Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33747 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 18/12/2019), n.33747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22271-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GHIRZA 13,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DELPINO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GOZZI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI VICENZA, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 158/2018 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 12/1/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/7/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARRATO

ALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione depositato il 24 novembre 2016, il sig. B.A. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Vicenza depositata il 16 aprile 2016, con la quale era stata rigettata l’opposizione da lui proposta contro l’ordinanza-ngiunzione emessa dal Prefetto di Vicenza in data 25 marzo 2015.

Nella costituzione del Prefetto di Vicenza, l’adito Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 158/2018, dichiarava l’inammissibilità del gravame per tardività della sua proposizione, poichè esso – trattandosi di controversia in materia di opposizione a sanzioni amministrative introdotta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 – avrebbe dovuto essere proposto con ricorso da depositare nel termine previsto per l’impugnazione (breve o lungo) e che, ove formulato con atto di citazione, sarebbe stato necessario che anche quest’atto venisse depositato entro il medesimo termine (non essendo sufficiente la sola notificazione entro lo stesso termine), conseguendone, altrimenti, l’inammissibilità. E, poichè nel caso di specie, l’atto di appello avanzato con atto di citazione era stato depositato oltre il termine semestrale per l’impugnazione, lo stesso non poteva che essere dichiarato inammissibile per tardività.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, il B.A..

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con il formulato motivo il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in riferimento all’art. 133 c.p.c. e all’art. 16 del CCN integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia e suo allegato A, deducendo che, nella fattispecie, la sentenza di primo grado impugnata in appello avrebbe dovuto essere considerata nulla siccome sottoscritta dal magistrato e da un assistente giudiziario e non, invece, dal cancelliere, come sarebbe stato necessario per effetto dell’applicazione del richiamato CCN.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Ritiene il collegio che il motivo come proposto dal ricorrente deve – in conformità alla suddetta proposta – essere dichiarato inammissibile.

Infatti, con l’avanzata censura, risulta introdotta, per la prima volta (alla stregua di quanto riscontrato sulla scorta degli atti del giudizio, esaminabili anche nella presente sede di legittimità, trattandosi di violazione processuale), una questione giuridica del tutto nuova che avrebbe dovuto essere dedotta – come, invece, non è avvenuto – con l’appello avverso la sentenza di primo grado. Invero, nel caso di specie, trova applicazione il principio generale (v., da ultimo, sul punto Cass. n. 275572018) – della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d’impugnazione – di cui all’art. 161 c.p.c., comma 1 (non ricadendosi nell’ipotesi di cui al comma 2 della stessa norma), vertendosi in tema di prospettazione della nullità (non ricorrendo un caso di inesistenza) della sentenza del primo giudice per asserita violazione dell’art. 133 c.p.c., comma 2, sul presupposto della sua asserita illegittimità perchè sottoscritta, oltre che dal magistrato, da un assistente giudiziario anzichè da un cancelliere.

Non essendo stata, quindi, tale questione ritualmente formulata con l’atto di appello, la sua proposizione con il ricorso per cassazione deve considerarsi ormai preclusa, donde la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso.

E ciò senza trascurare che quest’ultimo risulta sprovvisto di specificità anche con riferimento al computo della decorrenza del termine per la proposizione dell’appello avuto riguardo all’individuazione del momento di inserimento della sentenza di primo grado nel registro cronologico della cancelleria (concretandosi allora l’attività di deposito ufficiale) ai fini della valutazione della maturazione o meno del termine di cui all’art. 327 c.p.c., aspetto, questo, che, peraltro, non era stato prospettato con l’atto di appello, non risultando, perciò, nemmeno esso più deducibile con il ricorso per cassazione.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza che debba farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio in virtù della mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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