Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33760 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 19/12/2019), n.33760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13250/2018 proposto da:

N.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO, 38, presso lo studio dell’avvocato CARLO FONTANA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y RESEGUROS S.A.U., in persona del suo

procuratore speciale Dott.ssa S.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 4, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA MARTELLI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20443/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. N.M.S. ha proposto ricorso per cassazione contro Axa Global Direct SyR S.A.U. (già Direct&Quixa Seguros Y Reaseguros S.A.U.) e P.D., avverso la sentenza del 26 ottobre 2017, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato “l’appello e le domande” di essa ricorrente contro la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 38144 del 2014, la quale aveva parzialmente accolto la domanda proposta dalla medesima con citazione del luglio 2013, per ottenere il risarcimento del danno sofferto in conseguenza di un sinistro occorso mentre si trovava trasportata a bordo dell’autovettura di sua proprietà, assicurata presso detta società (allora avente la precedente denominazione) e condotta dal P..

2. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, secondo quel che si legge nel ricorso, “limitando il petitum per quel che attiene alle lesioni fisiche patite e rigettando la richiesta di liquidazione delle spese giudiziali”.

3. Il Tribunale di Roma, provvedendo sull’appello, così motivava: “letti gli atti e le istanze delle parti, osserva: la motivazione che segue è stata redatta ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 9-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. L’appello contro la sentenza n. 38144/14 depositata dal GDP di Roma in data 5.12.2014 è, come esattamente eccepito dalla AXA, palesemente infondato. Il GDP ha motivato con particolare cura e precisione, del che gli va dato atto, escludendo la necessità di procedere ad una consulenza medica di ufficio che non rappresenta affatto, come pare opinare la N., un diritto soggettivo (in materia di prove) della parte che la richieda. Il Giudice può ritenere che l’onus probandi che è e rimane della parte cui spetti, sia rimasto in tutto o in parte non assolto, traendone le conseguenze, così come può ritenere che sulla base degli elementi presentati dalle parti, vi siano già sufficienti presupposti e ragioni per decidere, anche nella veste di peritus peritorum. In questo caso, il GDP ha correttamente motivato sia sulla modestia delle conseguenze del sinistro e sia sulle carenze di prova a carico dell’attrice. Di tutta evidenza poi la non spettanza delle spese volontariamente affrontate dall’attrice in sede stragiudiziale in un ambito di non complesso governo della richiesta di risarcimento, mentre le spese (regolate secondo le previsioni della L. 31 dicembre 2012, n. 247 e del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55,) vengono liquidate, secondo il principio della soccombenza, come in dispositivo.”.

4. Al ricorso della N. ha resistito con controricorso la società assicuratrice, mentre non ha svolto attività difensiva il P..

5. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 e, in vista dell’adunanza della Corte, non sono state depositate conclusioni del Pubblico Ministero, mentre parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, per avere il Tribunale di Roma concesso una motivazione affatto apparente in ordine all’asserita non spettanza delle spese volontariamente affrontate dall’attrice in sede stragiudiziale, così da rendere nulla la statuizione per mancanza del necessario iter logico-argomentativo”.

L’illustrazione del motivo si articola con una prima parte nella quale si rileva quanto segue:

“Il primo motivo di censura risiede, all’evidenza, nell’assoluta carenza della motivazione, resa dal Tribunale di Roma, in merito alla richiesta di refusione delle spese stragiudiziali sostenute dalla Sig.a N. per l’opera di assistenza e consulenza complessivamente prestatale dallo studio tecnico ” I.M.”. Sul punto, difatti, il Giudice dell’Appello si è limitato a “liquidare” la richiesta assumendo essere di tutta evidenza la semplicità della materia trattata e, conseguentemente, non essere dovute le spese volontariamente affrontate dall’attrice: motivazione, questa, assolutamente apodittica al punto tale da poterla ritenere sostanzialmente omessa. La pronuncia teste citata, difatti, incorre in un palese errore in diritto (sub specie di vizio di sussunzione) in quanto rappresenta una mera opinione del giudicante totalmente avulsa dalle risultanze processuali e dell’articolata censura mossa dall’istante alla sentenza emessa dal giudice di Pace di Roma”.

Questa prima parte del motivo è perfettamente coerente con la denuncia di una violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e priva di pregio è l’eccezione, formulata dalla resistente, sotto il profilo che la denuncia di quella violazione si sarebbe dovuta fare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: è sufficiente rinviare a Cass. n. 17931 del 2013.

