Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33740 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2678-2018’proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANIELLO FERRENTINO, PASQUALE ACCONCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5105/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 5105/5/17 depositata in data 8 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto dal contribuente, titolare di attività di autoscuola pilotaggio e nautica, avverso la sentenza n. 2471/14/15 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, la quale a sua volta aveva parzialmente accolto i ricorsi riuniti proposti dal contribuente, contro due avvisi di accertamento per II.DD. e IVA 2009 e 2010;

– La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo sostanzialmente corretto il procedimento seguito dall’amministrazione ai fini dell’accertamento condotto D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 1, lett. d, e posto alla base della ripresa, come pure nel merito non assolto – se non in parte – l’onere della prova in capo al contribuente per giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto ai dati sulle pratiche comunicati alla Motorizzazione Civile e ai tariffari applicati per singole prestazioni in seguito ad indagini che portavano a scoprire l’esistenza di un c.d. tariffario diverso da quello ufficialmente praticato;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo, che illustra con memoria rinunciando al ricorso. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con memoria depositata in data 17.10.2019 il contribuente ha reso noto di aver aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, fornendo anche prova del pagamento della prima rata;

Ritenuto inoltre che, quanto alla richiesta rinuncia della domanda in assenza di notifica della stessa alla controparte o di accettazione della stessa, va rammentato che “La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso.”. (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 01; conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 – 01). Peraltro, nel caso di specie è stata anche data evidenza della notifica telematica dell’atto di rinuncia all’Agenzia delle Entrate; – In conclusione il ricorso dev’essere dichiarato estinto e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del rinunciante il quale ha espressamente dichiarato da ultimo di non aver più interesse alla prosecuzione del ricorso ma ha costretto l’Agenzia ad una onerosa difesa in giudizio.

PQM

dichiara estinto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.500,00 per Compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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