Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3375 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11978/2005 proposto da:

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VERBANIA 2/B, presso lo studio degli avvocati VIOLI

ANTONIETTA TIRONE LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato

PASSANANTE Antonino con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 116/2004 del TRIBUNALE di MARSALA Sezione

distaccata di CASTELVETRANO, emessa il 1/12/2004, depositata il

18/05/2005; R.G.N. 313/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.F. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Castelvetrano C.V. e Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a., chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto di un incidente verificatosi per colpa esclusiva di M.P., conducente dell’autovettura di proprietà di C.V., danni quantificati in Euro 9.815,00, oltre svalutazione, interessi e spese.

Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a., costituitasi tardivamente in giudizio, contestava la domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 26 luglio 2002 il giudice adito decideva la causa, dichiarando la concorrente responsabilità di A.F. e di M.P. nella causazione dell’incidente, nella misura, rispettivamente, del 30% e del 70%, e per l’effetto condannando i convenuti al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 855,00, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo.

Su gravame principale dell’ A., e incidentale di Nuova Tirrena s.p.a., il Tribunale di Marsala accoglieva, per quanto di ragione, l’appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava A.F. alla restituzione in favore di Nuova Tirrena s.p.a. della somma di Euro 413,86, oltre interessi, per come liquidati e corrisposti in forza della sentenza di primo grado, compensando nella misura di un quarto le spese del giudizio di secondo grado e condannando A.F. alla rifusione in favore di nuova Tirrena s.p.a. della restante parte.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione A. F., formulando sei motivi e notificando l’atto a C. V. e a Nuova Tirrena s.p.a..

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 319 e 320 cod. proc. civ., mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, perchè il giudice di pace, pur essendosi la società assicuratrice costituita dopo la celebrazione della prima udienza, quando già la causa era stata rinviata per l’assunzione delle prove ammesse e l’eventuale precisazione delle conclusioni e la discussione, aveva trascurato di rilevare d’ufficio la preclusione maturata in ordine alla proposizione di domande, eccezioni e produzioni della convenuta appellata.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 334 e 343 cod. proc. civ., in relazione all’art. 320 cod. proc. civ., mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per avere il tribunale accolto l’unico motivo dell’appello incidentale, laddove avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dello stesso, per non essere stata la convenuta rimessa in termini.

2.1 Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Esse hanno ad oggetto l’affermazione del giudice a quo secondo cui, malgrado la tardiva costituzione di Nuova Tirrena s.p.a., correttamente il giudice di pace aveva proceduto alla verifica della fondatezza della domanda attrice, rilevando d’ufficio il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell’evento lesivo, essendo l’espulsione dal thema probandum dei fatti non contestati connesso all’atteggiamento inerte della parte costituita, non già al mero silenzio della parte contumace.

L’impugnante sostiene invece che il giudice di merito non poteva ripartire tra i due conducenti, ancorchè in misura asimmetrica, la responsabilità del sinistro, perchè la contestazione della esclusiva addebitabilità di questo al guidatore dell’autovettura di proprietà del C. era stata proposta dopo che il thema decidendum era già stato definitivamente fissato, ex art. 320 cod. proc. civ., comma 2.

2.2 Ritiene il collegio che tale assunto sia giuridicamente infondato per le ragioni che seguono.

In tema di circolazione stradale vige la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, presunzione che non può certo dirsi vinta – e in senso favorevole a chi, agendo in giudizio, abbia addossato esclusivamente all’altro la colpa di quanto accaduto – in virtù del semplice silenzio connesso alla mancata costituzione in giudizio, o del regime di preclusioni applicabile in caso di costituzione tardiva.

Non par dubbio, infatti, che la verifica in ordine all’incidenza delle rispettive condotte – e quindi, in ordine alla sussistenza di una piattaforma probatoria idonea a integrare la prova contraria richiesta dell’art. 2054 cod. civ., comma 2 – va in ogni caso condotta d’ufficio, costituendo un profilo essenziale dei fatti costitutivi della pretesa azionata (confr. Cass. civ., 3^, 13 marzo 2009, n. 6168). E in proposito non è superfluo ricordare che la presunzione sancita dalla norma codicistica innanzi richiamata può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altra parte e che il danneggiato medesimo abbia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso (confr.

Cass. civ., 3^, 17 dicembre 2007, n. 26523).

In tale prospettiva la deduzione della controparte di non essere responsabile del sinistro, o di non essere l’unico responsabile dello stesso, integra una mera difesa, la cui prospettazione ha valore meramente sollecitatorio di una verifica che va comunque fatta d’ufficio (confr. Cass. civ. 3^, 1 febbraio 2000, n. 1073, in tema di concorso del fatto colposo del creditore).

3.1 Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1916, 2054, 2056 e 2697 cod. civ., art. 345 cod. proc. civ., mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’affermato concorso di colpa del ricorrente nella causazione dell’incidente e alla conseguente, operata riduzione dell’entità del risarcimento a lui spettante.

Ricorda che l’accertamento, in concreto, della colpa di uno dei conducenti, e della regolare condotta di guida dell’altro, comporta superamento della presunzione stabilita dall’art. 2054 c.c., comma 2, prova raggiunta, nella fattispecie, essendo stato sicuramente violato, da parte del guidatore dell’altro veicolo, l’obbligo di dare la precedenza, e nulla avendo l’attore potuto fare per evitare il danno.

3.2 Anche tali rilievi non colgono nel segno.

Il giudice di merito non ha affatto ignorato l’incidenza, per vero predominante, della condotta colpevole dell’altro guidatore nella causazione del sinistro. Ha tuttavia ritenuto che anche l’ A. non fosse esente da responsabilità, non avendo tenuto una velocità adeguata alle condizioni della strada e del traffico.

