Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33769 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2021, (ud. 31/05/2021, dep. 12/11/2021), n.33769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25909-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LA TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA SCROFA, 57, presso lo studio dell’avvocato LAURA

TRIMARCHI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIUSEPPE RUSSO CORVACE e MARCO EMMA;

LA RETE RINNOVABILE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

SCROFA, 57, presso lo studio dell’avvocato LAURA TRIMARCHI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO

CORVACE e MARCO EMMA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1019/2018 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto i ricorsi proposti da Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e da Rete Rinnovabile contro l’avviso con il quale essa ricorrente aveva liquidato imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’atto stipulato tra la dette società, definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno di proprietà di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e destinato alla costruzione, da parte Rete Rinnovabile, di un impianto fotovoltaico, riqualificato dall’Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie.

La CTR, dopo avere asserito che “colgono nel segno le controdeduzioni di parte resistente nella parte in cui affermano essere estremamente stringata la motivazione dell’avviso ancorché a fronte di una importante riqualificazione giuridica dell’accordo intervenuto”, ha affermato che il contratto in questione, era “molto più vicino allo schema obbligatorio della locazione che a quello, avente ben diversi effetti reali, della cessione del diritto di superficie”.

La CTR ha spiegato tale affermazione sulla base dell’esame del complesso delle clasuole contrattuali – segnatamente della clausola che prevede la devoluzione dell’impianto e degli altri manufatti, alla scadenza del contratto, alla proprietaria del terreno non in via automatica ma mediante apposito atto di trasferimento che “doveva servire a fornire alla parti la possibilità di valutare gli interessi reciproci sui titoli proprietari”; la clausola sul pagamento di canoni di concessione periodici-, dopo aver negato la condivisibilità delle argomentazioni dell’ufficio secondo cui alcune clausole sarebbero state coerenti solo con una interpretazione del contratto in termini di contratto costitutivo del diritto reale di superficie ed aver altresì rilevato come la qualificazione del contratto in questi termini avrebbe comportato un vincolo incompatibile con il pubblico interesse perseguito da Terna a poter disporre del sito in caso di sopravvenute esigenze della rete elettrica dalla stessa gestita;

2. la contribuente ha depositato controricorso. Ha poi presentato memoria alla quale ha allegato pronunce definitive della CTR del Lazio tutte nel senso favorevole alla qualificazione in termini di affitto o locazione di contratti che essa contribuente dice essere identici a quello ad oggetto dell’atto impositivo di cui si tratta in questo processo. Invoca l’effetto di giudicato di tali pronunce.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nonché degli artt. 952,953,1571,1576,1587,1590 e 1615 c.c., per avere erroneamente la CTR qualificato l’atto negoziale de quo come contratto di affitto/locazione invece che come contratto di concessione del diritto reale di superficie;

2. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 52, per avere erroneamente la CTR considerato l’atto impostivo mancante di motivazione;

3. va preliminarmente evidenziato che l’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente è priva di base. Il giudicato (art. 2909 c.c.) si forma su fatti e non su qualificazioni giuridiche di fatti o di contratti. Resta assorbito il rilievo che l’identità tra i contratti a cui si riferiscono le sentenze passate in giudicato e il contratto oggetto dall’atto impositivo di cui si tratta in questo processo è solo un asserto della contribuente, indimostrato;

4. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). Il motivo è indirizzato contro un’affermazione che non può considerarsi espressiva di una ragione della decisione.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis, stabilisce che “la motivazione dell’atto (di liquidazione dell’imposta di registro) deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato… L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma”. La CTR non ha asserito che l’avviso era carente di motivazione. Ha affermato che presentava una motivazione “estremamente stringata”. Coerentemente non ha dichiarato nullo l’avviso ma, passando oltre l’affermazione suddetta, ha valutato la fondatezza della pretesa impositiva nel merito. Tale passaggio mostra che quell’affermazione non costituisce la ratio decidendi;

5. Il secondo motivo è infondato.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, rubricato “interpretazione degli atti”, stabilisce che “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

Ai sensi dell’art. 952 c.c., comma 1, “il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruizione a favore di altri, che ne acquista la proprietà”. Il diritto di realizzare la costruzione si qualifica come diritto reale di godimento.

Niente esclude che il diritto di costruire e mantenere la costruzione sul suolo altrui venga creato come diritto (non reale ma) personale di godimento, mediante un contratto ad effetti obbligatori.

L’art. 934 c.c., che detta il principio dell’accessione, prevede infatti deroghe risultanti dalla legge o dal “titolo” (v., in proposito, tra altre, Cass., n. 3721 del 19/11/1974; Cass. 9 novembre 1964, n. 2706).

La CTR ha preso in esame l’insieme delle clausole del contratto e ne ha coerentemente ricavato elementi che fanno propendere per la qualificazione del contratto stesso come affitto/locazione.

Il motivo in esame si riduce alla ripropoposizione di una interpretazione diversa di alcune della clausole contrattuali già prese in esame e dichiarate con motivazione coerente dalla CTR non conducenti rispetto alla tesi dell’Ufficio.

L’Agenzia non specifica sotto quale profilo i canoni interpretativi di cui all’art. 20, sarebbero stato violati dalla CTR.

E’ stato tuttavia affermato che “L’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra” (Cass. n. 11254/2018).

Ed è stato affermato altresì che “L’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione” (Cass. n. 2560/2007).

Ancora, è stato precisato che “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale ha l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato” (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728);

6. il ricorso va rigettato;

7. le spese sono compensate in ragione della specificità della fattispecie.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 31 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

 

 

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