Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33749 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36274-2018 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliato presso l’avv. CARLO

BENINI che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.I., cittadino ivoriano, impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria, innanzi al Tribunale di Bologna che, con decreto emesso il 3.12.2018, lo rigettò, rilevando che: premesso che il racconto reso dal ricorrente era inattendibile, le relative dichiarazioni non esprimevano un pericolo attuale connesso al rientro in patria; dalle informazioni aggiornate acquisite non si desumeva la sussistenza in Gambia di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; il ricorrente non aveva allegato situazioni individuali di vulnerabilità.

Ricorre in cassazione il C. formulando tre motivi.

Resiste il Ministero dell’interno con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non aver il Tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e per non aver valutato la sua credibilità con i parametri dettati dalle citate norme in ordine all’effettiva situazione socio-politica in cui versava la Costa D’Avorio.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla sua vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata, lamentando altresì l’omesso espletamento dei poteri d’indagine ufficiosi.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in quanto il Tribunale non aveva valutato correttamente la sussistenza dei seri motivi legittimanti il permesso umanitario, desumibili sia dal buon grado d’integrazione sociale raggiunto in Italia con la frequentazione di un corso per operatore d’impianti elettrici e solari, che dalle condizioni di estrema povertà e di privazione delle libertà fondamentali esistenti in Costa D’Avorio.

I primi due motivi di ricorso – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono inammissibili in quanto tendenti al riesame delle valutazioni sulla credibilità del ricorrente.

Anzitutto, va osservato che la ritenuta inattendibilità del racconto reso dal ricorrente esime il Tribunale dall’onere della cooperazione ufficiosa in ordine all’acquisizione di informazioni sulla situazione socio-politica della Costa D’Avorio, in conformità del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui: “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass., n. 16925/18).

Inoltre, il ricorrente ha lamentato l’omessa cooperazione istruttoria, facendo un generico riferimento alla situazione interna del paese ivoriano, senza allegare alcuna fonte informativa.

Il Tribunale ha, comunque, escluso che in Costa D’Avorio sussista una situazione di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato sulla base dell’esame di vari aggiornati report internazionali.

il terzo motivo è inammissibile per la mancata allegazione di situazioni personali di vulnerabilità, essendo insufficiente, di per sè, che il ricorrente abbia frequentato in Italia un corso da operatore.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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