Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33732 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 18/12/2019), n.33732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Lui – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3406/2016 R.G. proposto da:

S.T., C.F. (OMISSIS), res. in Roma, rapp.ta e difesa,

giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Cataldo

D’Andria e Mariangela Mastrogregori del Foro di Roma ed elett.

dom.ta presso il loro studio in Roma, V.le Regina Margherita n.

262/264;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rapp.ta e difesa per legge dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso la quale per legge è

dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– Resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

Sez.10 N. 3679/10 depositata il 23 giugno 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Luigi Nocella.

Fatto

RITENUTO

che:

S.T. impugnava innanzi alla CTP di Roma l’avviso di accertamento N. (OMISSIS) notificatole dall’Agenzia delle Entrate di Roma 1, con il quale questa aveva accertato induttivamente, in assenza di dichiarazione dei redditi e ricostruendo i redditi mediante ricorso agli studi di settore, per l’esercizio 2008, maggiori redditi imponibili rispetto a quelli dichiarati, richiedendo maggior IRPEF e relative addizionali ed IRAP ed irrogando le connesse sanzioni.

L’adita CTP pronunciava sentenza N. 1333/30/2014, con la quale respingeva il ricorso e confermava l’avviso impugnato; su appello della contribuente, la Sez.10 della CTR del Lazio ha pronunciato la sentenza oggetto dell’odierno giudizio, con la quale ha integralmente confermato la sentenza appellata.

La S. ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, asseritamente non notificata, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 25.01.2016, articolando tre motivi di censura.

L’Agenzia delle Entrate non ha notificato controricorso, ma si è costituita ai soli fini dell’eventuale discussione.

In data 10 ottobre 2017 la medesima ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 8, conv. in L. n. 96 del 2017, deducendo l’esistenza dei relativi presupposti e documentando l’avvenuto pagamento della prima rata per ottenere il prospettato condono relativamente all’annualità controversa.

In data 9.06.2018 l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegandovi comunicazione, da parte del Direttore Prov.le dell’Agenzia di Roma1, della regolarità della definizione della lite pendente.

Con memoria 2.01.2019 la ricorrente ha presentato analoga istanza, corredata di documentazione dimostrativa dell’avvenuto pagamento delle ulteriori somme richieste per la definizione agevolata.

Nell’udienza camerale del 10 luglio 2019, udita la relazione del Cons. Dott. Luigi Nocella, la causa è stata decisa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La S. in sintesi denunciava, con i motivi di ricorso, rispettivamente:

violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2,3 e 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Con l’istanza presentata il 9 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate come rapp.ta in giudizio ha comunicato che la contribuente aveva proposto e successivamente definito istanza di condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017.

Con istanza del 2 gennaio 2019 la ricorrente, come rappresentata in giudizio, ha chiesto a sua volta declaratoria di estinzione del giudizio per l’annualità in contestazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, deducendo che “si è avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11…..” e di aver altresì effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, come provato dalle tre quietanze di pagamento allegate.

Del resto l’Agenzia ha offerto, in allegato alla propria istanza, dichiarazione liberatoria circa la regolarità della definizione agevolata della lite pendente; sicchè sul piano processuale la presentazione di analoga istanza di estinzione della resistente Agenzia soddisfa tutti i requisiti per l’accoglimento della richiesta.

In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio di Cassazione per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite.

L’ormai risalente consapevolezza da parte dell’Agenzia dell’avvenuta definizione agevolata è motivo idoneo a giustificare, in difetto di difforme richiesta, l’integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi della L. n. 96 del 2017, art. 11. Compensa le spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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