Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33757 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16101-2018 proposto da:

ANDREANI TRIBUTI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Avvocati FRANCO CARILE, ALBERTO TASSO, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6978/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BARBANTINI per delega

dell’Avvocato CARILE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e

deposita in udienza ordinanza n. 14038 dep. il 23/05/2019.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con l’impugnata sentenza n. 6978/2017 depositata il 30.11.2017, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, respingeva l’appello proposto da dalla società Andreani tributi s.r.l., quale concessionaria del servizio di riscossione Tia del Comune di Tivoli.

La CTR escludeva dalla tassazione i locali adibiti dal detentore alla lavorazione del marmo, i quali, producono solo rifiuti speciali smaltiti in proprio dal produttore; mentre è riconosciuto a ciascun Comune il potere di individuare la percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta, individuando le attività produttive di rifiuti (le cui superfici produttive sarebbero altrimenti esenti) e non solo prevedendo limite quantitativo di assimilazione da applicare indistintamente a tutte le categorie di attività produttive.

Contro la sentenza della CTR, il gestore propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’intimato non si è costituito.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

2. Con un unico motivo l’ente ricorrente denuncia violazione o errata applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, del regolamento comunale Tia approvato con Delib. n. 38 del 2006, artt. 11 e 11 bis, nonchè del D.Lgs. n. 151 del 2006, art. 238, comma 11.

3. Il motivo è fondato.

Giova premettere che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 (Codice dell’Ambiente), che ha istituito la nuova “tariffa” sui rifiuti destinata a sostituire quella di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, ha previsto, al comma 1, che “La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11”, il quale recita che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. Tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), per cui sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori, per quanto qui d’interesse, sia la TARSU che la c.d. TIA 1 quella appunto prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, alla quale, per effetto della L. n. 296 del 2006, commi 183 e 184 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU.

Questa Corte osserva che la questione controversa attiene ai presupposti impositivi della quota fissa della tariffa di igiene ambientale, cd. TIA, disciplinata dal c.d. “decreto Ronchi”, art. 49 (il D.Lgs. n. 22 del 1997, successivamente modificato dalla L. 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 28, e dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 33). 1963/2018, Cass. Civ. sez. Vn. 9214/2018) (cass. 7835/2019, 5296/2019)

Per effetto dell’attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, tale norma ha stabilito l’obbligo dei Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e, in particolare, ha previsto l’istituzione, da parte dei Comuni medesimi, di una “tariffa” per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale, “composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.

Con successivo regolamento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato elaborato il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.

Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, stabilisce che “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale” salvo il “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”; la norma presuppone l’assoggettamento a TIA dei soli rifiuti urbani e (salvo il diritto ad una riduzione) dei rifiuti assimilati “smaltiti in proprio”.

A differenza della normativa sulla TARSU, l’art. 49 del “decreto Ronchi” stabilisce, pertanto, che la TIA deve sempre coprire l’intero costo del servizio di gestione dei rifiuti e che detta tariffa è dovuta anche per la gestione dei rifiuti “esterni”. Ai sensi della citata disposizione, dunque, l’autonomo avviamento a recupero dei rifiuti, da parte del produttore di essi, non comporta l’esclusione dal pagamento dell’imposta, ma determina una riduzione proporzionale della sola parte variabile di tale tariffa, con una disposizione analoga al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, in tema di TARSU.

Secondo i criteri di commisurazione del prelievo, di cui al citato art. 49, comma 4, la TIA è suddivisa in una parte fissa (concernente le componenti essenziali del costo del servizio – compreso quello dello spazzamento delle strade -, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) ed in una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione).

I criteri di determinazione di tali due parti della TIA sono contenuti nel D.P.R. n. 158 del 1999, che prevede indici costruiti, tra l’altro, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell’ambito delle utenze non domestiche.

Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 2009, la TIA, a differenza della TARSU, ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo “interni”, cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche “esterni”, quali i “rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”, e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente.

Tale differenza si ripercuote anche sull’entità del prelievo: mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l’intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo, determinata in funzione della situazione finanziaria del Comune, per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l’integrale copertura del costo dei servizi.

Come già osservato da questa Corte, la quota fissa della TIA è dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse dell’intera collettività, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità di rifiuti concretamente prodotti dal singolo, ed al servizio effettivamente erogato in suo favore, potrà incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa. A differenza di quanto previsto per la quota fissa, la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell’assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente. Il presupposto impositivo della parte variabile della TIA va individuato nella produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati; per questi ultimi, laddove sia stato istituito ed effettivamente svolto il servizio per tale smaltimento, può trovare applicazione la facoltà dei Comuni di prevedere una riduzione, sempre della sola parte variabile della tariffa, ai sensi del art. 49 citato, comma 14, nel caso in cui il contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati prodotti (Cass. civ. Sez. V, Ord., 23 maggio 2019, n. 14038).

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui ha disposto l’esclusione delle aree destinate a produzione del marmo e dunque di rifiuti speciali dall’obbligo di pagamento della quota fissa, trattandosi di superfici potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti urbani, senza che a tal fine rilevi nè la mancata produzione in concreto di rifiuti urbani o assimilati nè la mancata fruizione del servizio pur istituito.

In considerazione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, sussistono i presupposti per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione:

– Accoglie il ricorso;

– compensa le spese dell’interò giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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