Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33754 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25652-2013 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS

15 INT. 19, presso lo studio dell’avvocato PAOLA BOLOGNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE MILAN, giusta procura a

margine;

– ricorrente –

contro

ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 36/2013 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 25/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del primo, secondo,

terzo e quarto motivo di ricorso, accoglimento del quinto e sesto

motivo, inammissibilità del settimo motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AMBROSI per delega dell’Avvocato

MILAN che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con condanna alle

spese.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. B.M.’ impugnava l’atto ex R.D. n. 639 del 2010 con il quale la società concessionaria Etra s.p.a. ingiungeva il pagamento della Tarsu per gli anni dal 2005 al 2010, richiamando il contenuto delle fatture elencate recanti l’importo di Euro 3.204,69, comprensivo di sanzioni ed interessi, eccependo l’omessa notifica delle prodromiche fatture, il difetto assoluto di motivazione dell’atto opposto, la carenza di vidimazione del tribunale, la carenza di titolarità alla riscossione della società Etra, la violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, e la violazione della direttiva comunitaria n. 2006/11/Ce.

La C.T.P. di Vicenza accoglieva il ricorso. Avverso la sentenza di primo grado, la società concessionaria proponeva appello, che veniva accolto dalla C.T.R. del Veneto, la quale riteneva “adeguatamente motivato l’atto di ingiunzione, affermando che, sebbene non formalmente notificate, l’ente appellante aveva dimostrato di aver notiziato la contribuente sia dei solleciti che delle intimazioni conseguenti”.

Avverso la sentenza n. 36/2013 depositata il 25.03.2013, il contribuente ricorre per cassazione affidandosi a sette motivi, illustrati con le memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La concessionaria non ha svolto difese.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del quarto e del sesto motivo di ricorso, respinti gli altri.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo di ricorso, che deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 329c.p.c., comma 2 ex art. 360 c.p.c., n. 3); violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in combinato disposto con l’art. 111 Cost., comma 6 ex art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, il contribuente lamenta che la concessionaria non aveva impugnato la parte della pronuncia relativa alla carenza di motivazione dell’ingiunzione, ma aveva solo censurato la decisione relativa all’omessa notifica delle fatture, con la conseguente acquiescenza alla parte relativa alla carenza motivazionale.

Nonostante ciò, i giudici regionali, pur in presenza di un giudicato interno formatosi per l’omessa impugnazione, hanno pronunciato comunque sull’adeguatezza motivazionale dell’atto opposto.

3. Con la seconda censura, che lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 4); oltre che omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, la contribuente deduce che la motivazione dei giudici regionali relativa all’adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo difetta della rappresentazione dell’iter logico-intellettivo fondante la decisione, integrando in tal modo gli estremi della motivazione apparente.

4. Con la terza censura, che lamenta violazione dello statuto del contribuente, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in combinato disposto con l’art. 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, la contribuente lamenta che la motivazione dell’atto originariamente carente era stata integrata nel corso del giudizio di merito dalla concessionaria, consentendo alla CTR del Veneto di riformare la prima decisione solo sulla scorta delle allegazioni prospettate dalla società Etra

5. Con il quarto mezzo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2712 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 4); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il decidente motivato “che la società appellante aveva dimostrato di aver provveduto a notiziare formalmente la ricorrente sia delle fatture notificate, sia dei solleciti e delle intimazioni di pagamento” sulla base di una documentazione (elenco con date e numeri e riproduzioni di schermate di un programma di gestione in uso alla società appellante), contestata dalla contribuente, la quale aveva evidenziato nel giudizio di merito che non si trattava di fotocopie di fatture recanti l’attestazione di avvenuta ricezione, le quali al contrario non le erano state giammai notificate.

6. Con il quinto motivo, che prospetta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4, dell’art. 118 disp att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), in combinato disposto con l’art. 111 Cost., comma 6, ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, la contribuente deduce che la motivazione dei giudici regionali relativa alla comunicazione di solleciti e intimazioni alla contribuente difetta della rappresentazione dell’iter logico-intellettivo fondante la decisione, integrando in tal modo gli estremi della motivazione apparente, oltre che contraddittoria nella parte in cui si afferma la ricezione delle fatture, benchè non notificate.

7. Con il sesto motivo, si lamenta la violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 ex art. 360 c.p.c., n. 3); nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), in combinato disposto con l’art. 111 Cost., comma 6, ex art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione dell’art. 139 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3), perchè erroneamente la CTR ha ritenuto la legittimità dell’ingiunzione, pur avendo accertato il difetto di notifica delle fatture richiamate.

8. Con il settimo mezzo, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la sentenza omesso di decidere in ordine ad un motivo di impugnazione, relativo alla carente vidimazione e legittimazione in capo all’ente di riscossione.

