Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3374 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17222-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO ANGELO FENZA;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 305/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte di appello di Cagliari con la sentenza n. 305/2018, confermando la decisione del locale tribunale, aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento emessa nei confronti di S.G..

La corte territoriale aveva ritenuto che, in applicazione del principio sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento determina la decadenza dall’impugnazione producendo la irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine breve di cinque anni, proprio dei crediti contributivi, nel termine decennale.

In ragione di tale principio, trattandosi di cartella notificata in data 29 settembre 2009 alla quale, nel successivo quinquennio non era seguito alcun atto interruttivo, (primo atto di costituzione in mora del 21 maggio 2015), il relativo credito era prescritto.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva ricorso affidato a un motivo cui resisteva con controricorso S.G..

L’Inps rimaneva intimato.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 5 e della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 197, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Parte ricorrente deduce la errata determinazione della Corte d’appello circa la applicazione del termine quinquennale di prescrizione del credito, anzichè di quello decennale.

Il motivo censura la decisione di intervenuta prescrizione del credito che la corte territoriale ha fondato sulla decisione delle Sezioni Unite n. 23397/2016.

La censura è infondata proprio alla luce di quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/201, secondo cui ” La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 333 del 1993, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2933 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di “giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif, dalla L. n. 122 del 2010).”.

Le argomentazioni di cui al ricorso non valgono a scalfire le ragioni di cui alla motivazione della pronuncia n. 23397/2016 (qui da intendersi richiamata anche ai sensi dell’art. 118 c.p.c., comma 1) e che ha trovato conferma in innumerevoli successive pronunce (da ultimo Cass. n. 23418 del 27 settembre 2018 e per tutte). Peraltro vale ricordare che l’affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perchè il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell’esecuzione forzata speciale (Cass. n. 27218 del 26 ottobre 2018) e non certo una novazione soggettiva dell’originaria obbligazione.

Deve inoltre aggiungersi che la L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 197, contempla un termine di prescrizione decennale che è relativo al “riaffido” da parte dell’ente creditore all’agente per la riscossione dei crediti – già oggetto di dichiarazione di “saldo e stralcio” ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1 – e rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità. Tale termine di prescrizione che, si ripete, si riferisce ai rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione (“Nell’ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui ai commi 184 e 185 e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate”) non si confonde con quello quinquennale valevole nei confronti del soggetto passivo del debito contributivo e di cui si discute invece nel giudizio.

Il ricorso per le esposte ragioni deve essere rigettato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’Inps liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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