Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3374 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3374 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 18148-2011 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584 (subentrato al Ministero del Lavoro) in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
GUERRESCHI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FISCO OLDRINI ANNA,
OLDRINI ALESSIO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

ctt6

1

Data pubblicazione: 13/02/2014

R.G. n. 18148/11
Ud. 14.11.13
Ministero della salute c. Guerreschi

avverso la sentenza n. 301/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del
27.5.2010, depositata il 03/07/2010;

Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli arti. 380-bis e 375 c.p.c.:
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1

Con sentenza depositata il 3.7.10 la Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame
contro la pronuncia con cui il Tribunale di Mantova aveva condannato il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali a pagare in favore di Davide Guerreschi la rivalutazione
monetaria sulle quote di indennizzo ex lege n. 210/92 erogategli dal 29.4.98 e corrispondenti
all’importo dell’indennità integrativa speciale.

2.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero della salute — subentrato a quello
del lavoro, della salute e delle politiche sociali – affidandosi ad un solo motivo.

2.1.

Resiste con controricorso il Guerreschi.

2.2.

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 11, co. 13 e 14, del d. i. n.
78/10 convertito, con modifìcazioni, in legge n. 122/10, nonché degli artt. 1 co. 2 e 2 commi 1 e 2
legge n. 210/92, come modificata ex legibus n. 641/96 e n. 238/97, per avere l’impugnata
pronuncia ritenuto rivalutabile la somma corrispondente all’indennità integrativa speciale quale
componente del complessivo indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti posttrasfusionali, in ciò ponendosi in contrasto i giudici del merito con la più recente giurisprudenza di
questa 5. C. (Cass. n. 22112/09).

2.3.

Il motivo risulta manifestamente infondato alla stregua della sopravvenuta sentenza
della Corte Cost n. 293/2011.

2.4.

Si premetta che la legge n. 210 del 1992, modificata dalla L. n. 238 del 1997,
stabilisce che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2013 dal

R.G. n. 18148/11
Ud. 14.11.13
Ministero della salute c. Guerreschi

ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una
menomazione permanente della integrità psicofisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello

art. 1 dispone che i benefici previsti dalla legge spettano altresì a coloro che presentino danni
irreversibili da epatiti post-trasfusionali. Sempre la citata legge n. 210 del 1992, art. 2, comma 1,
(e successive modificazioni) aggiunge che l’indennizzo de quo consiste in un assegno, reversibile
per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976,
n. 177, come modificata dalla legge 2 maggio 1984, n. 111, art. 8. L’indennizzo è cumulabile con
ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso
d’inflazione programmato.
L’art. 2, comma 2 (primo periodo), della medesima legge prevede che l’indennizzo in

2.5.

questione sia integrato da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa
speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in
attività ed in quiescenza), e successive modificazioni, contemplata per la prima qualifica funzionale
degli impiegati civili dello Stato. La rivalutazione su base annua, secondo il tasso d’inflazione
programmato, dell’assegno disciplinato dalla legge n. 210 del 1992, art. 2, comma 1, non era
prevista dal testo iniziale di detta disposizione. Essa fu introdotta con la legge n. 238 del 1997, art.
1, comma 1.
2.6.

Invece, non fu disposto alcunché circa la rivalutazione della seconda componente
dell’indennizzo, cioè della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale,
ancorché questa avesse funzione integrativa dell’indennizzo medesimo.

2.7.

Sulla possibilità di rivalutare o meno detta somma la giurisprudenza di legittimità si è
espressa in modo contrastante: in senso favorevole alla rivalutazione, cfr. le sentenze del 27 agosto
2007, n. 18109 e del 28 luglio 2005, n. 15894, secondo cui l’importo bimestrale corrisposto agli
aventi diritto all’indennizzo deve essere rivalutato secondo il tasso d’inflazione annualmente
programmato, sia con riferimento all’assegno di cui alla legge n. 210 del 1992, art. 2, comma 1, sia
con riferimento alla somma prevista dall’art. 2, comma 2, della medesima legge; in senso contrario,
cfr. le sentenze del 19 ottobre 2009, n. 22112 e del 13 ottobre 2009, n. 21703, secondo le quali la
possibilità di rivalutare la somma de qua sarebbe esclusa sia dal dato testuale sia dal rilievo che

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Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge (art. 1, comma 1). A sua volta il co. 3 del cit.

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Ministero della salute c. Guerreschi

l’indennità integrativa speciale avrebbe proprio la funzione di attenuare o impedire gli effetti della
svalutazione monetaria, sicché sarebbe ragionevole escluderne la riva lutabilità.
In questo quadro giurisprudenziale è intervenuto il d.l. n. 78 del 2010, art. 11, commi
13 e 14, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, disponendo che la legge 25
febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2 e successive modifìcazioni si interpreta nel senso che la
somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il
tasso d’inflazione. Il successivo comma 14 ha stabilito che, fermi restando gli effetti esplicati da
sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore
del decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al
comma 13, in forza di un titolo esecutivo.
Con la richiamata pronuncia n. 293/2011 la Corte cost. ha ritenuto tale disciplina non

2.9.

conforme al parametro dettato dall’art. 3 Cost, comma 1, per violazione del principio di
uguaglianza, ritenendo ingiustificata e, per ciò stesso, fonte di irragionevole disparità di
trattamento la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa richiamata, per le persone
affette da epatite posi- trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da
talidomide, per le quali, sulla base della normativa applicabile, l’intero importo dell’indennizzo, ivi
quindi compresa l’indennità integrativa speciale, è soggetto a rivalutazione in base alle variazioni
degli indici ISTAT, attesa l’identità di ratio posta a base del beneficio concesso ad entrambe le
categorie di danneggiati.
2.10.

La Corte cost ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.l. n. 78 del

2010, art. 11, comma 13 e 14, convertito, con modificazioni, dalla legge. n. 122 del 2010, nella
parte in cui prevede che la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2 si interpreta nel senso che
la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale, destinato ad integrare
l’indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da trasfusioni ed emoderivati, non è rivalutata
secondo il tasso d’inflazione.
2.11.

Per effetto della citata sentenza della Corte cost. le ultime pronunce di questa S.C.

hanno riconosciuto la rivalutazione monetaria sulle quote di indennizzo ex lege n. 210/92
corrispondenti all’importo dell’indennità integrativa speciale (cfr. Cass. 23.3.12 n. 4705; Cass.
21.3.12 n. 4467).
2.12.

Per tutto quanto sopra considerato, si
4

2.8.

R.G. n. 18148/11
Ud. 14.11.13
Ministero della salute c. Guerreschi

PROPONE
il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.

siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo.
III – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
IV — La problematicità della materia del contendere consiglia di compensare fra le parti le spese
del giudizio di legittimità.
P. Q. M.

La Corte
rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.11.13.

Il – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,

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