Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3375 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3375 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 22493-2015 proposto da:
DETTORI PIERA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO

SOLINAS;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/02/2018

avverso la sentenza n. 120/2015 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 17/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato che:

contratti a tempo indeterminato intercorsi quale insegnante supplente
tra Piera Dettori e il Ministero dell’istruzione , università e ricerca e
condannava il MIUR al risarcimento del danno, liquidato ex art. 32
della legge n. 183 del 2010 in n. 3 mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto. Riteneva inoltre che la docente avesse diritto al
riconoscimento dell’anzianità di servizio e condannava il MIUR al
pagamento degli scatti di anzianità, nei limiti della prescrizione
quinquennale;
2. la Corte territoriale, in riforma della sentenza, rigettava la
domanda: argomentava che il riconoscimento dell’ anzianità di
servizio non può formare oggetto di autonoma domanda prima
dell’immissione in ruolo, ma funge da presupposto per il
riconoscimento di eventuali scatti retributivi durante il servizio non di
ruolo. Aggiungeva che l’art. 53 della legge n. 312 del 1998, che ha
previsto per il personale della scuola di ruolo assunto a tempo
indeterminato il diritto a scatti retributivi periodici per ogni biennio di
anzianità, calcolato in ragione del 2,5% della base dello stipendio
iniziale, è applicabile solo ai docenti di religione, non comparabili con il
restante personale scolastico, come riconosciuto dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 146 del 2013;
2. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Piera
Dettori, affidato a cinque motivi;
3. il Ministero ha resistito con controricorso;
Tic. 2015 n. 22493 sez. ML – ud. 20-12-2017
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1. il Tribunale di Lanusei riteneva abusiva la reiterazione dei

4. il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Considerato che:
1. con il primo motivo, la ricorrente attinge la sentenza della
Corte di merito laddove ha ritenuto che sussista l’abuso nella
reiterazione dei contratti a termine soltanto se il rinnovo delle

dell’art. 399 del d.l. n. 297 del 1994, delle clausole 3, 4 punto 1 e 5
commi 1 lettere a) b) c) e comma 2 lettere a) b), 3 dell’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato che figura nell’allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, dell’art. 4 comma 1 della legge n. 124 del
1999;
2.

come secondo motivo, deduce violazione e/o falsa

applicazione delle clausole n. 1) lettera a), 2, 3.2 e 4 dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato che figura nell’allegato alla
direttiva 1999/70/CE del Consiglio, degli arti 3 e 36 della
Costituzione, dell’art. 485 del d.l. n. 297 del 1994 e con il terzo
motivo, censura la sentenza per dell’art. 11 comma 1 delle disposizioni
sulla legge in generale, dell’art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010, dell’art.
4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura
nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE: lamenta che la Corte non abbia
accolto la domanda avente ad oggetto il riconoscimento integrale del
servizio pre-ruolo prestato, in termini giuridici ed economici,
argomentando che il riconoscimento dell’anzianità di servizio non
possa formare oggetto di autonoma domanda prima dell’immissione in
ruolo, senza applicare il principio di non discriminazione di cui alla
clausola 4 dell’accordo quadro richiamato;
3. con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c, in
cui sarebbe incorsa la Corte di merito per non essersi pronunciata con
riferimento alla domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo in
Ric. 2015 n. 22493 sez. ML – ud. 20-12-2017
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supplenze annuali superi il limite del 36 mesi. Denuncia violazione

termini giuridici, ritenendo che essa costituisse solo il presupposto per
ottenere gli scatti retributivi;
4. come quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione
degli artt. 3 e 36 della Costituzione e lamenta che la Corte territoriale
abbia proceduto all’equiparazione tra gli insegnanti precari e quelli di

l’applicazione esclusivamente ai secondi degli scatti di anzianità previsti
dall’art. 53 della legge n. 312 del 1980, ma non si sia pronunciata sulla
questione della disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di
ruolo.
Ritenuto che:
1. il primo motivo non è fondato, essendo la sentenza impugnata
conforme al principio di diritto reiteratamente ribadito da questa Corte
(v. le sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016, dal n. 22552 al n.
22557 e numerose altre conformi, tra cui da ultimo Cass. ord., n.
07/04/2017 n. 9042), secondo il quale, con riguardo alle ipotesi di
reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico per le
supplenze su “organico di fatto” e per quelle temporanee, che “non è,
in sé, configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato
alla direttiva 1999/70/CE, – fermo restando il diritto del lavoratore di
allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di
supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le
sintomatiche condizioni concrete della medesima -; né il carattere
abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza
della dichiarazione di illegittimità dell’art. 4, commi 1 e 11, della 1. n.
124 del 1999 (Corte cost.,sentenza n. 187 del 2016), perché l’abuso
sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato
l’organico di diritto e si siano protratte per oltre 36 mesi”;

