Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3373 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3373 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep.

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.

18445 del R.G. anno 2013

Cdc 14.01.2014

proposto da:
AKUBO SUMA domiciliato in ROMA, via di San Tommaso D’Aquino
116 presso l’avv. Antonino Dierna, con l’avv. Gabriele Majorca del
Foro di Siracusa che lo rappresenta e difende per procura a margine
ricorrente –

del ricorso
contro
Prefetto UTG di Siracusa-Questore di Siracusa

intimati-

avverso il decreto 17.01.2013 del Giudice di Pace di Siracusa
; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 14.01.2014 dal
Cons. Luigi MACIOCE.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso :
In data 6.12.2012 il Prefetto UTG di Siracusa ebbe ad espellere dal territorio nazionale il cittadino della Liberia Akubo Suma ed il Questore contestualmente ne dispose l’allontanamento. Oppostosi innanzi al Giudice
di Pace di Siracusa, questi con decreto 17.1.2013 rigettò il ricorso affermando :

che la motivazione della espulsione era congrua e chiara (rife-

rita alla assenza di titolo di soggiorno per essere stata respinta la domanda di protezione internazionale da! Tribunale di Catania),

th)

Data pubblicazione: 13/02/2014

che nel d.lgs. 286/1998 erano da enumerare tutti i casi di divieto di espulsione e, tra essi, quello di cui all’art. 19 c. 2 lett. C dello stesso T.U.,
che tale tutela non era invocabile dal ricorrente posto che questi, convivente more uxorio e non coniugato con cittadina italiana, era a suo dire
padre di un minore, che i requisiti formali di validità del decreto espulsivo erano tutti sussistenti.
Per la cassazione di tale decreto l’AKUBO SUMA ha proposto ricorso il
16.07.2013 e gli intimati non hanno opposto difese.

critico su tal proposta è giunto dal ricorrente.
OSSERVA
Il primo motivo contesta la errata disapplicazione del disposto dell’art.
19 c. 2 lett. D del T.U. fatta dal GdP escludendo dalla tutela a beneficio
del minore del padre convivente della madre. La censura, come proposto dal relatore, è infondata. Va premesso che il decreto opposto ha mostrato comprensione della sentenza della Corte Costituzionale
376/2000 (che ha esteso la protezione invocata dalla madre al marito
convivente) e della successiva pronunzia 192/2006 (che ha respinto
ogni dubbio di illegittimità sulla mancata estensione di detta protezione
al mero convivente della donna in gravidanza o della puerpera).
Né può ritenersi essere stato ignorato che questa Corte ha affermato
(Cass.

5220/2006 ed antea Cass.

3622/2004;

vd quindi Cass.

6441/2009), in accordo con la ricordata sentenza di reiezione di dubbi
di legittimità costituzionale 192/2006 della C.C., che la causa di esclusione della espulsione prevista dall’art. 19, secondo comma, lett. d), del
d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione risultante dalla predetta sentenza della Corte costituzionale, consistente nella sussistenza di un rapporto di coniugio, e di convivenza, dell’espellendo con una donna in stato di gravidanza, opera a condizione che tale rapporto trovi riconoscimento nell’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza dello straniero, ponendosi una diversa interpretazione, irragionevolmente estensiva della previsione, in contrasto con l’interesse nazionale al controllo
dell’immigrazione. E di qui la correttezza della decisione impugnata.
Il secondo motivo contesta che vi sia stata una congrua e percepibile
motivazione nel decreto impugnato innanzi al GdP. La censura, come
rilevato dalla relazione, è inammissibile perché si appunta sulla espulsione e non certo sulle ragioni proposte al GdP e da questi disattese.
Il terzo motivo polemizza con le pretese motivazioni stereotipe del decreto del GdP che impugna (ignorando la articolata e puntuale motivazione del decreto del Giudice del merito) e con la apodittica affermazione

2

A criterio del relatore il ricorso doveva essere rigettato. Nessun rilievo

sul pericolo di fuga che sarebbe stato ritenuto dal giudicante in implicita
condivisione della misura esecutiva adottata (ma si tratta di mere affermazioni di fatto che neanche evidenziano come sul punto nulla abbia
detto il GdP e che pertanto si sottraggono all’unico profilo che si sarebbe
dovuto far valere, quello relativo alla omessa pronunzia di tale profilo)
Si rigetta dunque il ricporso senza che sia luogo a regolare le spese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso

Così deciso nella c.d.c. della Sesta Sezione Civile il 14.01.2014.

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