Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33762 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 12/11/2021), n.33762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21560/2019 proposto da:

TRE EMME S.R.L., con sede in (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS) e P.Iva:

(OMISSIS)), in persona dell’amministratore unico M.A.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Vellata del Foro di Novara

(C.F.: VLLRRT62R20D872H), e dall’Avv. Stefano Fiore del Foro di Roma

(C.F. FRISIN54TO3H501V), e presso quest’ultimo domiciliata in Roma,

alla Via Giovanili Nicorera n. 29, giusta delega in allegato al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOFFALORA, con sede in (OMISSIS), (C.F./P.Iva:

02030870154), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso rilasciata su Delib. di

Giunta 17 luglio 2019, n. 88, dall’Avv. Christian Califano (C.F.:

CLPCRS72D20P205F), ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Laura Rosa (C.F.: RSOTRA65R69H501B), in Roma, alla Via

Denza n. 20;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 196/2019 emessa dalla CTR Lombardia in data

15/01/2019 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea

Penta;

letta la memoria depositata dalla Procura Generale, in persona del

Dott. Basile Tommaso, che ha concluso nel senso del rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Boffalora Sopra Ticino impugnava la sentenza n. 2824/2017 della C.T.P. di Milano la quale aveva accolto il ricorso della Tre Emme s.r.l. avverso un avviso di accertamento per TARI dell’anno 2016. L’ente locale sosteneva la legittimità della tassazione della superficie di mq. 4139,51 (su un totale di mq. 8258,34 dello stabilimento) corrispondenti ad un piazzale operativo ove si svolgevano le operazioni di raccolta e divisione dei rifiuti, in parte avviati al recupero e conferiti da terzi. Sosteneva che la CTR aveva errato nel disattendere il Regolamento Comunale e nel ritenere non dovuta la tassa, in quanto la contribuente aveva dimostrato di utilizzare per lo smaltimento un servizio esterno.

Ad avviso dell’appellante, la società non produceva, nel senso di cui alla L. di stabilità 2014, art. 1, comma 649, i rifiuti che scartava e nel piazzale in questione entravano camion, si scaricava merce, si faceva la cernita dei materiali, con presenza umana di per sé produttiva anche di rifiuti urbani, a differenza dei locali coperti, questi completamente detassati. Richiamava altre sentenze della C.T.P. e della C.T.R. ad esso favorevoli, nonché la sentenza n. 24866 in data 6.12.2016 della Cassazione, che, a suo dire, avrebbe consentito di sottoporre a tassazione tutta la superficie dello stabilimento.

L’auto-smaltimento non avrebbe, comunque, consentito di sottrarsi al pagamento di quella componente della tariffa che valeva a coprire il finanziamento delle opere strutturali connesse al servizio, come ritenuto anche dalla CGUE.

L’appellata TRE EMME s.r.l. richiamava a sostegno della propria tesi la L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649, nonché la Risoluzione del Ministero delle Finanze datata 9 dicembre 2014, n. 2/DF, secondo la quale le aree scoperte che davano luogo alla produzione, in via quantitativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove asservite al ciclo produttivo, non erano da tassare ai fini TARI. I rifiuti prodotti dalla TRE EMME, a suo dire, non potevano per quantità essere assimilati agli urbani e doveva essere disapplicato il Regolamento comunale che, nella sostanza, prevedeva l’assimilazione senza fissare la quantità, in contrasto con il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184. Sosteneva, infine, la novità dei motivi svolti in appello dal Comune.

Con sentenza del 15.1.2019, la CTR Lombardia accoglieva l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU e poi TARI), secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, art. 62, era la occupazione o detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché vi si producevano rifiuti speciali era subordinata all’adeguata delimitazione di tali spazi, nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione, con onere della prova a carico del contribuente;

2) la specificità del caso in esame consisteva nel fatto che l’attività della TRE EMME si sostanziava nel trattamento di rifiuti provenienti da terzi (tra i quali lo stesso Comune di Baffalora che ne pagava il servizio) che essa riceveva e selezionava nel piazzale per poi trattare nello stabilimento, una volta recuperato quanto riciclabile;

3) solo lo stabilimento costituiva lo spazio, legittimamente già detassato, ove gli avanzi del materiale recuperato e che veniva poi utilizzato per la produzione di carta venivano “prodotti” come rifiuto poi autonomamente smaltito;

