Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33764 del 12/11/2021
Cassazione civile sez. trib., 12/11/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 12/11/2021), n.33764
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23682-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
REAL ESTATE SERVICE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli
Avvocati CLAUDIO LUCISANO e SONIA VULCANO, che la rappresentano e
difendono assieme all’Avvocato GIUSEPPE ZIZZO, giusta procura
speciale estesa a margine del controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 15/1/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del TRENTINO ALTO ADIGE, depositata il 29/2/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 5/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA
DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige aveva respinto l’appello erariale e l’appello incidentale della Real Estate Services S.p.A. avverso la sentenza n. 144/1/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti avverso avviso di accertamento IRPEG 2006;
la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. a seguito del ricorso l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di (OMISSIS) dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda del D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, che la domanda e il relativo versamento era stato effettuato nei termini prescritti dal citato art. 6;
2. alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite come previsto dall’art. 6 cit., comma 13 (cfr. Cass. 11 novembre 2019, n. 29015, n. 29016, n. 29017, n. 29019, n. 29020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021