Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3374 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16918-2008 proposto da:

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Faravelli n. 22,

presso lo studio dell’Avvocato De Luca Tamajo Raffaele, che la

rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Franco Bonamico e

Diego Dirutigliano, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n.

50, presso lo studio dell’Avvocato Cossu Bruno, che lo rappresenta e

difende assieme all’Avvocato Elena Poli, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 19838-2008 proposto da:

Z.G., come sopra rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.a., come sopra rappresentata e difesa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 823/2007 della Corte d’appello di Torino,

depositata in data 13.6.07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.12.10 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi gli Avvocati De Luca Tamajo e Cossu;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, Z.G. conveniva in giudizio il datore di lavoro FIAT spa e, assumendo l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs) per il periodo 9.12.02-9.12.03, ne chiedeva la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione.

2.- Il Tribunale accoglieva la domanda, rilevando che la comunicazione di apertura della procedura sindacale del 31.10.02 era formulata in termini generici ed indeterminati quanto ai criteri da adottare per la scelta dei lavoratori da collocare in cigs, che non erano stati chiariti neppure nel corso della procedura di consultazione sindacale. In particolare, il giudice escludeva che l’obbligo del datore di comunicare fin dal momento dell’apertura della procedura detti criteri, previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, fosse venuto meno per l’intervento del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale.

3.- Proposto appello da FIAT, la Corte d’appello di Torino con sentenza depositatali 13.6.07 rigettava l’impugnazione.

Affermava la Corte di merito che il D.P.R. n. 218, art. 2, comma 5, non ha modificato la procedura di concessione della cigs e non ha sostituito la disciplina della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, non facendo venir meno l’obbligo per l’imprenditore di comunicare per iscritto alle Organizzazioni sindacali (Oo.ss.), fin dall’inizio della procedura, i criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti.

Nella specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura erano generici, in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, tanto che criteri di rotazione erano stati adottati solo dopo che con l’accordo 18.3.03 il datore aveva definito le strategie per affrontare lo stato di crisi aziendale, e cioè dopo la sospensione del lavoratore.

Non assumevano, inoltre, valore sanante della carente comunicazione iniziale nè il verbale dell’incontro tra i rappresentanti del datore e le oo.ss. redatto presso il Ministero del Lavoro il 5.12.02 , atteso che il dato rilevante è la preventiva indicazione dei criteri in questione, nè lo stesso raggiungimento dell’accordo 18.3.03, dato che la sospensione del ricorrente fu attivata in riferimento alla procedura per l’autorizzazione della cigs già avviata con la comunicazione del 31.10.82.

4.- Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione Fiat Group Automobiles s.p.a. (nuova denominazione di Fiat Auto s.p.a.), cui rispondeva U. con controricorso e ricorso incidentale condizionato, a sua volta contrastato dalla ricorrente principale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.- Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei due ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Sempre in via preliminare deve rigettarsi la richiesta, avanzata dalla parte controricorrente nella memoria presentata ex art. 378 c.p.c., di dichiarare inammissibile il ricorso principale per l’intervenuta definizione del procedimento per repressione del comportamento antisindacale, promosso dalle Oo.ss. nei confronti di Fiat, per violazione degli oneri di informazione nell’ambito della procedura collettiva che ha condotto all’applicazione della cigs di cui ora si discute.

La difesa di parte controricorrente ha prodotto le sentenze di questa Corte 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393 che rigettano il ricorso per cassazione di Fiat avverso la sentenza di appello che riteneva sussistente il comportamento antisindacale e dichiarava l’illegittimità dei provvedimenti di sospensione in cigs adottati a seguito della procedura avviata con la comunicazione del 31.10.02.

