Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3374 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3374 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 10171-2015 proposto da:
MINISTERO DELT ASTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministm pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende opc leg,is;
– ricorrente contro
GERMANO FAUSTA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.
NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
REHO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 419/2014 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 04/11/2014;

LQ

Data pubblicazione: 12/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato:
1. che la Corte d’appello di Trieste ha confermato al sentenza del
Tribunale di Udine, laddove aveva riconosciuto il diritto di Germano

Ricerca il riconoscimento della progressione professionale derivante
dalla successione di contratti a tempo determinato, in misura pari a
quella dei colleghi assunti in ruolo, con le conseguenti differenze
retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale;
2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, svolgendo un unico motivo;
3. che Germano Fausta ha resistito con controricorso;
4. che il Ministero ha depositato atto di rinuncia al ricorso,
argomentando che la sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 22558
del 2016, risolvendo la questione controversa, esclude la sussistenza di
un interesse dell’Amministrazione scolastica ad una pronuncia in
ordine alla fondatezza del ricorso per cassazione;
5. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato:
1. che, non essendo state rispettate le formalità previste dall’art.
390 c.p.c., (rinuncia notificata alla parte costituta o comunicata agli
avvocati della stessa : l’atto risulta spedito con lettera raccomandata ma
non vi è prova dell’avvenuta sua ricezione da parte del destinatario)
non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo, in
quanto l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 cod.
proc. civ. che esso sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro
avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio
Ric. 2015 n. 10171 sez. ML – ud. 20-12-2017
-2-

Fausta ad ottenere dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della

2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), e l’accettazione della
controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese,
stabilendo il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza
di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la
parte che vi ha dato causa alle spese;

determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno
di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità
del ricorso (cfr. Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, SS.
UU. n. 3876 del 2010 , n. 23685 del 2008, n. 3456 del 2007, n. 24514
del 2006, n. 15980 del 2006, n.22806 del 2004, n. 10573 del 2016);
3. che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
4. che la novità e la complessità della questione trattata in causa,
diversamente risolta dalle Corti territoriali e da questa Corte di
legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la
compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
5. che non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016)

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese
processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà
atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Ric. 2015 n. 10171 sez. ML – ud. 20-12-2017
-3-

2. che la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.12.2017

c9/7

Pietiourzio, Presidente

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