Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33753 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3907-2013 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA POSTUMIA 1,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA GIANCASPRO, che lo rappresenta

e difende, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso

Esattoriale Dir. Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

ATTILIO REGOLO 12D, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO ZACCHIA,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– controricorrente –

e contro

ROMA CAPITALE;

– intimata

avverso la sentenza n. 434/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del primo, secondo,

quarto, sesto e settimo motivo, inammissibilità del terzo, quinto

ed ottavo motivo.

Fatto

1. G.F. impugnava l’intimazione notificatogli il 13.01.2009, con la quale la società Equitalia, chiedeva il pagamento della Tarsu per gli anni dal 1999 al 2003, eccependo l’omessa notifica della prodromica cartella, nonchè la violazione dello statuto del Contribuente, art. 7 – stante l’omessa allegazione nell’intimazione opposta – e l’omessa indicazione nell’atto impugnato di elementi fondamentali per la difesa del contribuente, per la carenza di indicazioni relative all’autorità giudiziaria da adire; il contribuente eccepiva altresì l’irregolarità delle operazioni notificatorie della cartella per la mancanza del successivo avviso.

La C.T.P. di Roma, nella contumacia della concessionaria, accoglieva il ricorso. Avverso la sentenza di primo grado, la società Equitalia proponeva appello, producendo la documentazione afferente la regolare notifica della prodromica cartella non impugnata.

La C.T.R. del Lazio, in riforma della prima pronuncia, accoglieva il gravame escludendo l’irregolare notificazione della cartella esattoriale sottesa all’intimazione di pagamento e rilevando la sottoscrizione del portiere, concludendo che, quindi, l’intimazione di pagamento poteva essere opposta solo per vizi propri.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il contribuente ricorre per cassazione affidandosi ad otto motivi.

La concessionaria si è difesa con il controricorso.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Preliminarmente va esaminata la nota con la quale il contribuente sostiene che è intervenuto lo stralcio automatico con riferimento a tre ruolo di importo non superiore a 1000,00 Euro.

Invero, dagli atti allegati risulta che si tratta di una sola cartella sottesa all’intimazione impugnata, relativa a tributi di importo superiore a 2000,00 Euro, relativi anche all’anno 1999, annualità non compresa nello stralcio di cui al D.L. n. 119 del 2018.

3. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, nonchè violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, il contribuente lamenta l’omesso esame della censura concernente l’inammissibilità del gravame avverso la sentenza di primo grado in quanto munita dell’attestazione del passaggio in cosa giudicata.

4. Con la terza censura, la quale deduce violazione dell’art. 100 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente lamenta la carenza di interesse della concessionaria, per avere il Comune di Roma reso acquiescenza alla sentenza di primo grado; richiamando la pronuncia delle S.U. n. 16412/2007 secondo la quale l’ente impositore è l’unico soggetto legittimato alla controversia in merito alla debenza della pretesa tributaria affidata alla riscossione del concessionario.

5. Con il quarto mezzo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, e dell’art. 115 c.p.ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo il concessionario, rimasto contumace in primo grado, proposto nuove eccezione e domande in sede di appello, in violazione delle citate disposizioni. Assume inoltre il contribuente che l’omessa produzione da parte dell’amministrazione comunale nel primo grado della documentazione atta a dimostrare l’intervenuta notificazione della cartella, impediva la successiva produzione della documentazione in appello; così come nuova doveva considerarsi l’eccezione relativa alla regolare notificazione della cartella.

6. Con il quinto motivo, si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 ex art. 360 c.p.c., n. 3), nella parte in cui la sentenza ha affermato l’inammissibilità del ricorso avverso l’intimazione di pagamento per vizi della cartella regolarmente notificata e non impugnata, potendo l’atto in esame essere impugnato solo per vizi propri.

Deduce, al riguardo, il ricorrente che l’atto successivo è autonomamente impugnabile.

7. Con il sesto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 139 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3), perchè erroneamente la CTR avrebbe affermato la legittimità della notificazione della cartella, sebbene il Concessionario non avesse prodotto la raccomandata con cui avrebbe dovuto il destinatario della notifica della cartella nelle mani del portiere.

8. Con il settimo mezzo, si lamenta la violazione dello statuto del Contribuente, art. 7 e dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento, nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5), per avere la sentenza omesso di decidere in ordine ad un motivo di impugnazione, relativo all’omessa indicazione nell’intimazione di pagamento dell’autorità giudiziaria da adire.