Dalla pronunzia di queste sentenze deriverebbero per la controricorrente le seguenti conseguenze giuridiche:

a) il comportamento antisindacale da luogo ad un comportamento plurioffensivo e la rimozione dei suoi effetti comporta l’adozione di provvedimenti direttamente incidenti sui rapporti di lavoro dei singoli lavoratori;

b) l’obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, è configurabile come una particolare fattispecie di obbligazione solidale attiva e/o indivisibile, di modo che le pronunzie m questione, intervenute tra FIAT e le Oo.ss., possono essere fatte valere ai sensi dell’art. 1306 c.c. da tutti gli altri creditori (in questo caso i lavoratori) contro il debitore;

c) ai sensi dell’art. 2909 c.c. – ove l’espressione che “il giudicato fa stato tra le parti” dovrebbe essere letta nel senso che “il giudicato fa stato nei confronti delle parti” – gli effetti delle due sentenze potrebbero estendersi all’odierno controricorrente.

Rileva il Collegio che – fermo restando l’ingresso nel giudizio delle due sentenze, in quanto precedenti di questa Corte – con la memoria ex art. 378 c.p.c. possono essere solo illustrate questioni già trattate nel ricorso e nel controricorso e non possono essere dedotte questioni di diritto nuove, seppure sotto forma di eccezione di inammissibilità del ricorso. Conseguentemente, le questioni sub a) e b), del tutto estranee all’odierno giudizio di legittimità non possono essere prese in considerazione.

Con la questione sub c) si deduce, nella sostanza l’esistenza di un giudicato esterno di cui si chiede l’affermazione anche tra le parti.

Il giudicato è, tuttavia, insussistente in quanto le pronunzie invocate dal controricorrente non possono spiegare la stessa autorità in un diverso giudizio, dato che il giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone – a differenza di quanto qui riscontrabile – che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa pefendi (giurisprudenza consolidata, v. per tutte Cass. 27.01.06 n. 1760).

6.- Tanto premesso, i sette motivi di ricorso di Fiat Group Automobiles possono essere così riassunti:

6.1.- Con il primo motivo è denunziata violazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 1 ed al D.P.R. 218 del 2000, nonchè violazione dell’art. 15 preleggi in ordine al rapporto tra le due norme, contestandosi la tesi del giudice di merito che la L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8, siano ancora vigenti e non siano abrogati da detto D.P.R. n. 218.

La L. n. 59 del 1997, art. 20 nel conferire al Governo la delega alla delegificazione dei procedimenti amministrativi, al comma 8, prevede che, per i procedimenti indicati nell’allegato 1 alla stessa legge, la delegificazione sia attuata mediante regolamenti emanati ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2. In detto allegato, al n. 90, sono inseriti i procedimenti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, con indicazione della legge di riferimento e, in particolare, della L. n. 223 del 1991, per la semplificazione dei quali fu emanato il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218. Con tale fonte delegata veniva delegificata la fase del procedimento finalizzato alla produzione del provvedimento di concessione della cigs e, quindi, tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione); pertanto, a seguito di tale intervento, tutte le fasi procedimentali regolate dal D.P.R. n. 218 avrebbero dovuto trovare la loro disciplina esclusivamente nel decreto- regolamento in questione, con abrogazione implicita di tutte le disposizioni legislative precedentemente vigenti.

6.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1 ed ancora del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 in relazione all’efficacia degli accordi raggiunti in corso di gestione della cigs, in quanto il giudice di merito ha ritenuto preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto con le Oo.ss. il 18.3.03, il quale, nel concordare la gestione complessiva della crisi aziendale e nel fissare il criterio di scelta e rotazione nel possesso dei requisiti di età ed anzianità contributiva, aveva comunque preso in considerazione e tutelato le posizioni dei lavoratori. Includere che l’accordo abbia efficacia sanante di eventuali vizi della procedura e che siano illegittimi anche i provvedimenti di collocazione in cigs disposti successivamente alla stipula dell’accordo violerebbe la L. n. 223, art. 1 così come integrato dall’art. 218 del 2000.

6.3.- Con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 218, art. 2 in relazione al rilievo assegnato al verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02, che, attestando il regolare svolgimento della procedura di consultazione all’esito della mediazione governativa, costituiva prova idonea dell’esame congiunto dei criteri di scelta ivi adottati e non poteva essere ignorato dal giudice di merito. Ne sarebbe derivata l’illegittima disapplicazione di un atto pubblico a contenuto certificativo, che conferiva legittimità alla procedura, con conseguente attribuzione a carico del ricorrente dell’onere di provare l’illegittimità della procedura.