4) non poteva, quindi, la società essere considerata, nell’area oggetto di tassazione, produttrice dei rifiuti che venivano raccolti ma non si formavano nell’area ove operavano mezzi di carico e scarico e dove vi era presenza umana rilevante, di per sé produttiva di rifiuti, né un’area di scarico indifferenziata poteva considerarsi interamente asservita al ciclo produttivo ed inidonea a produrre rifiuti urbani;

5) del resto, il Reg. del Comune di Boffalora, all’art. 10, aveva assimilato agli urbani i rifiuti speciali prodotti e non sussisteva contrasto tra la norma regolamentare e il Testo Unico Ambientale, artt. 184-198, sì che non vi era ragione per disapplicare il Regolamento, che pure non era stato richiamato nell’appello del Comune.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Tre Emme s.r.l., sulla base di tre motivi.

Il Comune di Boffalora ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va evidenziato che non ricorrono i presupposti per disporre la riunione del precedente giudizio a quello riportante il n. 21888/17, atteso che non ricorre un caso di connessione in senso proprio (essendo connotate le due cause da doglianze parzialmente diverse e, quindi, difettando l’identità assoluta delle questioni da risolvere) né ricorre, per motivi di economia processuale, l’opportunità di decidere simultaneamente le due controversie.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la CTR rilevato che il Comune solo in sede di appello aveva per la prima volta sostenuto la tesi che la contribuente, raccogliendo e smaltendo rifiuti speciali prodotti da terzi, non avrebbe diritto all’esenzione totale in base alla L. n. 147 del 1993, art. 1, comma 649.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi (se si fa eccezione per un fugace richiamo contenuto, nell’esposizione dei fatti, a pag. 14 del ricorso), la comparsa di costituzione depositata dal Comune di Boffalora in primo grado, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di verificare se effettivamente in quella sede l’ente pubblico si fosse limitato a sostenere che i rifiuti prodotti dalla Tre Emme s.r.l. fossero da ritenersi rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani e, come tali, soggetti a tassazione.

Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibilela mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018).

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR accolto l’appello del Comune sulla base di un motivo diverso da quello fatto valere dallo stesso.

3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

In primo luogo, la ricorrente, lamentandosi della violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum, avrebbe dovuto denunciare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), atteso che il vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), o a quello, appunto, del tantum devolutum quantumappellatum può essere fatto valere solo attraverso la denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Sez. L, Sentenza n. 11755 del 24/06/2004).

In ogni caso, dalla motivazione della sentenza qui impugnata si evince che la CTR ha accolto l’appello proposto dal Comune di Boffalora proprio sulla base del motivo di gravame dallo stesso fatto valere, evidenziando che la specificità del caso consisteva nel fatto che l’attività della Tre Emme si sostanziava nel trattamento di rifiuti provenienti da terzi e che la società contribuente non poteva essere considerata, nell’area rappresentata dal piazzale esterno, produttrice dei rifiuti che lì venivano raccolti, ma non si formavano nella zona in cui operavano mezzi di carico e scarico.

Senza dimenticare che il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre solo quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. E che il processo tributario è a cognizione piena e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo quando l’atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario – come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione – il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, di acquisire aliunde i reltivi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12597 del 25/06/2020).

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 147 del 1993, art. 1, comma 649, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la CTR accolto l’appello del Comune senza considerare che, in base alla risoluzione del Ministero delle Finanze, 9 dicembre 2014, n. 2/DF, dovevano essere escluse dall’ambito applicativo della Tari le aree scoperte che dessero luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove fossero asservite al ciclo produttivo.

4.1. Il motivo è fondato.

Dallo svolgimento del processo contenuto nella sentenza qui impugnata si evince che la contribuente, per quanto vittoriosa in primo grado, aveva reiterato la questione concernente l’applicabilità, al caso di specie, sia della L. n. 147 del 1993, art. 1, comma 649, sia della Risoluzione del Ministero delle Finanze, 9 dicembre 2014, n. 2/DF, invocando, per l’effetto, il principio secondo cui le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via quantitativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove asservite al ciclo produttivo, non sono da tassare ai fini TARI.

Ebbene, la CTR ha omesso del tutto di analizzare questo profilo, così come risulta che non abbia considerato la documentazione prodotta a sostegno dell’assunto difensivo della Tre Emme s.r.l. (indicata a pag. 29 del ricorso; cfr. all. nn. 19, 20 e 21 del primo grado di giudizio).

5. In definitiva, il ricorso merita accoglimento con riferimento al terzo motivo.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata, anche per il governo delle spese del presente grado di giudizio, alla CTR Lombardia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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