9. Con l’ottava censura che deduce la nullità della sentenza per extra petizione ex art. 360 c.p.c., n. 4, si lamenta l’illegittimità della statuizione della CTR in merito alla irrilevanza dell’eventuale tardività della notificazione della cartella.

10. Le prime due censure sono inammissibili.

In particolare, la prima, articolata in più profili di doglianza, consente solo parzialmente di ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. La censura così prospettata deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (S.U. 9100/2015; Cass. n. 24493/2018; Cass. n. 26790/2018).

Nella specie, effettuata una ricerca all’interno del testo dei tre capitoli delle prime due censure formulate, questa Corte ha riscontrato la presenza di dati sufficientemente univoci per risalire solo a una delle categorie previste dall’art. 360 c.p.c., precisamente all’art. 360 c.p.c., n. 4.

10. Sennonchè sia la prima che la seconda censura (riferita quest’ultima all’art. 360 c.p.c., n. 3) risultano inammissibili per difetto di autosufficienza.

Non osta, del resto a tale esito la constatazione che il primo motivo si sostanzia – “in parte qua” – nella deduzione di un “error in procedendo” (rispetto ai quali questa Corte è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio; da ultimo, Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 5971/2018; ma nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077). Trova, infatti, applicazione il principio – al quale va data, qui, continuità – secondo cui la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi compiutamente gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, non essendo legittimata la Corte a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (C,ass. n. 22880/2017).

11. Non può infine sottacersi, da un canto, con particolare riferimento al 1^ motivo (con il quale il ricorrenti si duole che la CTR non abbia pronunziato in ordine alla dedotta inammissibilità del gravame), che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche come nella specie in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (v. Cass. n. 20924/2019; Cass. n. 1876/2018; Cass., n. 22083/2013). Non ricorre, difatti, il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. Nel caso di specie l’accoglimento da parte della C.T.R. del gravame proposto dalla concessionaria, all’esito dell’esame nel merito dei motivi che ne erano posti a fondamento, comporta evidentemente l’implicito rigetto della eccezione di inammissibilità dello stesso (Cass. n. 29191 del 06/12/2017: Nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame).

13. La terza censura è destituita di fondamento.

In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività o la nullità della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, ‘,e è tatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario(Cass. n. 10019/2018; n. 10477 del 2014).

Orbene, essendo stati evocati in giudizio dalla contribuente in primo grado sia l’ente impositore che l’agente della riscossione ed essendo stato accolto il ricorso dalla decisione di primo grado nei confronti di entrambi, legittimata ad impugnare era anche la società Equitalia Sud S.p.A.

Questa Corte ha chiarito, al riguardo, che comunque al soggetto esattore deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale determinatosi con la sua vocatio in ius, la concorrente legittimazione passiva e attiva, donde l’accoglimento della domanda così come proposta in primo grado anche nei propri confronti era tale da far sorgere l’interesse all’impugnazione della stessa in capo ad Equitalia Sud S.p.A.. (Cass. 8186/2017; n. 12385/2013).

14. La quarta censura è priva di pregio.

Costituisce, infatti, un orientamento ormai pacifico e consolidato di questa Corte quello secondo cui “nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto” (Cass., n. 29568/2018; n. 8313/2018; Cass. n. 27774/2017); detto principio riposa sulla chiara lettera del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel comma 1, sottopone invece a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cass. n. 22776/2015; vedi anche la sentenza n. 0199 del 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2); deve, quindi, ritenersi che la C.T.R. ha correttamente valutato la produzione documentale dell’appellante, ai fini della decisione sulla fondatezza del ricorso originario, poichè non può escludersi che tale produzione in appello è consentita anche alla parte rimasta contumace in primo grado, in quanto il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne solo le eccezioni in senso stretto (Cass. n. 12008/2011, n. 13144/2010, n. 14020/2007).

Le parti possono produrre, dunque, in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purchè ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32.

Tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto. (Cass. n. 8318/2018;17164/2018; Cass. n. N. 5429 del 2018; n. 27774 del 2017; Cass. n. 11223/2016; Cass. n. 22776/2015); là dove, il divieto di proporre nuove eccezioni D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 57, cit. concerne unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass. 12008/11); – in particolare, deve ritenersi eccezione in senso “stretto” o “proprio” unicamente “lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale”, non anche la mera difesa, argomentazione ovvero prospettazione, con la quale l’amministrazione finanziaria si limiti a contestare la fondatezza di un’eccezione avversaria (Cass. ord. 14486/13). Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva invalidato la cartella di pagamento proprio perchè nè l’amministrazione comunale nè Equitalia (rimasta contumace) avevano dimostrato, mediante la produzione in giudizio della prova di tempestiva notificazione della cartella, l’infondatezza dell’eccezione di decadenza opposta dal contribuente.

