Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3373 del 12/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3373 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 21296-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2012
2525

contro

FARINE LAZIALI SPA in persona del suo Amministratore
Unico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO
CONEALONIFRI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI
LUIGI, che lo rappresenta e difende con procura

Data pubblicazione: 12/02/2013

notarile del Dr. TOMASO BOSI in RIMINI, rep. n. 59620
del 04/09/2008;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2005 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 06/06/2007;

udienza del 14/12/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI, che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controrieorrente l’Avvocato COGLITORE,
delega Avvocato MANZI, che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. Con sentenza del 6 giugno 2007, la CTR-Marce rigelLa
l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei
confronti della Soc. Farine Laziali, confermando la

sanzioni KIVA) per l’anno d’lmposla 1997.
B. Motiva la decisione, ritenendo che non possa essere
considerata sanabile ex art.156 c.p.c. la notificazione dell’avviso la cui relata – sia sull’originale
che sulla copia notificata – difetti del numero cronologico e della sottoscrizione dell’uft- iciale giudiziario incaricato della notificazione, atteso che si
tratta di assenza degli elementi minimi affinché una
notificazione possa venire a esistenza.
C. Propone ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, l’Agenzia delle entrate. La contribuenle resiste con controricorso. 71 fisco replica con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

D. Il ricorso è Fondato. Con l’unico mezzo, corredalo da
idoneo quesito, la r1corrente tondatamente si duole
della violazione degli artl. 60 d.p.r. 600/73, 14 L.
890/82, 133, 148, 149 e 156 c.p.c., avendo il giudice
d’appello Lrascurato che – visto il concroto buon esito del procedimento notificatorio, poi culminato

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declaratoria di nullità dell’avviso d’irrogazione di

nell’impugnazione dell’avviso da parte della societa
contribuente – si è realizzata ia sanatoria legale di
cui all’art.156 c.p.c., operante anche per le noLifl razioni dogli atti amministrativi regolate dalle or-

formali che non inficiano l’esistenza della notifica
stessa.
E. Invero, con accertamento di fatto non sindacabile e
neppure contestato dalle parti, il giudice di merito
ha rilevato che il thema decidendum riguarda “…una
notificazione la cui relata, sia sull’originale che
sulla copia notificata, difetti del numero cronologico e della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario
incaricato della notificazione”.
F. E’

del

tutto

evidente

che

la

notificazione

dell’avviso d’irrogazione di sanzionl ha raggiunto io
scopo, atteso che la Soc. Farine La/ Lali, destinataria dell’atto, ha proposto ricorso •giurisdi zi.onai e,
difendendosi sotto moltepllci profili, formali e sostanziali, così come emerge della narrazione introduttiva della sentenza d’appello.
G. Dunque, non v’è ragione per non dare ulteriore seguito ai principio secondo cui “l’applicazione aile notifiche degli avvisi di accertamento delle no= del

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dinarie forme processuali pure per le ipotesi di vizi

processo civile, in base all’ari. 60 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, comporta quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle
relative sanatorie, con la conseguenza che la propo-

to di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, per raggiungimento dello scopo
dell’atto, ex art. 156 cod. proc. Giv.” )cfr., ex
plurimis, Sex. 5, Sentenza n. 10145 del 12/05/2011).
H. Va, inoltre, ricordato l’altro principio, oramai traLatino, secondo cui:

– La notificazione è giuridica-

mente inesistente solo nell’ipotesi in cui l’atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti
di notificazione, ossia quando difettino gli elementi
caratteristici del modello delineato dalla legge; nel
caso in cui sussistano, invece, violazioni di tassative prescrizior0 del procedimento di notificazione …
la notificazione deve considerarsi nulla” (cfr., ex
plurimis, Sez. L, Sentenza n. 272 del 15/01/1996; v.
anche Sez.5 n.11062 del 12/05/2006).
I. Nella specie, il nucleo essenziale del procedimento
notificatorio, cioè la documentazione della consegna
dell’atto al destinatario da parte dell’agente postale )Sez. 5, Sentenza n. 21762 del 14/10/2009), risul-

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3

sizione del ricorso del contribuente produce l’effet-

ta rispettato, attesa la produzione
grado

sin dal primo

del relativo avviso di ricevimento [v. ric.

pag.10 cpv. in rel. all. a) coriroded. l’gr.[.
J. Dunque, i vizi accertati dal giudice di merito neri

Soc. Farine Laziali, ma si traducono in difetti formali sanati dal raggiungimento dello scopo.
K. T a le sanatoria determina ii venir meno dell’interesse

della contribuente destinataria a denunciare quegli
specifici vizi, ma non potrebbe esplicare alcun e
fetto sui requisiti di validità ed esistenza dell’avviso, non potendo, ad esempio, impedire LI decorso
del termine di decadenza previsto dalla legge per
l’esercizio della potestà impositiva, eventualmente
maturato precedentemente al ratto sanante KSez. 5,
Sentenza n. 109/A5 del 12/05/2011).
L. Tuttavia, la decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio di un potere nei confronti della parte contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’inte resse esclusivo di quest’ultima in materia di diritti
da essa disponibili, configura un’eccezione io senso
proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta
solo dalla parte contribuente. (fez. 5, Ordinanza n.

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4

determinano affatto l’inesistenza della notifica aila

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N. ;_

NAT0i1154 del 27/01/2012).

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Nulla di tultto ciò emerge dal-

la sentenza d’appello e dal controricorso.
M. Tu conclusione, accolto il r corso e cassata la sen-

tenza d’appello, la causa va rimessa alla CTR compe-

delle spese anche del presente giudizio di legltt
t à.

P.Q.M.

Corte accoglie il

ricorso,

cassa la sentenza

d’appello e rinvia la causa, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla CTR-Marche in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.

tente per l’ulteriore seguito e la regolamentazione

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