Analogamente si censura sotto il profilo del vizio di motivazione il mancato esame della comunicazione del Ministero del Lavoro del 4.8.03, che aveva ribadito che nell’autunno 2002 era stato correttamente svolto l’esame congiunto tra le parti e che lo stesso si era concluso il 5.12.02 con il verbale di mancato accordo.

6.4.- Con il quarto motivo e dedotta violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1375 c.c. in relazione agli accordi sindacali 18.3.03 e 22.7.03, nonchè violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1. Il giudice di merito ha assegnato al vizio della comunicazione iniziale un rilievo genetico che esclude il valore sanante dell’accordo 18.3.03 già richiamato ed a quello intervenuto il successivo 22.7.03 con cui si suggellava in modo definitivo la gestione concertata tra le parti sociali delle sospensioni in cigs ribadendo i contenuti del precedente accordo; in tal modo viene esclusa la possibilità che le parti stipulanti possano in corso di trattativa elaborare diversi criteri di scelta e rotazione e, in definitiva, di gestione della crisi, così male interpretando il contenuto dell’accordo e la funzione che ad esso assegna la legge e giungendo alla incongrua conclusione di considerare illegittima anche la sospensione in cigs disposta in attuazione dei criteri elaborati con detti accordi.

6.5.- Con il quinto motivo è dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1362 c.c., comma 2 in relazione alla regolare stipulazione degli accordi 18.3.03 e 22.7.03, nonchè contraddittoria motivazione, contestandosi quella parte della immotivazione della sentenza impugnata che ritiene non correttamente formata la volontà della r.s.u. che aveva partecipato alla stipula di detti accordi, ove si afferma che compererebbe a Fiat l’onere di dimostrare la regolare stipulazione degli accordi in questione, ignorando il legittimo affidamento che essa aveva fatto nell’apparente regolarità della convocazione dell’organo sindacale unitario e della sua mancanza di potere di verifica al riguardo. In ogni caso al riguardo è contestata la mancanza di attività istruttoria adeguata.

6.6.- Con il sesto motivo è dedotta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nonchè della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, nonchè del D.P.R. n. 218, art. 2, in relazione alla ritenuta insufficienza della comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di cigs, che fissava il criterio di scelta nelle esigente tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigente professionali e funzionali, precisandone il campo di operatività aziendale con indicazione delle unità organizzative interessate.

Detta comunicazione, invece, soddisfaceva allo scopo ad essa assegnato dalla legge di esternare al sindacato le intenzioni del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, ferma restando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle oo.ss. di una completa informazione.

6.7.- Con il settimo motivo è dedotta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nonchè della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, nonchè del D.P.R. n. 218, art. 2 nonchè carenza di motivazione, lamentandosi la mancata valutazione in concreto della posizione soggettiva del dipendente in causa, in quanto, ove pure per ragioni formali dovesse essere dichiarata illegittima tutta la procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la scelta di collocare il lavoratore in cigs fosse coerente in relazione ai criteri di scelta concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura sindacale.

7.- Con ricorso incidentale condizionato il lavoratore deduce violazione del D.P.R. n. 218, art. 2 ritenendo incongrua l’affermazione della Corte di merito che non sussisterebbe all’atto dell’esame congiunto, un obbligo di formalizzare per iscritto la comunicazione il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati, dei criteri di scelta e delle modalità di rotazione, quantomeno sotto forma di verbalizzazione da parte dei pubblici funzionari che assistono al procedimento. Infatti, proprio perchè detto art. 2, comma 5, inserisce nell’oggetto dell’esame i criteri di scelta e le modalità della rotazione (o comunque le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione) negli atti dell’esame stesso non può non trovarsi la prova del fatto che i criteri di scelta abbiano o meno formato oggetto della discussione.