La produzione per la prima volta in appello della cartella notificata – ad opera di una parte che, come la concessionaria, doveva ritenersi a ciò legittimata, – non introduceva, dunque, nuovi temi di indagine; nè inammissibilmente integrava nuove domande ovvero nuove eccezioni, nel senso indicato dalla su riportata giurisprudenza. La fattispecie si poneva pertanto nell’ambito non dell’art. 57, bensì del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58; a nulla rilevando – in senso ostativo alla produzione – nè che si trattasse di documentazione ad effetto probante (chè proprio in ciò consisteva l’interesse di parte alla produzione, nell’ambito di un giudizio per sua natura conformato alla ricostruzione a mezzo di prova documentale degli elementi costitutivi della pretesa impositiva); nè che si trattasse di documentazione preesistente al giudizio (Cass. n. 29568 /2018; Cass. n. 2015 n. 3361/2015; Cass. n. 26741/2013).

15. Il quinto motivo è privo di pregio.

I giudici regionali hanno correttamente argomentato che, una volta accertata la regolarità della notificazione della cartella, l’atto di intimazione poteva essere opposto solo per vizi propri.

L’atto impositivo, quando faccia seguito ad una cartella divenuta definitiva, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto prodromico da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della intimazione, una volta che sia divenuta definitiva perchè non impugnata, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (Cass. n. 11610/2017; n. 4818/2015).

16. Il sesto motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza.

La parte che denunci, con il ricorso per cassazione, l’erronea valutazione delle prove (come nella specie) ha l’onere, oltre che di riprodurre nel ricorso stesso il tenore esatto dei documenti anche di indicare dove essi siano stati prodotti, essendo ai giudice di legittimita istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalle parti (Cass.2007 n. 11460).

L’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine neppure sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte, in detta ipotesi mancante, ciò anche quando, come sopra chiarito, la censura venga articolata sotto il profilo del dell’art. 360 c.p.c., n. 4(Cass. 23542/2017; Cass. 2015 n. 23575; in tal senso cfr. la stessa Cass. n. 22726/11; cfr. pure, tra le molte, Cass. sez. V 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. civ. sez. V 22 ottobre 2010, n. 21686; Cass. civ. sez. V 12 gennaio 2010, n. 303),

17. Parimenti inammissibile si profila la settima censura.

In primo luogo, si Osserva che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai finì della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (S.U.2731/2017; Cass. n. 20806/2017; Cass. n. 19567 /2017; Cass. n. 6145/2019).

Orbene, nella fattispecie, dalla trascrizione del motivo di ricorso originario, risulta che il contribuente lamentava l’omessa indicazione nell’atto impugnato dell’autorità giudiziaria competente cui rivolgersi, che, tuttavia, aveva ben individuato sin dal ricorso originario.

18. La censura tuttavia difetta del requisito della specificità.

Nell’ipotesi in cui sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (Cass. n. 5478/2018; 17399 del 2017; Cass. n. 12288 del 2016).

19. In ogni caso, essa risulta altresì infondata, in quanto, come chiarito da questa Corte, l’omessa o erronea indicazione nell’atto impositivo del termine per proporre l’opposizione e dell’autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, esclude la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni non consentano l’adeguata identificazione dell’autorità cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi (Cass. 31 maggio 2006 n, 12895; Cass. 27.10.2017 n. 25667).

Nella fattispecie, la dedotta e non provata mancanza della indicazione dell’autorità giudiziaria non ha impedito al contribuente di fare valere le proprie ragioni tempestivamente innanzi al giudice competente.

20. L’ultimo mezzo impinge un’argomentazione della sentenza impugnata che sarebbe estranea al thema decidendum (sebbene l’omessa trascrizione del ricorso originario non consenta di valutare il dedotto omesso rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato).

Tuttavia, ammesso e non concesso che il ricorrente non abbia introdotto detta doglianza, l’affermazione relativa alla assenza di un termine per la notifica delle cartelle, contenuta nella sentenza di appello, non ha spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, in quanto la reiezione del ricorso originario si fonda sulla intervenuta rituale notifica della cartella prodromica, divenuta definitiva (Cass. n. 8755 del 10/04/2018).

21. Il ricorso va pertanto respinto

Per il principio della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico del ricorrente.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013, se dovute(Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla concessionaria che liquida in Euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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