La successiva illustrazione si articola nei termini seguenti:

“La ricorrente, difatti, fin dal primo grado di giudizio, aveva richiesto la refusione di tali spese attesa l’assoluta mancanza di assistenza tecnica fornita dall’assicuratore ed attesa, altresì, la particolare complessità delle questioni trattate: il Giudice di Pace aveva rigettato la richiesta, come già detto, assumendo da un lato la volontarietà dell’esborso, d’altro lato, la non debenza delle spese stragiudiziali, diverse da quelle di assistenza medica, così come, a suo dire, avrebbe disposto il D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9. Orbene, con l’interposto gravame, si erano evidenziati tutti gli errori in cui era incorso il Giudice del 1 grado. In primo luogo, difatti, il ricorso all’assistenza stragiudiziale costituisce, per il danneggiato, esercizio del diritto di difesa costituzionalmente tutelato che merita di essere risarcito, nell’ambito della presente materia, ove, come nel caso di specie, ricorrano determinati presupposti individuati ed indicati da questa Ecc.ma Corte (S.C. sent. N. 11154/2016; 3266/16). In secondo luogo, contrariamente a quanto asserito dal Giudice di Pace, il D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9 (che, peraltro, attiene alla procedura dettata dall’art. 149 CdA e non già a quella dettata dall’art. 141 CdA il quale al comma 2 prevede l’applicazione della procedura dettata dall’art. 148 CdA) esclude la ripetibilità delle spese di assistenza stragiudiziale diverse da quelle mediche solo ove il danneggiato accetti l’offerta formulata dalla compagnia: ipotesi, questa, evidentemente non applicabile al caso di specie. Ed ancora, nell’atto d’appello, veniva evidenziato come la compagnia avesse omesso di fornire qualsivoglia assistenza tecnica alla Sig.a N. rifiutandosi di nominare un proprio medico per l’espletamento della visita stragiudiziale e provvedendo in tal senso solo dopo la notifica dell’atto di citazione (circostanza, questa, mai contestata dalla c/p). Ma non basta, nonostante la danneggiata si fosse sottoposta alla visita tardivamente disposta, la compagnia non inoltrava alcuna offerta, nonostante m causa si costituisse contestando, di fatto, il solo quantum debeatur. Anche la motivazione giuridica che aveva giustificato il diniego dia nomina (…”il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente per i danni derivanti dal sinistro, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2″), perlomeno fino alla notifica dell’atto di citazione, non appariva di intuitiva ed immediata interpretazione in quanto presupponeva la conoscenza della normativa di riferimento e dell’orientamento giurisprudenziale relativo alla risarcibilità del trasportato/proprietario del veicolo. Quanto sopra, dunque, giustificava la doglianza unitamente alla produzione documentale dell’attività svolta dallo studio tecnico (doc. 15, 17 e 18 del fascicolo del presente grado), oltre a tutte quelle prestazioni rese dallo stesso, di non facile dimostrabilità, ma che comunque attenevano all’evasione dell’incarico professionale secondo le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ex art. 115 c.p.c.: conferenze di trattazione con il cliente, disamina e studio del caso, conferenze di trattazione con la compagnia, e così via. La valutazione circa la risarcibilità di tale posta di danno, peraltro, non avrebbe potuto prescindere da un giudizio prognostico (ex ante) circa il probabile esito che avrebbe potuto avere il giudizio sul punto (depone in tal senso, d’altronde, anche il fatto che, costituendosi in causa, la compagnia abbia specificamente contestato il solo quantum ma non l’an debeatur): a tal proposito, difatti, non rileva la circostanza che l’intervento dello studio tecnico non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta (S.C. sent. n. 997/2010)”.

L’illustrazione si conclude, in fine con l’affermazione che: “Orbene, a fronte di tutto quanto sopra, il Tribunale si è limitato ad affermare apoditticamente che la materia in esame è notoriamente di facile gestione senza mai evidenziare gli elementi di fatto considerati nè, tanto, meno esplicitare i presupposti della decisione, con ciò impedendo qualsivoglia controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice (S.C. sent. n. 4851/15, 2845/10, 26426/08)”.

2. Il motivo è fondato.

Effettivamente quanto richiamato nella illustrazione del motivo come contenuto dell’atto di appello si riscontra dal suo esame nel fascicolo di merito che risulta prodotto.

Ora, il dovere di motivazione del Tribunale supponeva, per essere assolto, che Esso si facesse carico di replicare agli argomenti svolti nell’appello oppure di rilevarne l’irrilevanza sulla base di argomentazioni in iure relative alla vicenda in fatto e processuale diversamente emergente.

Invece, la frase della motivazione con cui il Tribunale ha disatteso l’appello in parte qua – limitandosi ad osservare che era “di tutta evidenza poi la non spettanza delle spese volontariamente affrontate dall’attrice in sede stragiudiziale in un ambito di non complesso governo della richiesta di risarcimento” – non solo non contiene alcuna considerazione espressa e nemmeno implicita delle ragioni dell’appello, ma neppure spiega il significato in iure dell’affermazione che si sarebbe trattato di “spese volontariamente affrontate dall’attrice” e dell’affermazione concernente il loro collocarsi “in un ambito di non complesso governo della richiesta di risarcimento”.

Entrambe le affermazioni non sono nemmeno spiegate quanto ai presupposti di fatto giustificativi.

La “motivazione” risulta, fra l’altro, esposta sulla base di una sorta di “manifesto”, quello desunto dalla L. n. 221 del 2012, art. 16-bis, comma 9-octies, il quale giustifica solo il carattere finale del provvedimento e, quindi, anche della sentenza depositata telematicamente, che deve percepirsi come ispirato ad un criterio di sinteticità, cioè non apparire indulgente ad una forma espositiva prolissa. Il criterio della sinteticità, riferito a tutti i provvedimenti del giudice non toglie, però, che pur dovendo assicurare come risultato finale la sintesi, il tessuto interno del provvedimento debba sottostare per le ordinanze ad un onere di motivazione ispirato dall’avverbio “succintamente”, di cui all’art. 134 c.p.c., comma 1 e, per le sentenze a quello che impone la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, che in sede di impugnazione impongono o di “rispondere” alle censure svolte con l’appello, mostrando espressamente od almeno implicitamente di considerarle, o, sempre però mostrando di considerarle sebbene concisamente, di dire che sono irrilevanti in iure o in facto.

Nella specie non solo non si è in presenza di una motivazione sintetica, perchè non si è detto nè espressamente nè implicitamente, sebbene concisamente, cosa si sarebbe inteso sintetizzare, ma, attesa la mancata spiegazione del laconico passaggio motivazione sopra segnalato, non si è neppure in presenza di una di una motivazione che possa dirsi concisa quanto all’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. E ciò perchè tali ragioni restano non spiegate.

Ne segue che si è in presenza, proprio per il suo carattere assertorio e prima ancora per la stessa incomprensibilità intrinseca dell’asserto, di una motivazione effettivamente inesistente, giusta il principio di diritto secondo cui: “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.” (Cass., Sez. Un., n. 22232 del 2016), ed anzi si è addirittura in una situazione nella quale una qualsiasi possibilità di congetturare nemmeno risulta praticabile, in quanto non si comprende, come s’è detto: a) nè il possibile significato del riferimento all’essere state le spese “volontariamente affrontate”, atteso che, se certamente fu la ricorrente a decidere di farsene carico, sarebbe stato necessario considerare se la sua voluntas acti fosse stata o non fosse stata giustificata; b) nè il possibile significato di quello invero totalmente imperscrutabile – al “non complesso governo della richiesta di risarcimento”.

Il motivo è accolto è la sentenza è cassata nella parte relativa alla motivazione concernente la questione relativa alle spese stragiudiziali.

3. Con il secondo motivo si deduce “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere il Tribunale di Roma omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla mancata nomina del CTU richiesta dalla parte appellante”.

L’illustrazione del motivo inizia con le seguenti considerazioni: “Il secondo motivo di censura risiede nella evidente violazione di legge in cui è incorso il Tribunale di Roma nell’omettere ogni motivazione in ordine al rigetto della richiesta di CTU medica ripetutamente sollecitata da parte attrice, limitandosi, viceversa, ad enunciare mere affermazioni di principio ed a sostenere la correttezza della motivazione resa sul punto dal Giudice di Pace senza mai entrare nel merito del gravame. In realtà, il gravarne avverso la sentenza del GdP, proposto dall’odierna ricorrente, evidenziava le numerose criticità della decisione impugnata. Detta decisione, difatti, appariva sostanzialmente fondata sulla circostanza che parte attrice non avesse depositato una relazione medica nel senso tecnico del termine, come aveva fatto la compagnia, ma un parere: alla prima, pertanto, in quanto meglio argomentata, poteva riconoscersi una maggior valenza probatoria. Lo stesso Giudicante, inoltre, suffragava il proprio convincimento con la circostanza che dalla documentazione medica prodotta dalla parte attrice non emergeva alcun danno grave (e questo nonostante si vertesse in tema di micropermanenti di lieve entità). Orbene, l’appellante aveva evidenziato l’ampia documentazione medica prodotta in giudizio ed aveva altresì precisato che il parere medico di parte aveva specificatamente indicato le cause, la natura e l’entità delle lesioni lamentate dall’attrice. Per altro verso, la relazione medica prodotta dalla compagnia consisteva pur sempre, come il parere medico prodotto da parte attrice, in un atto proveniente da una sola delle parti, formatosi al di fuori del giudizio e senza la garanzia del contraddittorio nè, tantomeno, della terzietà del consulente: non poteva, pertanto, ritenersi un mezzo di prova ma una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio (S.C. Ord. 124/1995)”.

Di seguito si riferisce del contenuto dell’appello in questi termini: “A fronte, pertanto, della differente valutazione del danno effettuata dagli opposti consulenti di parte, parte attrice insisteva affinchè fosse disposta la CTU Medica: l’esame clinico e visivo di un consulente terzo rispetto alle parti avrebbe dovuto accertare la presenza di postumi invalidanti (S.C. sent. n. 18773/2016), difatti presupponeva specifiche competenze tecniche non sopperibili da supposizioni apodittiche ovvero dalle conoscenze genetiche del Giudice di Pace (il quale, peraltro, pur avvalendosi della relazione del fiduciario della compagnia, ne contestava la quantificazione dei danni)”.

Da quanto riferito si sostiene discendere “che, nel caso di specie, le finalità dell’accertamento sarebbero state percipienti e probatorie e non certo deducenti od esplorative (S.C. sent. n. 4520/1198; 15630/2000; 8395/2000; 16256/2004; 3990/2006)”, e, quindi, si sostiene che “il Tribunale (…) non ha mai dato alcuna risposta alle articolate doglianze di parte appellante ma si è limitato, anche in questo caso, a formulare mere enunciazioni di principio senza mai sussumerle nel caso concreto: di fatto, dunque, ha omesso ogni motivazione del rigetto, ma si è limitato a dichiarare di condividere l’operato del Giudice di Pace. La motivazione per relationem, in realtà, costituisce una pseudo motivazione, poichè omette totalmente di esaminare e valutare le censure mosse alla sentenza di 1 grado ma si limita ad enunciare, in modo del tutto avulso dal contesto processuale, una lunga serie di principi di diritto. In definitiva, quindi, la gravata sentenza è da ritenersi ulteriormente priva dei requisiti motivazionali minimi previsti dalla normativa e dovrà, pertanto, essere necessariamente cassata e rinviata al Tribunale, in diversa composizione, affinchè provveda sul punto”.

4. Anche riguardo a tale motivo la resistente svolge la stessa eccezione di inammissibilità formulata con riferimento al primo: essa è infondata per le stesse ragioni indicate sopra riguardo ad esso.

4.1. Il motivo è, tuttavia, infondato.

Una volta qualificato alla stregua dell’art. 360, n. 4, come denuncia di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e considerato che l’inesistenza della motivazione perchè apparente si denuncia stavolta per avere il Tribunale enunciato una motivazione per relationem rispetto a quella del giudice di pace, poichè una motivazione per relationem non può dirsi di per sè inesistente o apparente, dipendendo la sua effettività sotto l’uno e l’altro profilo da quella del giudice della sentenza impugnatala, la censura ai sensi di detta norma per ciò solo non risulta fondata.

Se l’inesistenza e apparenza della motivazione condivisa riguardava la motivazione del primo giudice per il suo tenere, d’altro canto, si sarebbe dovuto dedurre con motivo di appello la violazione da parte di quel giudice dell’art. 132 c.p.c., n. 4, mentre non lo si è detto e si è riferito che il motivo di appello criticava la motivazione resa da quel giudice.

Il vero significato del motivo è allora quello di criticare la motivazione per relationem in quanto non adeguata al tenore dell’appello.

Una volta scrutinato in questi termini, il motivo impinge in inammissibilità emergente l’applicazione del principio di diritto secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali” (Cass., Sez. Un. 7074 del 2017, alla cui motivazione si rimanda).

Invero, nella specie nella riferita illustrazione si è certamente individuato il tenore dell’appello e dunque, la critica alla sentenza del primo giudice, ma l’individuazione della motivazione del primo giudice non è stata fatta e nemmeno risulta fatta in modo idoneo nell’esposizione del fatto del ricorso a pagina 5, là dove quella motivazione è riprodotta con una interruzione risultante da “puntini sospensivi” fra una prima proposizione e la seconda, la quale non consente di comprendere da che cosa sia giustificata la seconda, che esordisce con un “Ciò posto” evocativo di precedenti considerazioni che restano ignote.

Ne segue che il motivo non ottempera all’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, ed è per questo inammissibile.

Peraltro, la sentenza impugnata stricto sensu dà anche una spiegazione del perchè la motivazione del primo giudice era corretta e sarebbe stato essenziale dunque conoscerla integralmente.

E’ vero che la sentenza risulta indicata come prodotta nel ricorso, ma il Collegio non può procedere alla sua lettura per rinvenire la parte della motivazione che non si è riprodotta, atteso che l’art. 366 c.p.c., n. 6, esige come adempimento dell’onere di specificazione sia la riproduzione diretta od almeno indiretta, con indicazione della parte corrispondente all’indiretta riproduzione, sia la localizzazione dell’atto fondante il motivo e nella specie l’onere è inadempiuto sotto il primo profilo.

5. Con il terzo motivo si deduce, “ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 1223,2043,2054,2056 c.c., per non avere il Tribunale liquidato all’istante le spese stragiudiziali dalla stessa corrisposte allo studio tecnico e regolarmente fatturate”.

Il motivo resta assorbito dalla cassazione della sentenza sul punto in accoglimento del primo motivo.

6. Con il quarto motivo si prospetta “ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 61,191 c.p.c.; artt. 1226,2043,2054 c.c.; D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, per non avere il Tribunale di Roma disposto la CTU medica sulla persona dell’attrice necessaria ai fini dell’accertamento clinico strumentale obbiettivo o visivo del danno”.

Il motivo viene illustrato in questi termini: “La corretta valutazione del danno biologico, così come previsto dal novellato art. 139 CdA, presuppone che lo stesso sia suscettibile di accertamento medico-legale: accertamento che dovrà svolgersi secondo i noti criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno tipici della medicina legale (clinico, strumentale ed obbiettivo/visivo) da applicarsi secondo la (rectius: le) cd. leges artis, in quanto necessari per addivenire ad una obbiettività dell’accertamento stesso, sia per quel che attiene alle lesioni che ai relativi postumi (ove ricorrenti). S.C. sent. 18773/2016). Orbene, nel caso di specie il Giudice di prime cure aveva rigettato la richiesta di disporre la CTU medica sulla persona dell’attrice, avendo ritenuto probante, a tal fine, la sola relazione redatta dal fiduciario della compagnia assicurativa (salvo smentirla nelle conclusioni): assunto, questo, corroborato da semplici considerazioni personali del tutto avulse da un concreto accertamento dello status della perizianda. Attesa, dunque, la natura di mera allegazione difensiva tecnica delle perizie provenienti dalle parti, in quanta formatesi al di fuori del giudizio, non disponendo la CTU medica sulla Sig.a N., sia il GdP di Pace che il Tribunale di Roma hanno totalmente disatteso il precetto giuridico, sopra enunciato, di procedere all’accertamento del danno fisico secondo i criteri propri della medicina legale (non solo strumentale ma anche, e soprattutto nel caso di specie trattandosi di micropermanenti, secondo il criterio obbiettivo/visivo e clinico).”.

7. Il quarto motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fonda sulla motivazione della sentenza del Giudice di Pace, sicchè ricorrono le ragioni indicate a proposito del secondo motivo. Avendo il Tribunale condiviso le ragioni di quel giudice la conoscenza di esse era indispensabile per lo scrutinio del motivo.

8. Conclusivamente è accolto il primo motivo e la sentenza cassata con rinvio in relazione alla decisione resa dal Tribunale sulla questione concernente le spese stragiudiziali.

Il giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, provvederà a rendere una motivazione intellegibile su quella questione in quanto devolutale con l’appello.

Il secondo motivo è dichiarato assorbito. Il ricorso è per il resto rigettato.

Il giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo e rigetta per il resto il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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