Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33734 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3868-2017 proposto da:

LINA IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. MASSIMO GIZZI, unitamente al quale è

elett.te dom.ta in Roma, alla Via OGLIO, n. 15, presso lo studio

dell’Avv. FABRIZIO PAGNIELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t. (C.F.

06363391001), dom.to in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4767/40/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, sez. st. di LATINA, depositata il 21/07/2016;

lette le conclusioni scritte del P.G., Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS,

che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo di ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’1/10/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

CONSIDERATO

che dalla motivazione della gravata decisione emerge che la LINA IMMOBILIARE S.R.L. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Frosinone, una cartella di pagamento per l’anno 2003, notificatale dall’AGENZIA DELLE ENTRATE a seguito di iscrizione a ruolo degli importi conseguenti al mancato riconoscimento di un credito I.V.A. per l’anno 2002, esposto nella dichiarazione dell’anno 2003;

che la C.T.P. accolse il ricorso con sentenza 171/02/12, successivamente impugnata dall’AGENZIA innanzi alla C.T.R. del Lazio, sez. st. di Latina la quale, con sentenza n. 4767/40/16, depositata il 21.7.2016, accolse il gravame (a) riqualificando la domanda in termini di impugnativa dell’atto di diniego del rimborso del credito I.V.A. riportato in cartella, (b) diniego, peraltro, ritenuto legittimo, in conseguenza della tardiva presentazione della istanza di rimborso;

che avverso tale decisione la LINA IMMOBILIARE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Si è costituita ed ha resistito, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE;

Rilevato che con il primo motivo, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) la violazione dell’art. 327 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato rilievo (recte, all’omissione di pronunzia. Cfr. ricorso, p. 15, terzultimo cpv.), ad opera della C.T.P., della (sulla) tardività dell’appello, siccome proposto oltre il termine ex art. 327 c.p.c.: in particolare – si opina – l’illeggibilità del timbro di consegna dell’atto di gravame all’ufficio postale impedirebbe la collocazione temporale di tale adempimento in un momento anteriore al decorso del semestre dalla pubblicazione della sentenza di prime cure, contemplato dall’art. 327 c.p.c., con conseguente tardività dell’appello;

che il motivo – da correttamente riqualificare, per come proposto, in termini di omissione di pronunzia sulla eccezione di giudicato (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, 7.5.2018, n. 10862, Rv. 648018-01 e Cass., Sez. 6-3, 10.1.2014, n. 440, Rv. 629775-01) – è inammissibile per difetto di decisività, giacchè parte ricorrente, nel dolersi – come detto – della illeggibilità del timbro di consegna dell’atto di appello all’ufficio postale, nulla chiarisce, invece, in relazione al momento in cui essa appellata ebbe a ricevere la notifica (cfr. ricorso pp. 11 e 15-16): momento che, se anteriore alla decorrenza del termine semestrale predetto, renderebbe evidentemente tempestivo l’appello ed infondata l’eccezione;

che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) del “totale travisamento dei fatti, in relazione all’atto impugnato…omesso esame di un punto decisivo della controversia” (cfr. ricorso, p. 16), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che oggetto di impugnazione fosse l’atto di rigetto della domanda di rimborso del credito I.V.A. relativo all’anno 2002, anzichè l’atto di diniego di riconoscimento di credito I.V.A.;

che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 – bis, in relazione al chiesto riconoscimento del credito I.V.A.; che con il quarto motivo la LINA IMMOBILIARE Si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) del “difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia”, avuto riguardo – in particolare – al materiale istruttorio non considerato dalla C.T.R. ai fini del riconoscimento del credito I.V.A.;

che con il quinto motivo, infine, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per avere la C.T.R. ritenuto il rimborso del credito I.V.A. soggetto a termine decadenziale biennale;

che i motivi – tutti da trattare congiuntamente, per l’identità della questione agli stessi sottesa – sono inammissibili, pur dovendosi pervenire ad una correzione della motivazione della gravata decisione, ex art. 384 c.p.c., comma 4;

che, infatti, avendo la C.T.R. dato atto (cfr. p. 4 della motivazione della gravata decisione, prime 13 righe) della maturata inoppugnabilità della cartella di pagamento per la ripresa I.V.A. in questione (anno 2002) – nè la circostanza ha rappresentato oggetto di doglianza ad opera della società contribuente – ne consegue l’incontestabilità della relativa pretesa tributaria la quale, pertanto, indipendentemente dallo strumento usato “a posteriori” dalla società contribuente, non può più essere messa in discussione (arg. da Cass., sez. 5, 4.12.2008, n. 28784, Rv. 605979-01 e Cass., Sez. 5, 2.9.2004, n. 17718, Rv. 576649-01);

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con conferma, sia pure con l’emendata motivazione che precede, della gravata decisione;

che le spese del presente grado di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

che va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente LINA IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la LINA IMMOBILIARE S.R.L. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente LINA IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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