Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3374 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11182/2005 proposto da:

D.R.M., elettivamente domiciliate in ROMA, LARGO LUCIO

APULEIO 11, presso lo studio dell’avvocato DELLA ROCCA Cesare, che lo

rappresenta e difende con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimata –

sul ricorso 14216/2005 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEBINO

32, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO PAOLO, rappresentata e

difeso dall’avvocato MARGOTTI FERDINANDO con delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

D.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUCIO

APULEIO 11, presso lo studio dell’avvocato DELLA ROCCA CESARE, che lo

rappresenta e difende con delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1010/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 09/11/2004; depositata il 30/11/2004; R.G.N. 299/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 6 agosto 1995 D.R.M. conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Tagliacozzo C.E. esponendo di averle concesso in locazione, con contratti stipulati nei mesi di (OMISSIS), due locali comunicanti che la conduttrice aveva adibito l’uno a bar e l’altro a tabaccheria. Lamentava quindi che la convenuta aveva danneggiato gli immobili e deturpato l’estetica del fabbricato; aveva realizzato una condotta di scarico dei fumi, così dirottandoli proprio in corrispondenza dell’ingresso della sua abitazione; avendo rinnovato la rete fognaria senza che peraltro i lavori venissero eseguiti a regola d’arte, aveva provocato infiltrazioni di acqua all’interno di uno scantinato di sua proprietà posto a quota inferiore rispetto ai locali concessi in locazione, tanto che, per far cessare le immissioni, aveva dovuto adire in via d’urgenza l’autorità giudiziaria; si era resa morosa nel pagamento dei canoni e si era appropriata delle due copie del contratto, per cui egli non aveva potuto registrarlo ed era stato multato.

Per le ragioni esposte chiedeva il D.R. che il contratto venisse risolto, con condanna della conduttrice a rilasciare i locali.

La convenuta contestava la domanda e, dedotto di avere sostenuto delle spese per il rifacimento della pavimentazione, delle porte e dell’impianto elettrico degli immobili condotti in locazione, al fine di renderli idonei all’uso cui erano destinati, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento delle relative somme, oltre che al rimborso della quota della tassa di registro e della multa di sua pertinenza.

Con sentenza del 28 dicembre 2001 il Tribunale di Avezzano accoglieva la domanda di risoluzione.

Proponeva gravame C.E., deducendo che il primo giudice non aveva fatto buon governo delle risultanze processuali e lamentando la mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale, mentre il D.R., costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’avverso mezzo, insistendo per la condanna dell’appellante al ristoro del danno ex art. 96 cod. proc. civ..

La Corte d’appello de L’Aquila in data 30 novembre 2004 respingeva la proposta impugnazione, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali in ragione di tre quarti.

Per quanto qui interessa, così motivava il giudicante il suo convincimento.

Il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione sia perchè aveva accertato la morosità del conduttore, sia sulla scorta di quanto rilevato dal c.t.u. in sede cautelare. La doglianza dell’appellante, secondo cui il giudice di prime cure aveva utilizzato il predetto elaborato pur non avendolo mai formalmente acquisito, andava disattesa, in quanto la relazione dell’esperto era stata comunque prodotta dalle parti. Peraltro le conclusioni alle quali era arrivato il tecnico in ordine alla provenienza delle infiltrazioni non potevano avere alcun rilievo ai fini dell’accoglimento della domanda di risoluzione, essendo pacifico in causa che i lavori di rifacimento dell’impianto idrico e fognante erano stati eseguiti a cura e spese del D.R., ancorchè tenendo conto delle indicazioni e delle esigenze della conduttrice.

Malgrado ciò la pronuncia di primo grado andava nondimeno confermata, non avendo la locatrice pagato i canoni a partire dal mese di (OMISSIS).

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione D.R. M., che affida le sue doglianze a quattro motivi.

Resiste con controricorso C.E., che propone a sua volta ricorso incidentale, articolando un unico motivo, al quale il D.R. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da D.R.M. e da C.E. avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo il ricorrente denuncia omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia rilevabile anche d’ufficio, costituito dall’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di impugnazione in ordine alla motivazione della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 112, 329 e 346 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 4 e 3. Evidenzia che le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure sulla causa delle dannose infiltrazioni idriche, individuata nella manomissione del bagno dell’esercizio, non erano state minimamente censurate.

Conseguentemente, costituendosi in giudizio, egli aveva dedotto che la mancata riproposizione, ad opera della controparte, delle pur pretestuose eccezioni di prime cure, comportava ex art. 346 cod. proc. civ., che queste dovevano ritenersi abbandonate. Lamenta quindi che sulla prospettata ragione di inammissibilità del gravame la Corte territoriale aveva omesso di pronunciare.