Ric. 2015 n. 22493 sez. ML – ud. 20-12-2017
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religione, escludendo l’assimilabilità delle relative situazioni e

2. non risulta, nel caso, la reiterazione dei contratti per le supplenze
su “organico di diritto” per un periodo superiore a trentasei mesi,
considerato che la Corte territoriale riferisce di tre sole supplenze
annuali negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 (pg. 5
della motivazione) né vi è precisa deduzione circa di un uso improprio

al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete
esigenze del servizio nel ricorso alle varie tipologie di supplenze
temporanee.
3. Gli altri quattro motivi, che vanno esaminati congiuntamente in
quanto connessi, sono fondati nel senso che si va ad esporre.
Occorre in primo luogo distinguere (v. Cass. n. 23535 del
18/11/2016) la ricostruzione di carriera che si pretende costituire
effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in
rapporto a tempo indeterminato, la quale – per tutte le ragioni sopra
ampiamente svolte – resta assorbita nel rigetto di tale ordine di
domande, e la diversa pretesa avente ad oggetto la ricostruzione di
carriera spettante al dipendente reiteratamente assunto a tempo
determinato che assuma a proprio fondamento la violazione del
principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo
quadro.
Ne consegue che una domanda incentrata sull’abuso nell’utilizzo
dei contratti a termine non include la domanda relativa alla violazione
del principio di non discriminazione, fondata su una diversa e
autonoma causa petendi. La pretesa di considerare i contratti a teimine in
connessione tra loro e di sommare l’anzianità così maturata nei
contratti precedenti, per ottenere, in quelli successivi, il riconoscimento
di aumenti retributivi collegati all’anzianità, da un lato non postula
l’impugnativa dell’illegittimità dei contratti a termine stipulati, ma
Ric. 2015 n. 22493 sez. ML – ud. 20-12-2017
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o distorto del potere di macro-organizzazione delegato dal legislatore

dall’altro non può neppure ritenersi in questa ricompresa
implicitamente (v., ancora, Cass. 23535 cit.).
4. Nel caso, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento
dell’anzianità pregressa in virtù del principio di non discriminazione tra
lavoratori a tempo determinato e indeterminato era stata formulata sin

trascritto a pg.3 del ricorso per cassazione e la memoria di costituzione
in appello a pg. 13).
5. La sentenza impugnata, nell’escludere il diritto al riconoscimento
alla progressione economica collegata all’anzianità di servizio maturata
nello svolgimento dei rapporti di lavoro e termine, si pone quindi in
contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte con le
sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che «nel
settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere l’ anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato ».
6. A dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
Ric. 2015 n. 22493 sez. ML – ud. 20-12-2017
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dal primo grado di giudizio (vedine il ricorso introduttivo come

It

comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine

apposto al contratto.
7. Non si tratta, quindi, di valutare gli effetti dell’immissione in
ruolo, che nel caso non viene riferita nella sentenza gravata e che
secondo l’argomentazione della Corte, non adeguatamente contestata,

servizio in terrnini giuridici; neppure è possibile estendere ai docenti
precari la previsione dell’art. 53 della 1. n. 312 del 1980 – avendo questa
Corte con la sentenza n. 22558 del 07/11/2016 chiarito che “in tema
di retribuzione del personale scolastico, l’art. 53 della 1. n. 312 del 1980,
che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo,
non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del
comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 del
d.lgs. n. 165 del 2001, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi
successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli
insegnanti di religione”; si tratta invece di applicare ai docenti a tempo
determinato la progressione stipendiale spettante a quelli a tempo
indeterminato, in ossequio al principio di non discriminazione che era
stato valorizzato dai ricorrenti sin dal ricorso introduttivo.
8. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore
notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non hanno
formulato memorie, il ricorso, manifestamente fondato in relazione
agli ultimi quattro motivi e infondato nel primo, va in tali limiti
accolto con ordinanza in camera di consiglio, e rigettato nel resto, ai
sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
9. Segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari , in diversa
composizione, che dovrà valutare la domanda relativa al
riconoscimento dell’anzianità maturata ai fini della progressione
Ric. 2015 n. 22493 sez. ML – ud. 20-12-2017
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costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’anzianità di

stipendiale, che era stata formulata sin dal primo grado di giudizio ed
era stata anche esaminata nella sentenza del Tribunale, in applicazione
dei summenzionati principi, e provvederà anche in ordine alle spese
del presente giudizio

P.Q.M.

sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la
regolamentazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di
Cagliari in diversa composizione.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 20.12.2017 e
del 11.1.2018.

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie gli altri motivi. Cassa la

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