Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33759 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 12/11/2021), n.33759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 372/2014 R.G. proposto da:

D.E., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Monti

Parioli n. 48, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Marini, dal

quale, unitamente all’Avv. Paolo Montanari, è rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 132/4/12 della Commissione tributaria

regionale delle Marche, depositata il 31 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 16

aprile 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con avviso di accertamento del dicembre 2008, l’Agenzia delle Entrate determinava un maggior reddito imponibile a fini IRPEF per l’anno d’imposta 2003 a carico di D.E., quale titolare di partecipazione nella società (a ristretta base azionaria) Fanoedil s.r.l., considerando il reddito accertato in capo alla società presuntivamente percepito dal socio a titolo di utili non distribuiti.

2. L’impugnativa del contribuente, accolta in prime cure, veniva, a seguito di appello interposto dall’Ufficio, integralmente disattesa dalla C.T.R. con la sentenza in epigrafe indicata.

3. Ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi a sei motivi;

resiste, con controricorso, l’Amministrazione finanziaria.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte nel termine fissato dall’art. 380-bis.1 codice di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo mezzo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente assume l’inammissibilità dell’appello spiegato dall’Agenzia delle Entrate “per difetto d’interesse e non rispondenza al modello legale d’impugnazione”, in quanto l’appellante si era “limitato a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, senza altresì specificare nella domanda rivolta al giudice di secondo grado la richiesta che venisse riconosciuta e confermata la legittimità della pretesa impositiva”.

Sulla scorta dei medesimi argomenti è proposto il secondo motivo, con cui si deduce, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’inammissibilità dell’appello per omessa indicazione dell’oggetto della domanda.

5. Le censure – intrinsecamente connesse e, quindi, da esaminare congiuntamente – sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

In spregio al requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., manca nel ricorso introduttivo la trascrizione o la riproduzione del contenuto dell’atto di appello (né di esso è compiuta l’allegazione o l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo di ufficio): parte ricorrente ha riportato unicamente le conclusioni rassegnate e le intestazioni dei motivi di appello, senza minimamente illustrare le ragioni, fattuali e giuridiche, addotte a suffragio dell’impugnazione.

Risulta, per l’effetto, precluso a questa Corte l’invocato sindacato sulla correttezza della delibazione di ammissibilità compiuta dal giudice di appello, tanto sotto il profilo della sufficiente deduzione delle questioni sollevate (le quali appaiono, anche sulla base della mera rubrica dei motivi di impugnazione, di certo attinenti al merito della pretesa impositiva) quanto in ordine al formulato petitum.

E ciò – si badi – a tacer del fatto che, nel processo tributario, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello (quale mezzo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa di merito), la riproposizione delle ragioni a suffragio del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado assolve l’onere di specifica impugnazione imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (cfr. Cass. 19/12/2018, n. 32838; Cass. 05/10/2018, n. 24641; Cass. 22/01/2016, n. 1200) e che la proposizione dell’appello non richiede l’adozione di formule sacramentali, essendo sufficiente la chiara volontà di ottenere la riforma della decisione (ex plurimis, Cass. 23/02/2021, n. 4860; Cass. 29/05/2020, n. 10267).

6. Con il terzo mezzo, per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la pretesa impositiva (segnatamente, la determinazione a carico della società Fanoedil s.r.l. di un maggior reddito d’impresa da attività di compravendita di immobili) benché fondata su dati ed elementi (in dettaglio, documenti bancari) riferiti a soggetti (gli acquirenti delle unità immobiliari) terzi rispetto al contribuente sottoposto a verifica.

7. La doglianza è inammissibile per difetto di decisività.

Essa, in maniera inaccettabilmente atomistica e parcellizzata, sofferma l’attenzione soltanto su uno (le indagini bancarie) dei plurimi elementi a valenza presuntiva (oltre a quello citato, l’acquisizione di valori di mercato presso agenzie immobiliari, le perizie estimative finalizzate all’erogazione di mutui bancari alla società costruttrice ed ai singoli acquirenti, le dichiarazioni da questi ultimi rilasciate) ritenuti dalla gravata sentenza – all’esito di una valutazione unitaria e complessiva informata ad un ragionamento probatorio sincronico giustificanti la legittimità della ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi conseguiti dalla società Fanoedil (partecipata dal ricorrente) con la vendita delle unità immobiliari edificate.

