Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33765 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, (ud. 30/09/2019, dep. 19/12/2019), n.33765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8165/2018 proposto da:

SPEI CENTRO ITALIA SRL, IN LIQUIDAZIONE in persona del suo

Liquidatore e legale rappresentante pro tempore F.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, 4, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTA BALLATORE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA GATTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) in persona del Ministro in

carica p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3841/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BENEDETTA BALLATORE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 5/9/2017, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero della Giustizia, e in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione avanzata dal Ministero avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla SPEI Centro Italia s.r.l. in liquidazione per il pagamento, da parte dell’amministrazione ingiunta, di somme da quest’ultima asseritamente dovute a titolo di interessi sugli importi corrisposti quali compensi per il noleggio di attrezzature necessarie all’esecuzione di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte da numerose procure della Repubblica dislocate sul territorio italiano.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come le somme corrisposte dal Ministero della Giustizia in favore della società avversaria non configurassero una forma di corrispettivo contrattuale riconducibile alla fattispecie della transazione commerciale suscettibile di giustificare la corresponsione di interessi alla stregua del D.Lgs. n. 231 del 2002, bensì la mera liquidazione di compensi operata ai sensi dell’art. 71 del Testo Unico sulle spese di giustizia in relazione alle spese straordinarie ritenute indispensabili dal magistrato che precede.

3. Ciò posto, la qualificazione degli indicati compensi alla stregua di spese di giustizia era valsa a escludere l’ammissibilità del procedimento monitorio attivato dalla SPEI Centro Italia s.r.l. in liquidazione, essendo nella specie viceversa applicabili le norme del procedimento amministrativo disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002.

4. Avverso la sentenza d’appello, la SPEI Centro Italia s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione.

5. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’incapacità giuridica del pubblico ministero procedente a impegnare negozialmente la pubblica amministrazione con riferimento alle operazioni di noleggio di apparecchiature dal medesimo disposte, relegando illegittimamente l’attività negoziale dallo stesso spiegata sul piano di una mera rilevanza endoprocedimentale.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato il complesso sistema delineato dal testo unico sulle spese di giustizia, illegittimamente includendo, nel quadro di tale impianto normativo, gli accordi negoziali intervenuti sul piano commerciale per il noleggio delle apparecchiature destinate all’esecuzione delle operazioni di intercettazione telefoniche e ambientali nell’ambito del procedimento penale.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del R.D. n. 2440 del 1923, art. 17, nonchè delle altre norme che fissano i requisiti di forma per i contratti con la pubblica amministrazione, nonchè degli artt. 1325 c.c. e segg. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disconosciuto, nella fattispecie, l’esistenza di un valido contratto legittimamente concluso iure privatorum dalle parti, per il noleggio delle apparecchiature destinate alle intercettazioni telefoniche.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 231 del 2002 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’applicabilità, al caso di specie, delle norme legislative dettate in materia di ritardo nei pagamenti nell’ambito delle c.d. transazioni commerciali.

5. Tutti e quattro i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati.

6. Osserva il Collegio come al caso di specie debba trovare applicazione il recente orientamento seguito da questa Corte di legittimità (qui integralmente condiviso e fatto proprio, al fine di assicurarne continuità) ai sensi del quale, in materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche e ambientali e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento, va effettuata con decreto emesso ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, opponibile solo con le modalità a tale scopo espressamente predisposte dall’art. 170 del medesimo provvedimento, il quale rinvia al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15 (Sez. 3, Sentenza n. 22159 del 5 settembre 2019).

7. Sul punto, osserva la Corte, come, mentre fino al 2004 era rimasta pacifica l’espressa esclusione, dal D.P.R. n. 115 del 2002, di dette spese tra quelle di giustizia, dall’entrata in vigore della L. 30/12/2004, n. 311 (modificativa del D.P.R. n. 112 del 2002, art. 1) il quadro normativo sia divenuto più complesso, avendo detta legge espressamente incluso, tra le spese ripetibili dall’Erario che le ha anticipate, quelle relative alle prestazioni di cui all’art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 10 agosto 2003, n. 259) e, ai fini che qui interessano, quelle “funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime” (art. 5, comma 1, lett. i-bis, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 326). Le prime, relative alla remunerazione degli operatori telefonici e all’attività di tracciamento, riguardanti le prestazioni cui sono tenuti ex lege gli operatori di telefonia, ove richiesti, a fini di giustizia, dalle competenti autorità giudiziarie, liquidate sulla scorta di appositi listini; le seconde, quelle strumentali all’utilizzazione delle medesime, comprensive anche di quelle per il noleggio delle apparecchiature necessarie alla captazione e alla registrazione.

