Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33763 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 12/11/2021), n.33763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14388/2015 R.G. proposto da:

All Bread S.n.c. di G.A. – B. & G., in

liquidazione, in persona del liquidatore, legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Palmeri e

Uberto Gasperini Zacco, elett. dom. presso lo studio dell’avv.

Zacco, in Roma, viale Gorizia 22;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 6241/14, depositata il 28 novembre 2014, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021

dal Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– la CTR di Milano ha respinto l’appello della “All Bread s.n.c. di G.A., B. e G.” contro la sentenza della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento IVA-IRAP relativo all’anno 2004, con cui erano stati accertati induttivamente maggiori ricavi nei confronti della società e, per trasparenza, maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai tre soci; sono state disapplicate le sanzioni;

– la CTR ha rilevato che la società aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, legittimando la ricostruzione induttiva del reddito;

– la sentenza è stata impugnata sulla base di un motivo; l’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il motivo di impugnazione, in prospettiva della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 4), la parte ricorrente si duole della omessa integrazione del contraddittorio con tutti i soci, in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti, ed a questi fini ha invocato il principio di diritto pronunciato da Cass. 14815/2008, rimarcando come i soci G.G. e G.A. avevano impugnato l’avviso di accertamento innanzi alla commissione tributaria provinciale di Firenze, mentre quello notificato a G.B. era divenuto definitivo per mancata impugnazione;

– l’agenzia nel controricorso esclude che i soci fossero litisconsorti necessari, osservando da un lato che la CTP, con statuizione non impugnata e passata in giudicato, aveva escluso che fosse necessaria la partecipazione al giudizio dei soci e che, in ogni caso, era onere della contribuente evocare in giudizio i soci, tanto più che l’eventuale nullità, non dedotta nemmeno dell’atto di appello, non poteva essere fatta valere in questa sede;

– osserva il Collegio che, con Ordinanza Sez. 6 – 5, n. 25137 del 08/11/2013, esaminando la medesima problematica insorta tra le medesime parti, relativamente all’anno di imposta 2003, è stato deciso che: “Il motivo di impugnazione appare fondato. Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa Corte ha avuto modo di evidenziare che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”. Nel contesto della motivazione la Suprema Corte ha espressamente evidenziato quali sono le regole alle quali il giudice del merito deve attenersi, e cioè;

a) se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione (la facoltà di disporre la riunione si trasforma in obbligo in considerazione del vincolo del litisconsorzio necessario). Altrimenti, la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c., anche perché con la proposizione del primo ricorso sorge la necessità di integrare il contraddittorio e quindi si radica la competenza territoriale, senza che possa opporsi la inderogabilità della stessa, sancita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 1. Il valore della integrità del contraddittorio, garanzia del giusto processo, tutelato da norma costituzionale (art. 111 Cost., comma 2), giustifica la deroga della competenza territoriale; ovvero, la proposizione del primo ricorso determina il radicarsi della competenza territoriale per tutti i litisconsorti, sulla base del criterio, stabilito per legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14), del simultaneus processus;

b) se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio, mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 2)”. Il Collegio condivide e fa proprie queste argomentazioni che si pongono in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che riconosce la sussistenza del litisconsorzio necessario sostanziale tra società di persone e soci in relazione ad accertamento, che è unico, del maggior reddito computato al socio del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, in ragione del maggior reddito accertato in capo alla società, ove non sussistano ragioni personali inerenti al socio; ciò premesso, atteso che nel periodo d’imposta oggetto di accertamento la contribuente rivestiva la forma di società di persone (s.n.c.), la sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perché ciascuna resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass. sez. unite 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte si vedano Cass. sez. 5, 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass. sez. 6-5, ord. 28 novembre 2014, n. 25300; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2016, n. 7789; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1472 del 2018);

– non può essere accolta la tesi sostenuta dall’agenzia circa la formazione sul punto specifico di un giudicato, dato che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la configurazione del litisconsorzio necessario implica che la nullità, conseguente alla violazione del contraddittorio, quando, come nel caso in esame, risultino in atti i presupposti di fatto del litisconsorzio può essere dedotta, o rilevata, per la prima volta in sede di legittimità, vertendosi in una delle ipotesi per le quali la prospettiva del giusto processo non appare incompatibile con la rilevabilità in ogni stato e grado in deroga ai principi generali della disponibilità della tutela giurisdizionale e del giudicato interno (cfr., Cass., sez. un., n. 26019 del 2008; Sez. L, Sentenza n. 22826 del 28/10/2009, Rv. 610775 – 01);

– in ossequio al principio sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Milano) per il rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie;

– le spese saranno regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; dichiara la nullità dell’intero giudizio; rimette le parti dinanzi alla CTP di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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