8. Con il quarto motivo, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente lamenta che la C.T.R. abbia ritenuto la congruità ai valori medi elaborati dall’OMI una presunzione semplice operante soltanto a favore dell’A.F., e non già anche un elemento valutabile in favore del contribuente al fine di provare l’effettività dei prezzi dichiarati di vendita degli immobili.

9. Anche questa censura è inammissibile per difetto di decisività.

Con osservazioni a carattere generale ed astratto sulla rilevanza degli indicatori OMI, l’impugnante ha del tutto mancato di spiegare l’effettiva incidenza della argomentazione nel caso concreto: ha omesso, cioè, di rappresentare quali siano i valori OMI, in thesi differenti ed inferiori da quelli induttivamente determinati dall’Ufficio, da assumere a parametro di riferimento nonché di chiarire perché essi debbano reputarsi muniti di maggiore idoneità asseverativa rispetto agli elementi indiziari fondanti la contestata decisione.

A tanto si aggiunga (ma solo per completezza argomentativa) che, per consolidato orientamento di questa Corte, i valori dei cespiti immobiliari risultanti dalle quotazioni OMI non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, sicché su tale unico elemento, siccome privo dei requisiti di precisione e gravità, il giudice non può fondare il proprio convincimento, dovendo necessariamente detti valori combinarsi con ulteriori dati di significato indiziario (da ultimo, Cass. 04/11/2020, n. 24550; Cass. 25/01/2019, n. 2155; Cass. 07/09/2018, n. 21813).

10. Con il quinto motivo, si denuncia omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e rilevanti ai fini della decisione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In specie, ad avviso del ricorrente, il giudice di prossimità avrebbe omesso di motivare la propria decisione rispetto alle circostanze di fatto puntualmente allegate a prova dell’effettività dei prezzi di acquisto dichiarati, limitandosi a richiamare (con la trascrizione in stralcio) la pronuncia (peraltro non passata in giudicato) emessa sull’avviso di accertamento in danno della società.

Il motivo è inammissibile.

Esso muove espressamente dal presupposto della inapplicabilità al processo tributario dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 3-bis (aggiunto dalla legge di conversione del 7 agosto 2012, n. 134), e quindi dalla censurabilità della sentenza de qua (pubblicata il 31 ottobre 2012, ovvero nella vigenza della norma emendata) per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Si tratta, tuttavia, di un presupposto non conforme a diritto: come chiarito dal giudice della nomofilachia, le disposizioni sul ricorso per cassazione circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come innanzi modificate, si applicano anche alle impugnazioni avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale, non assumendo connotazioni di specialità il giudizio di legittimità in materia tributaria (basti, sul punto, il riferimento a Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053).

11. Con il sesto mezzo, l’impugnante prospetta il rilievo critico si cui al precedente motivo (e sulla base dei medesimi argomenti, pedissequamente riprodotti) sotto forma di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rilevante ai sensi del riformato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La doglianza è infondata.

La ragione di impugnazione descritta nella disposizione teste’ citata (operante ratione temporis nel caso, avuto riguardo all’epoca della pronuncia) abilita il sindacato della Corte di legittimità soltanto in presenza di un’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (principi di diritto enucleati nei fondamentali arresti di Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, e Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881, seguiti uniformemente dalla giurisprudenza successiva).

Nella vicenda de qua, la motivazione della pronuncia gravata è ben lungi dall’essere apodittica o meramente apparente: con la testuale riproduzione degli (analitici e diffusi) passaggi argomentativi della sentenza resa all’esito del giudizio intentato dalla società, la C.T.R. illustra, in maniera chiara ed esaustiva, le ragioni fondanti l’accoglimento del gravame interposto dall’Ufficio nonché la (espressa o implicita) reiezione delle contrastanti prospettazioni articolate dalla parte contribuente.

12. Rigettato il ricorso, il regolamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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