8. Su entrambe tali tipologie di spese è intervenuto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168-bis, introdotto dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 120, in vigore dal 10/11/2018, il quale ha previsto espressamente che le spese relative alle prestazioni obbligatorie a fini di giustizia, effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime, vengano liquidate con decreto giudiziale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, individuando esclusivamente nel Pubblico Ministero, che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a disporre le operazioni captative, il soggetto competente ad emettere tale decreto.

9. La scelta normativa fatta con l’introduzione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168-bis, comprova la volontà del legislatore, per un verso, di attrarre le spese per intercettazioni nel novero di quelle di giustizia, anche relativamente alle modalità di liquidazione, e, per altro verso, di disciplinare con le stesse modalità sia i costi per le prestazioni obbligatorie cui sono tenuti gli operatori delle comunicazioni telefoniche, sia quelli per la locazione dei macchinari da soggetti privati.

10. Tale assimilazione è stata, non a caso, valorizzata anche da Cass. n. 2074/2019, la quale ne ha tratto il convincimento che non vi sia ragione di introdurre, a livello interpretativo, una distinzione che non si rinviene nella normativa, che invece tende ad unificare le varie tipologie di spesa per le intercettazioni in un’unica categoria.

Che si trattasse di spese straordinarie di giustizia normalmente liquidate con il decreto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, trova indiretta conferma anche in Cass. 11/02/2014, n. 3004, la quale, a fronte di un provvedimento con il quale era stato autorizzato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 70 e quindi liquidato il costo del noleggio di apparecchiature e dell’assistenza tecnica per attività di intercettazione, aveva stabilito che il decreto con il quale era stata liquidata la spesa poteva essere impugnato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, per asseriti vizi riguardanti l’ammontare delle somme liquidate, ma non anche per questioni attinenti ai provvedimenti discrezionali antecedenti.

La pronuncia consolida la conclusione che le spese per il noleggio degli apparecchi di intercettazioni siano state ritenute spese straordinarie di giustizia, liquidate con decreto del magistrato disponente, opponibili esclusivamente con gli strumenti predisposti a tale scopo.

11. Al riguardo, deve ritenersi meritevole di attenta considerazione anche l’iter attraverso cui normalmente si addiviene alla liquidazione delle spese di noleggio.

Ratione temporis, occorre far riferimento alla Circolare del Ministero della Giustizia del 14 dicembre 2010, la quale, in un’ottica di monitoraggio delle spese di giustizia e di loro imputazione, stabilisce che, per le spese di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, l’iter procedurale di spesa inizia con un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che dispone l’intercettazione; i gestori telefonici, ovvero le società di noleggio degli apparati, emettono la relativa fattura; l’ufficio giudiziario, previo riscontro della regolarità delle prestazioni, provvede alla liquidazione della spesa. Il provvedimento di liquidazione viene infine iscritto nel registro delle spese pagate dall’Erario ed è trasmesso per il pagamento al funzionario delegato insieme alla documentazione giustificativa; all’atto della liquidazione viene quantificato l’ammontare della spesa da porre a carico dell’Erario, con contestuale individuazione della persona del creditore. Con la presentazione del documento contabile di spesa, il credito, certo e liquido, determinato nel suo ammontare in quanto già liquidato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, diventa anche esigibile.

Da tale circolare si evince, ai fini che qui interessano, che le spese per il noleggio delle apparecchiature di intercettazione ambientale sono annoverate tra quelle di giustizia e non sono sottoposte ad un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai gestori telefonici; inoltre, è evidente che le fatture sono sottoposte ad un vaglio di congruità e di regolarità, perciò il credito acquista i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità solo con il decreto di pagamento del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 168.

12. Ancor più decisivo, per affrontare la controversia in esame, risulta – come rilevato da Cass. n. 2074/2019 cit. – l’art. 268 c.p.p., comma 3, secondo cui le operazioni di intercettazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Solo allorchè tali impianti risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza il Pubblico Ministero può disporre il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria.

Sono considerate impianti di pubblico servizio anche le apparecchiature acquisite per l’occasione mediante noleggio presso imprese private. E, quanto a quelli in dotazione della polizia giudiziaria, non rileva lo strumento giuridico attraverso cui la polizia riceve tale dotazione (compravendita, comodato, locazione o altro), ciò che conta è che a terzi estranei sia precluso accedervi (Cass. pen. 30/09/2003, n. 330) e che il loro utilizzo per l’ascolto e per la registrazione avvenga sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria (Cass. pen. 7/04/2004, n. 19072), potendo anche essere nominato quale ausiliario della polizia giudiziaria, personale tecnico della ditta da cui siano stati noleggiati i suddetti impianti (Cass. pen. 01/07/2003, n. 35186).

