pertanto a escludere il ricorso del vizio denunciato con il motivo in esame.

5. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 667 e 426 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullità degli atti del giudizio di primo grado per essere stato introdotto a seguito del decesso della parte attrice; e tanto, sulla base dell’erronea premessa secondo cui l’ordinanza di mutamento del rito, assunta ai sensi dell’art. 667 c.p.c., era valsa a concludere in modo definitivo la fase preliminare, con la conseguente irrevocabilità della stessa (segnatamente in relazione all’implicito rigetto dell’eccezione di nullità sollevata dall’associazione odierna ricorrente) in quanto non impugnata.

6. Con il terzo motivo (indicato come secondo-bis in ricorso), la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., nonchè dell’art. 1722 c.c. e artt. 667 e 426 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale omesso di rilevare la nullità degli atti del giudizio, con particolare riguardo al mancato rilievo dell’intervenuta estinzione del mandato rilasciato dalla D.A. a M.T. ai fini della proposizione del giudizio (e di quello rilasciato da quest’ultima al relativo difensore) a seguito del decesso della D.A. prima della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.

7. Entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati, benchè, a fronte della correttezza della decisione assunta, occorra provvedere alla correzione della motivazione sul punto dettata dalla corte d’appello.

8. Varrà al riguardo rilevare come dagli atti del giudizio (cfr. fl. 3 della sentenza d’appello) sia emerso che l’intimazione di sfratto per morosità e la contestuale citazione della convalida furono notificate a mani proprie del legale rappresentante dell’associazione, D.M.S., in data 17/11/2011.

9. A tale data la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio doveva ritenersi correttamente perfezionata.

10. Sul punto, è appena il caso di evidenziare come alle associazioni non riconosciute si applichino, per analogia, le medesime norme processuali vigenti in tema di notificazione alle persone giuridiche, trovando conseguentemente applicazione, nel caso di specie, il principio sancito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nell’ipotesi di notificazione dell’intimazione di sfratto a una persona giuridica mediante consegna di copia dell’atto ad uno dei soggetti indicati dall’art. 145 c.p.c., comma 1, non è necessaria la spedizione dell’avviso all’ente intimato prevista dell’art. 660 c.p.c., u.c., atteso che tale adempimento è previsto solo in caso di notifica non a mani proprie del soggetto intimato, ipotesi non configurabile nel caso di notifica a persona giuridica, in quanto l’art. 138 c.p.c., prevede la “notificazione a mani proprie” solo in relazione a persone fisiche (Sez. 3, Sentenza n. 11702 del 05/08/2002, Rv. 572224-01).

11. Dovendo, dunque, ritenersi che, alla data del 17/11/2011, la notificazione dell’intimazione di sfratto per morosità e della contestuale citazione della convalida si fosse correttamente perfezionata (attesa l’irrilevanza della successiva spedizione dell’avviso ex art. 660 c.p.c.), deve conseguentemente escludersi che l’intimante fosse deceduta prima dell’instaurazione del giudizio, essendo la stessa deceduta alla successiva data 22/11/2011.

12. Al caso di specie, pertanto, avrebbe potuto eventualmente trovare applicazione l’art. 299 c.p.c., secondo cui “se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’art. 163-bis”.

13. Nella specie, essendo il giudizio proseguito regolarmente con la costituzione degli eredi della D.A. (nè essendo stata dedotta la sollevazione di alcuna eccezione concernente l’eventuale estinzione del giudizio per inattività delle parti), deve escludersi la produzione di alcuna nullità processuale secondo la prospettazione avanzata dell’associazione ricorrente.

14. Con il quarto motivo (indicato come terzo in ricorso), la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 112,447-bis, 667 e 426 c.p.c., nonchè dell’art. 1453 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto ammissibile la domanda nuova di risoluzione del contratto di comodato proposta dalle controparti con la memoria di cui all’art. 426 c.p.c..

15. Il motivo è infondato.

16. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), nel procedimento per convalida di (licenza o di) sfratto, l’opposizione dell’intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all’art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all’art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l’originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4771 del 19/02/2019, Rv. 653137-01; Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 20/05/2013, Rv. 626372-01; v. altresì Sez. 3, Ordinanza n. 7430 del 23/03/2017, Rv. 643698-02; Sez. 3, Ordinanza n. 7423 del 23/03/2017, Rv. 643697-01).

17. Ciò posto, del tutto correttamente il giudice a quo ha ritenuto ammissibile la domanda di risoluzione del contratto di comodato proposta dagli eredi dell’originaria intimante con la memoria di cui all’art. 426 c.p.c., attesa l’evidente diretta dipendenza di detta domanda dallo specifico contenuto delle difese svolte dall’associazione intimata, volte a dedurre la sussistenza tra le parti, non già di un contratto di locazione, bensì di un rapporto di comodato.

18. Con il quinto motivo (indicato come quarto in ricorso), la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., in cui era incorso il primo giudice pronunciando la risoluzione del contratto di comodato senza che le controparti avessero mai precisato il contenuto delle conclusioni sottoposte all’esame del giudice.

19. Il motivo è infondato.

20. Osserva sul punto il Collegio come il giudice d’appello, diversamente da quanto affermato dall’associazione appellante, abbia correttamente dato atto di come tutte le controparti avessero espressamente e tempestivamente invocato, con la memoria ex art. 426 c.p.c. (puntualmente richiamata in sede di conclusioni), la risoluzione del contratto di comodato e la condanna alla restituzione dell’immobile (cfr. fl. 5 della sentenza impugnata).

21. Varrà, peraltro, evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719-01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752-01).

22. Peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476-01).

23. Ciò posto, nella specie, la ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risultano essersi limitati ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità.

