Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33743 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 18/12/2019), n.33743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23690-2018 proposto da:

B.O., G.P.B., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato SANDRO CLEMENTE;

– ricorrenti –

contro

C.G., BE.CA.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 10170/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

Fatto

OSSERVATO

che:

– questa Corte, con ordinanza n. 10170, pubblicata il 27/4/2018, decidendo sul ricorso proposto da B.O. e G.P.B. nei confronti di Be.Ca. e C.G., avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia dell’11/12/2012, rigettati i primi tre motivi, accolto il quarto nei termini di cui in motivazione e dichiarato assorbito il quinto, cassò con rinvio, in relazione al motivo accolto, l’impugnata decisione;

– avverso la già menzionata sentenza di legittimità il B. e la G. propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., ulteriormente illustrato da memoria;

– accertato che successivamente alla formulazione di proposta del consigliere relatore di statuizione d’inammissibilità per omessa notifica del ricorso, questo era stato tempestivamente notificato, con ordinanza interlocutoria del 20/12/2018 il processo veniva rimesso sul ruolo;

ritenuto che a riguardo della vicenda, definita con l’ordinanza del 27/4/2018, i ricorrenti evidenziano errore di fatto, ex art. 395 c.p.c., n. 4, poichè sia il Giudice di primo grado, che quello di secondo, “tratti in inganno in ordine allo stato dei luoghi originari e di quello invece oggetto di modifica delle parti convenute”, avevano erroneamente considerato “fatti e luoghi”, non essendosi accorti, a dispetto dei documenti prodotti, che oltre al cancello (apposto sul cortile, ove la controparte esercitava servitù di passaggio), i convenuti avevano collocato una cancellata, la quale, ricoperta con un telo di plastica oscurante e siepe, aveva assunto funzione di vero e proprio muro divisorio, che privava di luce e aria il fondo dei ricorrenti; la Corte di cassazione era incorsa “nel medesimo errore di fatto giacchè segue l’incedere logico e fattuale della Corte di appello”, avendo reputato erroneamente che oggetto della sottoposta valutazione “fosse il solo cancello, ossia il varco mobile adiacente all’abitazione degli attori, anzichè la costruzione dell’intera recinzione/cancellata che, a guisa di muro, non solo divideva il cortile del caseggiato ma impediva la libera circolazione di luce e aria tra i fondi in tal modo “aggravando” inutilmente e illegittimamente l’onere imposto dalla servitù di passaggio”;

considerato che il ricorso è inammissibile per il convergere degli argomenti di cui appresso:

a) come risulta dalla sintesi di cui sopra il preteso errore di fatto sarebbe stato commesso dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello, i quali avrebbero erroneamente ricostruito situazione e vicenda fattuale e, successivamente, il Giudice di legittimità sarebbe incorso nel medesimo errore;

b) non può porsi in dubbio che la Corte di cassazione, salvo i casi tassativi ed eccezionali previsti dalla legge (art. 360 c.p.c., n. 5 e scrutinio del fatto processuale) non ha accesso diretto al fatto, da intendersi quale rappresentazione di luoghi, vicende e condotte umane; fatto del quale è tenuta a conoscere solo attraverso la narrazione della sentenza d’appello, la quale, ove sia incorsa in dispercezione del sensibile, può essere fatta oggetto di giudizio di revocazione;

c) proprio per questo l’art. 391 bis c.p.c., consente la revocazione della statuizione di legittimità nel solo caso in cui l’errore di fatto sia addebitabile alla decisione dalla Corte di cassazione, errore che, per forza di cose, quindi, non può concernere la sussunzione fattuale, d’esclusivo dominio del giudice del merito, ma deve ricadere su fatti, ovviamente decisivi, dei quali abbia ritualmente conosciuto, circoscritti necessariamente all’interno del perimetro delineato dall’accesso alla vicenda attraverso una o più delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c.;

d) da ciò deriva che l’errore contemplato dalla disposizione deve annidarsi in una oggettiva dispercezione da parte del Giudice di legittimità della ricostruzione fattuale siccome operata dalla sentenza d’appello o dei documenti esaminabili (allorquando, come si è anticipato, la Cassazione è eccezionalmente giudice del fatto);

e) è di tutta evidenza che, nel caso sottoposto, l’accertamento del denunziato errore implicherebbe l’inammissibile scandaglio del fatto, al di là e al di fuori della ricostruzione della sentenza d’appello, che vincola inderogabilmente questa Corte;

f) sotto altro profilo, devesi soggiungere, che ove poi il ricorrente abbia inteso dolersi dello scrutinio dei motivi di ricorso, sia a riguardo della loro interpretazione, che della soluzione declinata, ancor più evidente risulterebbe l’inammissibilità del mezzo, il quale non costituisce strumento d’impugnazione o revisione delle valutazioni giuridiche della Corte di cassazione, avendo questa Corte reiteratamente avuto modo di chiarire che I1 combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione; nè, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicchè non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all’effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza Europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonchè l’ordinata amministrazione della giustizia (Sez. U, n. 8984, 11/04/2018, Rv. 648127; cfr., anche, Sez. U., n. 30994, 27/12/2017; Sez. 6, n. 14937, 15/6/2017);

considerato che non deve farsi luogo a statuizione sulle spese poichè la controparte è rimasta intimata;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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