8.- L’esame del primo motivi del ricorso principale richiede – per quanto occorre – una breve premessa di carattere legislativo.

8.1.- Sul piano normativo, deve osservarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223 – che introduce una visione organica della cigs, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo -prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi di superamento della stessa e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1 e 2).

Il datore di lavoro deve scegliere 1 lavoratori da collocare in cigs adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle Oo.ss. e l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5.

Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne 1 motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).

8.2.- Su tale assetto normativo intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato a seguito della delega conferita dalla Legge Semplificazione Amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 che inserì il procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria regolato dalla L. n. 223 del 1991 tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).

Il D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 regolamenta l’esame congiunto della situazione aziendale e testualmente prevede che:

“1. L’imprenditore che intende richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne da tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.

2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 è presentata, dall’imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.

3. La richiesta di esame congiunto è presentata:

a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall’intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione;

b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni. In tal caso, l’ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

4. Agli incontri per l’esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale partecipano anche funzionari della direzione provinciale del lavoro o della direzione regionale del lavoro, a seconda che l’intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in una sola provincia o in più province della medesima regione.

5. Costituisce oggetto dell’esame congiunto il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonchè delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L’impresa è tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

6. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti”.

Dalla sovrapposizione di queste due fonti normative (della L. n. 223, art. 1 e del D.P.R. n. 218, art. 2) nasce il problema del coordinamento della disciplina della fase di avvio della procedura di ammissione alla cigs, sotteso alla presente controversia ed oggetto principale del ricorso in esame.

8.3.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. n. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 – riguardanti l’obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464).

Gli argomenti adottati a sostegno di questa impostazione, secondo cui il D.P.R. n. 218 ha lo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l’autorizzazione della cigs e non di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla L. n. 223 del 1991 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali, sono di ordine sistematico e di ordine testuale.

Sul piano sistematico, si osserva che mentre gli organi pubblici (CIPI, Ministero del lavoro) partecipano all’accertamento della crisi ed emanano 1 conseguenti provvedimenti amministrativi, sono i soggetti privati (datore e organizzazioni sindacali) chiamati a gestire la crisi aziendale, secondo la disciplina della L. n. 223 del 1991, che svolge una funzione garantistica delle posizioni di diritto soggettivo riconosciute ai lavoratori nonchè delle prerogative istituzionali delle Organizzazioni sindacali. Insiste, dunque, distinzione tra procedimento amministrativo volto all’emissione del provvedimento concessorio e la gestione della cassa integrazione ad opera di soggetti che agiscono in regime privatistico, della quale la comunicazione dei criteri di scelta e l’individuazione delle modalità di applicazione di detti criteri costituisce un significativo passaggio.

A riprova viene menzionata la giurisprudenza di legittimità per la quale in materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo dei privati nascenti dal provvedimento di ammissione dell’impresa alla cassa integrazione degradano ad interesse legittimo ove intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento (Cass. S.u. 11.1.07 n. 310; Cass. 27.1.06 n. 1732), mentre all’interesse legittimo si sostituisce la piena posizione di diritto nel rapporto tra imprenditore (o lavoratori) e INPS nascente dal provvedimento di ammissione (Cass. S.u. 10.8.05 n. 16780).

Quanto ai riferimenti di carattere testuale, si rileva che nel D.P.R. n. 218 la semplificazione è riferita a singoli momenti del procedimento amministrativo, quali gli atti iniziali (“la domanda di intervento straordinario”, art. 3), gli accertamenti ispettivi (art. 4), i termini di conclusione del procedimento (art. 8), la validità ed efficacia del provvedimento (art. 9), e mai al complesso delle garanzie apprestato dalla L. n. 223. Inoltre, si rimarca che tra le disposizioni esplicitamente abrogate dal D.P.R. n. 218, art. 13 non è inclusa alcuna disposizione della L. n. 223.

In conclusione, dunque, deve affermarsi con la già richiamata sentenza n. 28464 del 2008 che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975, art. 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Organizzazioni sindacali, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore di lavoro (della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8), precisando, altresì, che la più volte richiamata normativa regolamentare non ha spostato l’informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218 cit., art. 2 sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle Oo.ss. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs ora in esame avviata con la comunicazione del 31.10.02).