9. Preliminarmente, si osserva che le S.U. n. 8053 del 7/04/2014 hanno affermato che le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito.

10. Ancora, occorre evidenziare che tutti i mezzi sono articolati in più profili di doglianza, consentendo solo parzialmente di ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione; le doglianze, anche se cumulate, devono essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. La censura così prospettata deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (S.U, 9100/2015; Cass. n. 24493/2018; Cass. n. 26790/2018).

11. Nella specie, effettuata una ricerca all’interno del testo dei tre capitoli del primo motivo formulato, questa Corte ha riscontrato la presenza di dati sufficientemente univoci per risalire solo a una delle categorie previste dall’art. 360 c.p.c., precisamente all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione dell’art. 329 c.p.c.

12. La censura è infondata.

Difatti, dalla lettura del ricorso in appello proposto dalla concessionaria, si evince che le censure concernono non solo la dichiarata omessa notificazione delle fatture, ma altresì – come inferibile da quanto scritto a pag. 11 e 12 del gravame – la parte della motivazione in punto di carenza motivazione dell’ingiunzione.

13. La seconda, la quinta e la sesta censura – dalle quali è inferibile la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4) – vanno scrutinate congiuntamente, involgendo questioni connesse; esse meritano accoglimento, assorbiti il terzo e quarto motivo.

La questione oggetto della controversia tra le parti concerneva la carenza motivazionale dell’ingiunzione in quanto contenente un elenco relativo alla data di emissione all’importo di fatture relative al servizio rifiuti, non allegate all’atto impositivo nè preventivamente notificate e, soprattutto, privo di riferimento al possesso o alle detenzione di aree, all’estensione delle stesse, alla loro ubicazione e alla loro idoneità a produrre rifiuti.

Sulla motivazione dell’atto opposto, la CTR ha omesso ogni indagine, limitandosi a statuire che “trattandosi di atti di natura tributaria, le ingiunzioni impugnate si presentano comunque adeguatamente motivati per consentire alla parte contribuente una efficace difesa delle proprie ragioni”.

Nella riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una “mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, una “motivazione apparente”, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, a nulla rilevando il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014; n. 26538 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018;). Vale osservare che le censure rubricate hanno posto in luce l’assoluta mancanza di motivazione della sentenza.

14. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, a fronte di una precisa affermazione di segno contrario da parte della contribuente, il decidente ha affermato apoditticamente la legittimità dell’atto, in quanto “adeguatamente motivato”.

L’art. 118 disp. att. c.p.c. prescrive la concisione della redazione della sentenza. Va, tuttavia, rispettato il principio già affermato da questa Corte (vedi, in particolare, tra le tante, Cass. 27 maggio 2011, n. 11710), secondo il quale non adempie il dovere di motivazione il giudice che non formuli alcuna specifica valutazione dei fatti rilevanti di causa, e, dunque, non ricostruisca la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta.

I giudici di secondo grado hanno omesso di esaminare i motivi di ricorso della contribuente avverso l’atto impositivo, motivi riproposti, come si evince dalla decisione impugnata, in sede di appello; neppure hanno dimostrato di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto; nel caso in esame mancano l’indicazione dei fatti rilevanti, l’esplicazione della pretesa impositiva e delle contestazioni della controparte e l’illustrazione e la valutazione degli elementi di prova prodotti dalle parti.

L’iter della motivazione è difatti affidato ad una sola affermazione astratta, disancorate dalla fattispecie concreta.

15. Analogamente per quanto attiene alla seconda ratio decidendi, attinta dall’odierno ricorso, i giudici regionali si sono limitati ad affermare che la società appellante “aveva adeguatamente dimostrato di aver provveduto a notiziare formalmente la ricorrente sia delle fatture, anche se non formalmente notificate, sia dei solleciti ed intimazioni conseguenti”, In questo caso, non solo difetta la spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, giustificanti la decisione di rigetto di tale gravame, ma si ravvisa altresì la contraddittorietà della motivazione laddove si afferma che “la contribuente è stata notiziata delle fatture, sebbene non formalmente notificate…”; con conseguente integrazione del denunciato vizio motivazionale (tra le altre: Cass. n. 6762 del 2006; Cass. n. 871/2009; nn. 28158 e 19956 del 2017).

16. L’accolgimento del secondo, quinto e sesto motivo, rende inammissibile l’ultimo, perchè riproponibile, in caso di annullamento della sentenza, nel giudizio di rinvio (Cass. n. 9175/1998, Cass. n. 22095/2017; Cass. n. 17806/2018; n. 17504/2019, in motiv.).

Il ricorso va pertanto accolto con riferimento alla seconda, quinta e sesta censura, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– Accoglie il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il sesto, respinto il primo e dichiarato inammissibile l’ultimo mezzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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