A fronte di tale apparato motivazionale, sintetico ma esaustivo e convincente, il ricorrente, lungi dal denunciare aporie dell’iter argomentativo o contrasti disarticolanti tra emergenze fattuali e soluzione giudica adottata, si limita a ribadire, in termini puramente assertivi, di non aver potuto fare alcunchè per evitare il danno, avendo marciato sulla sua destra e a velocità moderata.

Ma tali critiche tendono surrettiziamente a introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice a quo, preclusa in sede di legittimità.

4 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, i successivi due motivi di ricorso.

4.1 Col quarto mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2049 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ex artt. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, perchè il giudice d’appello, a fronte della doglianza volta a denunciare la mancata esplicitazione dei criteri di quantificazione del danno alla persona in Euro 1.900,00, non aveva minimamente considerato il danno morale.

4.2 Col quinto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2054 e 2056 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per avere il giudice d’appello quantificato il danno biologico all’attualità in Euro 1.486,13, mentre sulla somma residua dovuta dal ricorrente alla compagnia assicuratrice aveva riconosciuto la debenza degli interessi dalla data del sinistro al soddisfo. In realtà il decidente, contrariamente a quanto affermato, ignorando la natura di debito di valore del risarcimento danni da responsabilità aquiliana, lo aveva liquidato con riferimento alla data del fatto, senza considerare nè il danno morale nè quello da ritardo.

4.3 Le critiche sono destituite di fondamento.

Nella quantificazione delle somme di spettanza dell’attore a titolo di risarcimento del danno, il giudice d’appello è partito dal rilievo che la consulenza tecnica d’ufficio espletata in sede di gravame aveva permesso di appurare, con analisi congruamente motivata, che l’attore, in conseguenza del sinistro, aveva subito una riduzione dell’integrità psicofisica valutabile nella misura del 2%.

Ha quindi ritenuto che, a ristoro di siffatto danno biologico permanente, andasse riconosciuta, applicando in via equitativa il sistema della liquidazione tabellare c.d. a punto, la somma di Euro 1.056,66.

Invece, quanto alla inabilità temporanea, ha considerato equa l’attribuzione della somma di Euro 36,15 al giorno, così pervenendo, per tale voce, a quantificare in Euro 1.066,425 l’importo di spettanza dell’ A..

Rilevato in definitiva che il danno da questi riportato, calcolato all’attualità, risultava complessivamente pari a Euro 2.123,09 e che tale somma doveva essere decurtata del 30% in ragione del concorso di colpa dello stesso nella produzione del sinistro, sì da diventare pari a Euro 1.486,13, ha condannato l’appellante a restituire alla compagnia assicuratrice la somma di Euro 413,86, oltre interessi per come liquidati e corrisposti in forza della sentenza di primo grado (dal dì del sinistro al soddisfo).

4.3 Questo essendo l’iter argomentativo seguito dal giudice di merito, la questione relativa alla pretesa spettanza del danno morale, in quanto non trattata nella sentenza impugnata, è, all’evidenza, nuova, E allora il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, e di dimostrare che essa era già compresa nel “thema decidendum” del giudizio di appello, aveva l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1^, 31 agosto 2007, n. 18440; Cass. civ., sez. 1^, 13 aprile 2004, n. 6989).

4.4 Sotto altro, concorrente profilo va poi ricordato che questa Corte ha negato che all’interno della categoria del danno non patrimoniale sia possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva, in tale prospettiva giudicando scorretta e non conforme al dettato normativo la pretesa di distinguere il c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali, e segnatamente dal danno biologico (confr. Cass. civ., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26975).

4.5 Oscuro è poi il senso della doglianza per la mancata rivalutazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, avendo lo stesso ricorrente dato atto che esso era stato quantificato all’attualità. Per altro verso correttamente la condanna alla restituzione della somma di Euro 413,87, corrispondente alla quota di pregiudizio cedente a carico dell’ A., per effetto del riconosciuto concorso di colpa, è stata maggiorata degli interessi per come liquidati e corrisposti in forza della sentenza di primo grado, e cioè dal dì del sinistro, questa essendo stata la decorrenza riconosciuta dal giudice di pace sull’importo liquidato a titolo di danno biologico.

6.1 Col sesto motivo l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., omessa e insufficiente motivazione, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per avere il giudice d’appello errato nel condannare il ricorrente, già appellante, alle spese del giudizio di appello.

6.2 Anche tale critica è priva di pregio.

Merita preliminarmente evidenziare che, in realtà, il giudice a quo ha compensato per un quarto le spese di causa, condannando l’ A. al pagamento del residuo.

Ora, se il potere discrezionale del giudice di merito in ordine alla ripartizione del carico delle spese trova un limite nel divieto di condannare anche parzialmente al pagamento delle stesse la parte totalmente vittoriosa – nel che sì sostanzia il principio della soccombenza – e nel dovere di rispettare la logica nella motivazione, ove una motivazione sia espressamente enunciata sul punto (confr.

Cass. civ. 2 luglio 2008, n. 18173; Cass. civ. 10 giugno 1997, n. 5174), non par dubbio che la decisione adottata in parte qua dal giudice di merito, lungi dal costituire violazione dei criteri dettati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ne rappresenta coerente e ragionata applicazione.

E invero, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, e, in particolare, del riconosciuto concorso di colpa dei due guidatori nella causazione del sinistro, la compensazione solo parziale degli oneri processuali, e la condanna dell’ A. al pagamento del residuo, appare frutto di una regolazione equilibrata e ragionevole del loro carico, conforme ai canoni del giusto processo e al principio della effettività del diritto di difesa (confr. Cass. civ. sez. un., 30 luglio 2008, n. 20598).

Il ricorso deve in definitiva essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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