Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33763 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 19/12/2019), n.33763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3358/2018 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO, 10,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANFRANCO NASUTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VADO LIGURE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1326/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato GIANFRANCO NASUTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 23/6/2008 P.M. convenne davanti al Tribunale di Savona il Comune di Vado Ligure per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta da una bicicletta dovuta, a suo dire, alla presenza di un avvallamento del sedime stradale in prossimità di rotaie correnti lungo una strada pubblica del Comune.

Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando il Comune, all’esito di CTU, a risarcire il danno nella misura di Euro 117.029,19 oltre interessi legali.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1326 del 16/12/2016, per quel che ancora di interesse in questa sede, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello del Comune, ritenendo non essere stato dimostrato non già che l’attore fosse caduto ma che la caduta fosse stata determinata dalle condizioni dell’asfalto stradale, per le quali sarebbe stata astrattamente ipotizzabile la responsabilità del Comune, e non anche da una interferenza delle ruote della bicicletta con le rotaie di un impianto privato, interferenza certamente non imputabile all’ente proprietario della strada. Peraltro, ad avviso del Giudice d’Appello, il gravame era ammissibile, considerato che l’ente appellante non aveva contestato che la caduta si fosse effettivamente verificata ma soltanto che essa fosse stata dovuta ad un avvallamento del sedime stradale. La Corte d’Appello accogliendo il gravarne ha rigettato la domanda del P., compensando le spese dei due gradi di giudizio.

Avverso la sentenza P.M. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Nessuno resiste al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per error in procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c. la Corte d’Appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c., avrebbe ampliato le domande ed eccezioni promosse dal Comune e deliberatamente configurato le stesse in maniera difforme da come formulate nel petitum e nella causa petendi, senza pronunciarne l’inammissibilità. Mentre in primo grado il Comune, senza contestare che l’eziologia della caduta fosse collegabile alla presenza di un avvallamento, aveva dissentito solo sul fatto se si trattasse di un pericolo occulto e sulla mancata valutazione del concorso di colpa del ciclista ex art. 1227 c.c., il Giudice di appello avrebbe illegittimamente ritenuto ammissibile il motivo di gravame relativo alla mancata prova del sinistro secondo le modalità descritte dall’attore.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo per illogica e contraddittoria motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in merito alle difese svolte dal Comune. Insiste nel ritenere pacifico in causa e dunque illegittimamente posto in discussione dall’appellante che il sinistro si fosse verificato nei tempi, nei luoghi e secondo le modalità descritte dall’attore.

3. Con il terzo motivo denuncia la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 345 c.p.c., comma 2, per non avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibile l’eccezione nuova di sussistenza del nesso causale, ampliando il thema decidendum.

4. Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., sulla medesima questione trattata nei precedenti motivi. La mancata contestazione nei sensi dinanzi precisati aveva fatto sì che il dialogo processuale si svolgesse dando per scontato che il sinistro si fosse verificato a causa della buca, con conseguente mancata articolazione di prova al riguardo da parte dell’attore.

1-4. I motivi vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono tutti infondati. La Corte d’Appello ha svolto un’interpretazione della domanda giudiziale utilizzando argomenti più che plausibili e si è dunque conformata al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “In tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell’intero contesto dell’atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all’effettiva finalità che la parte intende perseguire” (Cass., L, n. 19435 del 20/7/2018; Cass., L, n. 21208 del 2/11/2005; Cass., L, n. 2916 del 16/2/2004). Il Giudice del gravame ha diffusamente motivato nel senso di ritenere mancante la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno in modo del tutto coerente all’esame degli atti processuali dai quali era possibile evincere che il Comune, fin dal primo grado del giudizio, aveva sempre contestato l’esistenza del nesso causale sia invocando il fortuito sia invocando il concorso del fatto colposo del danneggiato che pure, qualora assuma dimensioni rilevanti, come nel caso di specie argomentato, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (Cass., 6-3, n. 9315 del 3/4/2019; Cass., 3, n. 9315 del 3/4/2019; Cass., 3, n. 2480 dell’1/2/2018).

5. Con il quinto motivo – violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2051 e 2697 c.c. – censura la sentenza per avere la Corte d’Appello ritenuto mancante la prova del nesso causale ed invocato il fortuito. Il ricorrente sostiene esservi stato malgoverno del materiale istruttorio ed un apodittico riconoscimento della conoscenza dei luoghi da parte dell’infortunato.

5.1. Il motivo è inammissibile perchè di merito.

6. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere sulle spese perchè parte resistente non ha svolto attività difensiva in questo grado del giudizio. Occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, a seguito di trattazione in pubblica udienza, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA