Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3376 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3376 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA

Lir

sul ricorso 26187-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITY E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VI.A DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro
MATTA CRISTINA;
– intimata avverso la sentenza n. 224/2015 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 07/05/2015;

Data pubblicazione: 12/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato:
1. che la Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale della stessa città, riconosceva a Cristina Matta il

Ricerca il riconoscimento degli incrementi retributivi derivanti dalla
successione di contratti a tempo determinato, in misura pari a quelli
previsti per il personale di ruolo;
2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, svolgendo un unico motivo, cui non ha opposto difesa la
parte intimata;
3. che il Ministero ha depositato atto di rinuncia al ricorso,
argomentando che la sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 22558
del 2016, risolvendo la questione controversa, esclude la sussistenza di
un interesse dell’Amministrazione scolastica ad una pronuncia in
ordine alla fondatezza del ricorso per cassazione;
4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato:
1. che la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita,
determina l’estinzione del processo;
2. che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere
cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte
per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n.
28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857;
Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma carattere recettizio, esigendo l’art.
390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti costituite o

Ric. 2015 n. 26187 sez. ML – ud. 20-12-2017
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diritto ad ottenere dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della

comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez.
Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);
3. che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla
regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391
cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara

4. che nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non
segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva della
parte intimata;
5. che non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.12.2017
urzio, Presidente

l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

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