Si tratta in tutta evidenza di elementi e circostanze che, unitariamente considerati, descrivono la natura peculiare dell’attività di intercettazione ambientale, per tale ragione destinataria di specifiche prescrizioni volte ad assicurare che essa si svolga circondata da cautele, soprattutto se le apparecchiature siano state noleggiate, proprio come è avvenuto nella vicenda in esame, presso terzi.

13. Entro la stessa cornice di riferimento deve collocarsi il fatto che la ditta noleggiatrice non venga individuata, come di norma dovrebbe avvenire, mediante una procedura selettiva del contraente che offra maggiori garanzie di correttezza e serietà professionale e le condizioni più vantaggiose.

Proprio con riferimento ai contratti di affidamento del servizio di attività di intercettazione, il Cons. Stato – sent. 14/04/2011, n. 2330 – ha giustificato l’utilizzo da parte dell’Amministrazione procedente del modulo procedimentale costituito dalla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (trattativa privata), ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 57 e con il criterio di aggiudicazione prescelto dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 57, comma 6 e art. 83 dello stesso D.Lgs., in relazione alle peculiarità del servizio da svolgersi, caratterizzato da comprensibili aspetti di delicatezza e segretezza, per cui detto modus procedendi, quanto meno per ciò che attiene al sistema di scelta del futuro contraente, appare congruo oltrechè conforme al dettato di cui al cit. D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 17, per quanto riguarda i servizi svolti in favore dell’Amministrazione della giustizia (nella specie, servizio intercettazioni telefoniche), richiedenti speciali misure di sicurezza e segretezza e particolari modalità di affidamento in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle gare.

14. In conclusione, deve riconoscersi che il corrispettivo dovuto per il noleggio delle apparecchiature utilizzate per le intercettazioni ambientali abbia una innegabile connotazione pubblicistica, non scalfita, ma semmai accentuata, dalle particolari procedure di selezione e di liquidazione delle relative spettanze, che la sua determinazione non è affidata, nè affidabile, alla libera contrattazione, che il titolo di pagamento è esclusivamente il decreto del Pubblico Ministero, adottato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168.

Del resto, il D.P.R. n. 115 del 2002, era stato introdotto anche allo scopo di superare la precedente normativa in materia di spese di giustizia, secondo la quale il magistrato, per le spese di competenza, con decreto si limitava a quantificarle, mentre era rimesso al personale amministrativo l’ordine di pagamento, determinandosi, quindi, una sostanziale duplicazione del titolo di pagamento.

Con la vigenza del T.U. in materia di spese di giustizia “la sola distinzione rimasta è quella tra ordine di pagamento emesso dal funzionario allorchè la quantificazione dell’importo da liquidare non presenta alcun elemento di discrezionalità (…) e decreto di pagamento emesso dal magistrato, necessario allorchè la quantificazione comporta questioni valutative (…). Pertanto, in base alla nuova disciplina, se la quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad emettere l’ordine di pagamento. Se la quantificazione è effettuata dal magistrato, è questi ad emettere il decreto di pagamento, che costituisce di per sè titolo di pagamento della spesa (cfr. art. 171)” (Circ. Min. della Giustizia n. 4/2002 del 28/06/02). Non solo: è da ritenersi che come per tutte le altre spese di giustizia anche quelle in oggetto siano soggette alla vigenza ed alla operatività del principio della domanda di cui all’art. 99 c.p.c.: il provvedimento di liquidazione non viene pronunciato d’ufficio, ma su espressa domanda dell’interessato che nel caso di specie ha coinciso con la presentazione delle fatture, le quali non hanno, dunque, reso il credito certo, liquido ed esigibile.

15. Per concludere, il credito della società noleggiatrice, trovando causa in una spesa straordinaria di giustizia e non in una transazione commerciale con la p.a. – cui applicare, quanto agli interessi moratori, la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2002 – e, quindi, connotandosi per il suo rilievo pubblicistico, doveva ritenersi sottratto alla libera contrattazione (in tal senso, v., da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 21973 del 03/09/2019, Rv. 654934-01).

Esso non avrebbe potuto esser fatto valere in via monitoria, essendo interamente sottoposto alla procedura prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002.

Di conseguenza, la Corte d’Appello, ritenendo che tra le parti non fosse intercorso un rapporto privatistico; che la società privata non fosse titolare di un credito suscettibile di esser fatto valere in via monitoria, anzichè secondo la procedura prevista nel D.P.R. n. 115 del 2002, e che, di conseguenza, non avesse diritto alla liquidazione degli interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, non è incorsa in alcuno degli errori di diritto qui denunciati dalla società ricorrente.

16. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso.

17. La complessità e la sostanziale novità delle questioni giuridiche trattate valgono a giustificare, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

18. Dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis .

PQM

Rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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