Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33737 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 18/12/2019), n.33737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11110/2015, proposto da:

P.M., rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente

domiciliata presso in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 3;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata.

– controricorrente –

e

Equitalia Sud S.p.a., Direzione Regionale Lazio, rappresentata e

difesa dall’Avv. Pasquale Varì, presso il cui studio in Roma, via

Piemonte, n. 39, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6251/38/14, della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, emessa il 15/10/2014, depositata il 21 ottobre

2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta, nella Camera di Consiglio del 5 novembre

2019, dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Avv. P.M. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza n. 6251/38/14 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (di seguito C.T.R.), emessa il 15/10/2014, depositata il 21 ottobre 2014 e non notificata che, in controversia relativa alla inesistenza della notifica di Iscrizione Ipotecaria ed alla inesistenza e/o nullità della notificazione di cartella, rigettava l’appello della ricorrente e confermava la sentenza di primo grado, della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;

la C.T.R. del Lazio, con la sentenza impugnata, affermava che la contribuente aveva ricevuto le prime due notifiche delle cartelle di pagamento, avverso le quali aveva presentato regolare ricorso alla C.T.P. di Roma, mentre la notifica della cartella n. (OMISSIS) era regolare e, quindi, giunta a compimento;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.a. resistono con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 5 novembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

successivamente, la ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, notificato a controparti (Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione, quale successore di Equitalia Sud S.p.A.), ed accettazione dell’Agenzia delle Entrate, anche con riguardo alla compensazione delle spese processuali.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

preliminarmente, deve darsi atto che la ricorrente ha rinunziato al ricorso e che la rinunzia, regolarmente notificata alle controparti (Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione, quale successore di Equitalia Sud S.p.A.), è stata accettata dall’Agenzia delle entrate, anche con riferimento alla compensazione delle spese processuali;

pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinunzia, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di legittimità, stante l’accettazione dell’Agenzia delle entrate e, comunque, il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità sfavorevole alla ricorrente in epoca successiva al ricorso;

non sussistono, infine, i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, dato che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Cass. n. 13636/15), posto che la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella per sopravvenuta.

P.Q.M.

la Corte dichiara il giudizio estinto per rinuncia e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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