1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167 e 184 cod. proc. civ., mancanza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione su punti decisivi della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5, perchè, avendo la C., nell’atto di appello, limitato le proprie doglianze alla pretesa difformità tra quanto ritenuto dal giudice di prime cure e l’opinione formulata dal c.t.u. in sede cautelare (senza fare, dunque, alcun riferimento alla successiva, determinante integrazione peritale), avrebbe dovuto la Corte d’appello limitare entro tale ambito la propria cognizione, laddove, essendosi invece lasciata andare ad argomentazioni e decisioni non richiestele e non dovute, in quanto da ritenersi abbandonate, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione.

La sentenza impugnata avrebbe inoltre apoditticamente affermato, considerandolo fatto pacifico tra le parti, che le opere di rinnovo dell’impianto idrico e fognante erano state effettuate a cura del locatore, di modo che a questi doveva farsi risalire l’onere dell’accaduto, e tanto in totale spregio delle deduzioni di parte attrice e delle risultanze istruttorie nonchè in contrasto con i motivi addotti a sostegno dell’operata, parziale compensazione delle spese di causa.

1.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e artt. 1587 e 1588 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, evidenziando l’assoluto silenzio serbato dalla Corte territoriale sulle altre domande formulate con l’atto di citazione, sulla falsificazione della data apposta al contratto di locazione relativo al bar nonchè sul danneggiamento del muro portante, ognuna di esse sufficiente ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, reiterata con l’impugnazione incidentale. Sostiene il ricorrente che dette domande avevano altresì attinenza con il notevole aggravamento dei danni, a causa della viscerale e permanente opposizione della conduttrice alla ricerca della causa delle infiltrazioni.

2.1 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibili sotto più di un profilo.

Anzitutto merita evidenziare che, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente, vittorioso in primo grado, si limitò a chiedere in sede di gravame, il ristoro del danno ex art. 96 cod. proc. civ., e che la decisione di prime cure venne confermata dalla Corte territoriale, anche se le spese del giudizio d’appello furono compensate in ragione di un quarto.

Tenuto conto che l’interesse all’impugnazione, manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito dall’art. 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l’impugnazione è inammissibile (confr. Cass. civ., sez. unite, 17 febbraio 2009, n. 3758; Cass. civ., sez. lavoro, 10 novembre 2008, n. 26921), il ricorrente, a fronte del descritto sviluppo processuale, avrebbe dovuto illustrare adeguatamente le ragioni per le quali l’affermazione che le opere di rifacimento dell’impianto idrico e fognante erano state da lui disposte, costituiva, in tesi, accertamento idoneo a pregiudicarlo, contestualmente allegando e dimostrando che la questione era compresa nel thema decidendum del giudizio di appello, e ciò tanto più che i rilievi operati al riguardo dalla Corte territoriale appaiono assolutamente in linea con la normale spettanza al locatore delle opere eccedenti la piccola manutenzione (art. art. 1576 cod. civ.;

confr. Cass. civ. 3^, 7 luglio 2005, n. 14305).

2.2 Con specifico riguardo alle doglianze esposte nel primo motivo, va poi osservato, sotto altro, concorrente profilo che, a prescindere dal rilievo che la decisione della causa nel merito comporta l’implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, questa Corte ha ripetutamente statuito che il vizio di omessa pronuncia, e quindi la violazione di cui all’art. 112 cod. proc. civ., non è configurabile in relazione alle eccezioni di rito e, più in generale, in relazione a questioni impedienti di carattere processuale, ma solo nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito. Le sezioni unite (Cass., sez. un., 18 dicembre 2001, n. 15982) hanno invero affermato – anche se con riferimento alle richieste istruttorie – che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza è configurabile esclusivamente in relazione a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di accoglimento o di rigetto.

A ciò aggiungasi che, per costante giurisprudenza di questa Corte affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario non solo che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ma anche, per il principio dell’autosufficienza, che tali domande o eccezioni vengano riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (confr. Cass. sez. un. 28 luglio 2005, n. 15781).

2.2 Peraltro anche le critiche esposte negli altri due motivi di ricorso in esame difettano, al pari del precedente, di autosufficienza.

In particolare, con riferimento a quelle formulate nel secondo mezzo, l’articolata doglianza, in più punti criptica e fumosa, nella parte in cui è volta a denunziare l’adozione di una ratio decidendi parametrata su una emergenza istruttoria – le deduzioni formulate dal consulente nell’elaborato integrativo – non impugnata in sede di gravame, avrebbe dovuto riportare pedissequamente il contenuto degli atti sensibili, quali, in primo luogo, la citazione in appello;

mentre quanto alle censure svolte nel terzo mezzo, il ricorrente, ancorchè onerato non già di proporre appello incidentale per far valere le causae petendi non esaminate dal giudice di primo grado, ma solo di manifestare in qualsiasi modo la volontà di provocarne il riesame (confr. Cass. civ., 1 24 maggio 2007, n. 12162), avrebbe comunque dovuto riprodurre l’esatto contenuto degli atti difensivi in cui quelle domande erano state proposte o riproposte, anche al fine esplicitare – essendo stata la domanda di risoluzione comunque accolta – il suo concreto interesse a che tali domande non fossero considerate assorbite.

Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono in definitiva inammissibili.

3.1 Con l’ultimo mezzo si deduce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione alla disposta compensazione delle spese di causa, in quanto basata su motivazioni del tutto infondate, come la riferibilità all’attore delle opere dannose.

3.2 Anche tale doglianza è destituita di fondamento. Premesso che le spese del grado sono state in realtà compensate in ragione di un quarto soltanto, la Corte territoriale ha motivato la sua decisione in considerazione della sostanziale fondatezza di alcuni dei motivi di appello, pur nella riconosciuta inidoneità di tale valutazione a sovvertire le sorti della decisione.

Trattasi di argomentazioni assolutamente in linea con l’esito complessivo della lite. Del resto, se il potere discrezionale del giudice di merito in ordine alla ripartizione del carico delle spese trova un limite nel divieto di condannare anche parzialmente al pagamento delle stesse la parte totalmente vittoriosa – nel che si sostanzia il principio della soccombenza – e nel dovere di rispettare la logica nella motivazione, ove una motivazione sia espressamente enunciata sul punto (confr. Cass. civ. 2 luglio 2008, n. 18173; Cass. civ. 10 giugno 1997, n. 5174), non par dubbio che la decisione adottata in parte qua dal giudice di merito, lungi dal costituire violazione dei criteri dettati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ne rappresenta coerente e ragionata applicazione.

4 Lo scrutinio dell’unico motivo del ricorso incidentale deve essere preceduto dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del D.R. nella memoria in data 30 giugno 2005.

Sostiene il ricorrente principale che l’impugnazione de qua sarebbe tardiva, in quanto proposta il 26 maggio 2005, laddove la sentenza della Corte territoriale risulta notificata il 1 marzo 2005. Nè a rimettere in termini la controparte potrebbe valere l’avvenuta notifica del ricorso principale, attenendo esso a capi della decisione assolutamente diversi da quelli impugnati in via principale. L’impugnazione sarebbe inammissibile anche perchè il mandato apposto a margine del controricorso, privo di data, non integrerebbe la procura speciale richiesta dall’art. 365 cod. proc. civ., per la valida proposizione del ricorso per cassazione.

4.1 Le eccezioni sono destituite di fondamento.

In base al combinato disposto degli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni; l’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (confr, Cass. civ. 3^, 11 giugno 2008, n. 15483).

Quanto poi alla pretesa nullità della procura, ricorda il collegio che, questa Corte costantemente ritiene, per il principio di conservazione degli atti giuridici, di cui all’art. 159 cod. proc. civ., che, salvo il caso della presenza, nella procura a margine del ricorso o del controricorso, di espressioni tali da escludere univocamente la volontà del suo conferimento per il giudizio di legittimità, la mancanza di riferimenti alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, o la mancanza di data non incidono sulla validità della procura, in quanto, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), la collocazione topografica della stessa è, in via di principio, idonea sia a fornire certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza, sia a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede. In siffatta ipotesi, la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume invero dall’intima connessione con il ricorso cui accede, nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (confr. Cass. civ., 1^, 19 dicembre 2008, n. 29785; Cass. civ., 3^, 27 gennaio 2009, n. 1954).

5.2 Quanto al merito, con l’unico motivo del ricorso incidentale la ricorrente denuncia violazione degli artt. 934, 936 e 1150 cod. civ., per avere il decidente rigettato la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell’attore al pagamento delle migliorie e delle addizioni sicuramente apportate all’immobile, sull’assunto che le stesse non sarebbero state autorizzate dal proprietario, in contrasto con le risultanze istruttorie e con il disposto dell’art. 936 cod. civ., secondo cui l’indennità spetta comunque quando il proprietario, venuto a conoscenza delle migliorie e delle addizioni, non ne abbia chiesto la rimozione nei termini di legge.

5.3 Osserva il collegio che la Corte d’appello non ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta sull’assunto che, in base all’art. 9 del contratto concluso tra le parti, eventuali innovazioni che il conduttore volesse apportare all’immobile dovevano essere preventivamente assentite per iscritto dal proprietario. E poichè quel consenso non risultava chiesto nè accordato, la domanda volta ad ottenere il pagamento di pretese migliorie e addizioni andava respinta.

A fronte di tale impianto motivazionale le doglianze formulate in via incidentale, oltre a presentare un inemendabile tasso di genericità, richiamando non meglio specificate risultanze istruttorie, appaiono nuove ed eccentriche rispetto alle argomentate ragioni della decisione, in quanto incentrate esclusivamente sul contenuto normativo dell’art. 936 cod. civ., e cioè su un profilo affatto diverso dalle previsioni pattizie, valorizzate invece dal decidente.

In definitiva entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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