Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33742 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33742
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21858-2018 proposto da:
A.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 59, presso lo studio dell’avvocato LINDA MARIA DI RICO, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1184/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 08/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI
PIERPAOLO.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 1184/7/18 depositata in data 8 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania, accoglieva l’appello proposto da A.A.C. avverso la sentenza n. 5981/22/16 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale aveva rigettato il ricorso del contribuente contro l’intimazione di pagamento per II.DD. 1998, a sua volta dal contribuente impugnata unitamente alla pregressa cartella, a suo dire mai correttamente notificatagli;
– In particolare, la CTR riformava la decisione di primo grado, ritenendo prescritto il credito dell’erario e dichiarando non dovuta alcuna somma portata dall’intimazione, e compensava le spese di lite;
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo. L’Agenzia ha depositato mero atto di costituzione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Con un unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e della L. n. 203 del 2005, art. 2, per aver la CTR compensato le spese di lite nonostante l’accoglimento dell’appello;
Nel caso di specie, accolto l’appello del contribuente, la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione adducendo una apodittica “natura meramente formale della questione decisa”, quando la succinta motivazione è incentrata sulla decisione della controversia in punto di prescrizione, citando orientamenti giurisprudenziali consolidati al momento della proposizione dell’appello. La sentenza è così apertamente confliggente con i principi di diritto sopra richiamati e, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè si attenga all’enunciato principio e provveda alla liquidazione delle spese di tutti i gradi di merito, oltre a quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019