24. Con il sesto motivo (indicato come quinto in ricorso), la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2712,2719 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 214,215 e 216 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto rituale il disconoscimento operato dalle controparti in relazione alla conformità all’originale della copia del contratto di comodato a termine prodotto in giudizio dall’associazione ricorrente, essendosi gli eredi della D.A. limitati a dichiarare di non conoscere la scrittura della propria dante causa.

25. Il motivo è infondato.

26. Osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l’originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c. (Sez. 2, Sentenza n. 9202 del 14/05/2004, Rv. 572874-01).

27. Tale strutturazione del procedimento di verificazione dell’efficacia probatoria della copia fotostatica di una scrittura privata deve ritenersi identica anche nel caso in cui la contestazione dell’autenticità della sottoscrizione provenga dalla dichiarazione degli eredi dell’apparente sottoscrittore (con la quale gli stessi affermino di non conoscere la scrittura del de cuius), trattandosi di parificazione direttamente discendente dalle previsioni di legge (cfr. l’art. 214 c.p.c., comma 2), non potendo intuitivamente ammettersi che alla dichiarazione di non conoscenza degli eredi (idonea ad imporre il procedimento di verificazione, in caso di contestazione dell’originale, pena l’inefficacia probatoria del documento). non sia viceversa attribuita alcuna efficacia interdittiva ove la controparte si sia limitata a produrre in giudizio la sola copia fotostatica del documento sottoscritto dal de cuius.

28. Questione del tutto diversa, all’evidenza, è quella relativa alla possibilità, per la parte interessata, di fornire la prova con i mezzi ordinari (nei limiti della loro ammissibilità) del contenuto del documento (cfr. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014, Rv. 629895-01), trattandosi, per l’appunto, di muovere dal preliminare riconoscimento della ritualità della contestazione della copia fotostatica del documento, da parte degli eredi dell’apparente sottoscrittore, prima di dar corso alla prova del contenuto del documento con altri mezzi, senza ovviamente alcuna possibilità di utilizzare, in chiave istruttoria, il (o la copia del) documento disconosciuto (o dichiarato come non conosciuto) non sottoposto (o non potuto sottoporre, come nel caso di specie) a formale verificazione.

29. Con il settimo motivo (indicato come sesto in ricorso), la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2712,2719,2697,2727,2729,2724 e 1350 c.c., nonchè degli artt. 214,215,216,115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di valutare, unitamente agli altri elementi istruttori acquisiti, la fotocopia del contratto di comodato prodotto in giudizio dall’associazione ricorrente (non adeguatamente disconosciuto dalla controparte in relazione alla sua conformità all’originale), e per aver erroneamente disatteso l’istanza di ammissione delle prove per testi avanzate dalla stessa ricorrente, in contrasto con le norme di legge che ne imponevano l’assunzione.

30. Il motivo è infondato.

31. Premessa la già indicata impossibilità, a fini istruttori, per evidenti ragioni di coerenza logica, di utilizzare, al fine di fornire la prova del suo stesso contenuto, la copia fotostatica di un documento contestato e non sottoposto al rituale procedimento formale di verificazione (cfr. supra par. 28), osserva il Collegio come, al caso di specie, trovi applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il giudice deve ritenersi financo non tenuto a formalizzare in modo espresso il proprio rifiuto di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti dalla parte, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata (cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429-01).

32. Nel caso di specie, peraltro, il giudice a quo ha provveduto a illustrare in modo esplicito e diffuso, e in termini di piena congruità logico-giuridica, le ragioni poste a fondamento della sostanziale inammissibilità/irrilevanza delle circostanze di fatto indicate dall’associazione ricorrente come asseritamente decisive al fine di comprovare i contenuti del documento contestato.

33. Al riguardo, varrà richiamare il consolidato principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

Nella specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato le ragioni della ritenuta inammissibilità delle prove dedotte, elaborando, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, una motivazione pienamente rispettosa dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immune da vizi d’indole logica o giuridica e, come tale, del tutto idonea a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente.

34. Con l’ottavo motivo (indicato come settimo in ricorso), la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 77,182,374 e 83 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare il difetto di legittimazione processuale e, dunque, di rappresentanza sostanziale di M.R., con il conseguente difetto dei poteri del relativo difensore, non avendo la controparte allegato o esibito il decreto di nomina del relativo amministratore di sostegno, in taluni atti indicato nella persona di D.O.M. e in altri nella persona di M.T..

35. Il motivo è inammissibile.

36. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la rilevabilità del difetto di legittimazione processuale, pur rientrando tra le questioni rilevabili anche d’ufficio dal giudice, dev’essere coordinata con il sistema processuale vigente, introdotto dalla novella n. 353 del 1990 con le modifiche di cui alla L. n. 354 del 1995 , e con le preclusioni da esso introdotte, per cui esso dovrebbe poter essere rilevato in primo grado non oltre l’udienza di trattazione, e in appello l’assenza di poteri rappresentativi può essere inserita nei motivi di appello. Ne consegue che, in difetto di una tempestiva contestazione all’interno dei due momenti processuali sopra indicati, e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d’ufficio, ad una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la questione non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 07/12/2004, Rv. 580877-01; Sez. 3, Sentenza n. 5328 del 04/04/2003, Rv. 561901-01).

37. Nella specie, non avendo l’associazione ricorrente provveduto alla corretta deduzione e allegazione degli atti processuali comprovanti l’avvenuta tempestiva sollevazione delle questioni in esame nel corso dei pregressi gradi di merito (con la conseguente dimostrazione che detta questione non è stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione), l’odierna censura deve ritenersi radicalmente inammissibile.

38. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dell’associazione ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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