Sulla base di queste considerazioni può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5 è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del successivo esame congiunto.

Il primo motivo è, pertanto, infondato.

9.- Con il secondo motivo parte ricorrente sostiene che l’accordo 18.3.03 avrebbe sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la lettera 31.10.02 ed al riguardo richiama alcune pronunzie di questa Corte che si sono espresse in tal senso (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre).

9.1.- In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata parte dal presupposto che l’accordo sia di per sè risolutivo, nel senso che il suo contenuto sia esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo della L. n. 164, art. 5 e della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8, in quanto in tal caso costituirebbe solo un formalismo inutile imporre al datore di comunicare alle Oo.ss. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 8353).

All’applicazione di questa giurisprudenza nel caso di specie, tuttavia, ostano una circostanza di fatto ed una di carattere logico.

Sotto il primo punto di vista, infatti, deve rilevarsi che l’accordo – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – per come sintetizzato nel ricorso e per come interpretato dal giudice di merito, si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza peraltro indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione imposta dalle norme sopra indicate è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle Oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).

9.2.- L’esclusione dell’effetto sanante dell’accordo 18.3.03 impone l’assorbimento del quinto motivo, con il quale si contesta l’affermazione che l’accordo stesso comunque non sarebbe validamente intercorso tra 1 rappresentanti del datore e la rappresentanza sindacale unitaria, per un vizio di formazione della volontà collegiale di quest’ultimo organo.

10.- Analogamente consegue l’assorbimento del terzo motivo che, nel contestare la mancata assegnazione di valore asseverativo della regolarità della procedura al verbale redatto dagli organi tecnici Ministero del lavoro in data 5.12.02 ed alla comunicazione del Ministero del lavoro 4.8.03, cade in una petizione di principio. E’ evidente che ove si ritenga che i criteri di individuazione e le modalità di rotazione debbano essere indicate ab initio nella comunicazione di avvio della procedura, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che dovrebbe certificare che quell’indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

11.- Con il quarto motivo si contesta in sostanza la logica interpretativa della L. n. 223, art. 1 da cui, nell’escludere il carattere sanante dell’accordo 18.3.03, è partito il giudice di merito, il quale avrebbe dato una lettura riduttiva di detto art. 1, commi 7 ed 8 nel senso di assegnare natura fulminante al rilievo delle omissioni della comunicazione, ignorando che scopo della norma è invece quello di favorire il confronto sindacale e, m sostanza, il miglior soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori.

Tale motivo è infondato, essendosi il giudice di merito attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass., S.u., 11.5.00 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle oo.ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4 e 5).

Ove l’illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

12.- E’ infondato anche il sesto motivo, formulato a contestazione della ritenuta insufficienza dei criteri di scelta fissati dalla comunicazione 31.10.82 di avvio della procedura.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che, nonostante la L. n. 223, art. 1, comma 7, preveda che oggetto della comunicazione debbano essere “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …”, i criteri in questione debbano essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla “idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, precisandosi che l’aggettivazione “non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione”, atteso che “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta” (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000, citata).

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, il quale ha ravvisato nella comunicazione una mera clausola di stile da cui non può evincersi il percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione.

Trattasi di valutazione di merito che, in quanto congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.

13.- Va di conseguenza rigettato anche il settimo motivo, con cui si sostiene che il giudice di merito, anche in presenza di violazioni procedurali di carattere formale, avrebbe dovuto pur sempre valutare se la scelta di collocare in cigs il lavoratore fosse coerente con 1 criteri pur sempre indicati nella comunicazione iniziale, atteso che l’inidoneità dei criteri indicati rende superflua ogni indagine in tal senso.

14.- In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato.

Tale rigetto comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte a favore del difensore sottoscrittore del controricorso dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, così provvede:

– rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;

– condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell’avv. Bruno Cossu.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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