Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33767 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2021, (ud. 31/05/2021, dep. 12/11/2021), n.33767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8828-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

RUSSO CORVACE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LAURA TRIMARCHI e MARCO EMMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5186/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. contro l’avviso con il quale essa ricorrente aveva liquidato imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’atto stipulato tra la società contribuente e Rete Rinnovabile s.r.l., definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno destinato alla costruzione di un impianto fotovoltaico, e riqualificato dall’Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie.

La CTR, dopo avere “preliminarmente chiarito che l’avviso di liquidazione si limita a fare riferimento alla applicazione dell’art. 20 TUR, senza alcuna motivazione che abbia dato origine all’accertamento”, ha affermato che il contratto in questione, tenuto del complesso delle relative clausole ed in particolare di quella secondo cui Rete Rinnovabile avrebbe dovuto pagare a Terna Rete Elettrica Nazionale un canone periodico e di quella in forza della quale Terna avrebbe potuto ottenere la restituzione del possesso materiale del terreno in qualsiasi momento in considerazione delle eventuali esigenze della rete elettrica nazionale dalla stessa gestita e cioè dell’interesse pubblico, si presentava come contratto di locazione e non vi erano dunque i presupposti per la relativa riqualificazione operata dall’Agenzia in termini di contratto di concessione di un diritto reale di superficie;

2. la contribuente ha depositato controricorso. Ha poi presentato memoria alla quale ha allegato pronunce definitive della CTR del Lazio tutte nel senso favorevole alla qualificazione in termini di affitto o locazione di contratti che essa contribuente dice essere identici a quello ad oggetto dell’atto impositivo di cui si tratta in questo processo. Ha invocato l’effetto di giudicato di tali pronunce.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nonché degli artt. 952,953,1571,1576,1587,1590 e 1615 c.c., per avere erroneamente la CTR qualificato l’atto negoziale de quo come contratto di affitto/locazione invece che come contratto di concessione del diritto reale di superficie;

2. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 52, per avere erroneamente la CTR affermato che “l’avviso di liquidazione si limita a fare riferimento alla applicazione dell’art. 20 TUR, senza alcuna motivazione che abbia dato origine all’accertamento”. L’Agenzia precisa di proporre tale lamentela per l’ipotesi in cui l’affermazione fosse da ritenersi espressiva non di un mero inciso ma di una (autonoma) ratio decidendi;

3. va prelimarmente evidenziato che l’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente è priva di base. Il giudicato (art. 2909 c.c.) si forma su fatti e non su qualificazioni giuridiche di fatti o di contratti. Resta assorbito il rilievo che l’identità tra i contratti a cui si riferiscono le sentenze passate in giudicato e il contratto oggetto dall’atto impositivo di cui si tratta in questo processo è solo un asserto della contribuente, indimostrato;

4. il primo motivo di ricorso è infondato.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, rubricato “interpretazione degli atti”, stabilisce che “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

Ai sensi dell’art. 952 c.c., comma 1, “il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà”. Il diritto di r3alizzare la costruzione si qualifica come diritto reale di godimento.

Niente esclude che il diritto di costruire e mantenere la costruzione sul suolo altrui venga creato come diritto (non reale ma) personale di godimento, mediante un contratto ad effetti obbligatori.

L’art. 934 c.c., che detta il principio dell’accessione, prevede infatti deroghe risultanti dalla legge o dal “titolo” (v., in proposito, tra altre, Cass., n. 3721 del 19/11/1974; Cass. 9 novembre 1964, n. 2706).

La CTR ha preso in esame l’insieme delle clausole del contratto e ne ha coerentemente ricavato elementi che fanno propendere per la qualificazione del contratto stesso come affitto/locazione.

Il motivo in esame si riduce alla prospettazione di una interpretazione diversa di alcune della clausole contrattuali.

L’Agenzia non specifica sotto quale profilo i canoni interpretativi di cui all’art. 20, sarebbero stato violati dalla CTR.

E’ stato tuttavia affermato che “L’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra” (Cass. n. 11254/2018).

Ed è stato affermato altresì che “L’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione” (Cass. n. 2560/2007).

Ancora, è stato precisato che “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale ha l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato” (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728).

5. il secondo motivo di ricorso resta assorbito;

6. il ricorso va rigettato;

7. le spese sono compensate in ragione della specificità della fattispecie.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 31 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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