Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33750 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 18/12/2019), n.33750
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 312-2018 proposto da:
O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PISTELLI;
– ricorrente –
contro
QUESTURA di ANCONA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G. 2122/2017 del GIUDICE DI PACE di ANCONA,
depositata il 30/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ACIERNO.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato proposto dal cittadino straniero O.A. avverso il provvedimento di convalida del decreto di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera emesso dal giudice di pace il 30/10/2017, con atto sottoscritto dall’avv. Massimo Pistelli, senza tuttavia che nel corpo dell’atto od altrove sia reperibile procura speciale e senza che si sia provveduto alla notificazione dello stesso all’autorità competente.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, trattandosi di materia esente da contributo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019